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Rif. DV09367
Documento 31/07/2006 CIRCOLARE - XVII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 16
Data 31/07/2006
Riferimento PROTOCOLLO CNI N. 2704
Note
Allegati

lg07290

lg09006

Titolo TITOLO ACCADEMICO SPETTANTE AGLI INGEGNERI IUNIORES - DM 22/10/2004 N. 270 - INFORMATIVA E PRECISAZIONI
Testo A seguito di numerose e ricorrenti richieste di parere provenienti dagli Ordini provinciali, si ritiene di fare cosa gradita trasmettendo una informativa sul titolo spettante agli ingegneri iunior, e sulla necessità di distinguere tra titolo accademico e titolo professionale.

Per far questo è opportuno un breve richiamo del quadro normativo di riferimento.

Vengono a tal fine in rilievo il DPR 5 giugno 2001 n. 328, da un lato, e il DM 22/10/2004 n. 270, dall’altro.

Come noto il DPR 328/2001, nell’ambito di un complesso e in verità non sempre lineare processo di aggiornamento e integrazione delle disposizioni sugli Esami di Stato e sull’ordinamento professionale, ha previsto due sezioni dell’Albo: la sezione A, cui si accede (previo esame di Stato) con il titolo di Laurea specialistica, e la sezione B, cui si accede (previo esame di Stato) con il titolo di Laurea (art. 2, comma 2, DPR 328 cit.)

Per gli Ingegneri, inoltre, il Regolamento in questione dispone che agli iscritti alla sezione A spettano, rispettivamente, i seguenti titoli professionali: a) ingegnere civile e ambientale, b) ingegnere industriale, c) ingegnere dell’informazione (art. 45, comma 2, DPR cit.).

Mentre agli iscritti nella sezione B dell’albo spettano rispettivamente i seguenti titoli professionali: a) ingegnere civile e ambientale iunior, b) ingegnere industriale iunior, c) ingegnere dell’informazione iunior (art. 45, comma 3, DPR cit.).

Il DM 22/10/2004 n. 270 del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica sostituisce il precedente DM 3/11/1999 n. 509 e si occupa dei titoli di studio e dell’ordinamento didattico degli Atenei.

Dopo aver stabilito - all’articolo 3 - che le Università rilasciano i titoli di LAUREA (L) e LAUREA MAGISTRALE (LM), il decreto n. 270/2004, all’art. 13, precisa quali siano i titoli accademici spettanti ai laureati secondo il nuovo ordinamento.

E’ così disposto che a coloro che hanno conseguito la laurea nuovo ordinamento spetta la qualifica accademica di dottore, mentre a coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale (art. 13, comma 7, DM 270/2004, in allegato).

Lo stesso comma 7 dell’art. 13 cit. precisa che la qualifica di dottore magistrale spetta altresì a coloro che hanno conseguito la laurea secondo l’ordinamento didattico previgente al DM n. 509/1999.

Se si vogliono evitare equivoci e possibili fraintendimenti occorre quindi distinguere tra titolo accademico e titolo professionale.

Ne deriva che, in base all’ordinamento vigente, ai laureati triennali spetta per legge il titolo accademico di dottore, mentre il titolo professionale che si acquisisce con l’iscrizione alla sezione B dell’albo degli Ingegneri (dopo aver superato l’Esame di Stato) è quello riportato e indicato nel citato art. 45, comma 3, DPR 328/2001.

Riassumendo, a parere del Consiglio Nazionale, dalla disciplina al momento vigente si possono trarre le seguenti conclusioni:

I) ai laureati nei corsi di laurea triennali, nuovo ordinamento, compete il titolo accademico di dottore (mentre i possessori della laurea specialistica si chiameranno dottori magistrali);

II) ai laureati triennali che, una volta superato l’esame di Stato, si iscrivono alla sezione B dell’albo degli Ingegneri spetta il titolo professionale, rispettivamente, di "ingegnere civile e ambientale iunior", "ingegnere industriale iunior", "ingegnere dell’informazione iunior";

III) ai vecchi diplomati universitari di cui alla disciplina previgente al DPR 328/2001 non compete il titolo accademico di dottore, fermo restando che qualora - avvalendosi dell’art. 8, comma 3, DPR 328 sulla salvaguardia del valore dei precedenti titoli di studio - superassero il prescritto Esame di Stato, con conseguente iscrizione alla sezione B dell’albo degli Ingegneri, potranno utilizzare il titolo professionale spettante agli iscritti alla sezione B (v. punto II).

Quanto sopra, ovviamente, in attesa di una complessiva rivisitazione del DPR 328/2001 e delle sue non poche incongruenze ed ambiguità.

Si suggerisce inoltre, nei rapporti con i terzi, di evitare per quanto possibile abbreviazioni o sigle nell’utilizzo e nella spendita del titolo posseduto, per non creare confusione ed equivoci nei destinatari di tali atti e documenti.

Si confida comunque, con la presente nota, di aver chiarito in maniera definitiva i molteplici dubbi sollevati sull’argomento.

Allegati:

a) art. 45 DPR 5/6/2001 n. 328;

b) art. 13 DM 22/10/2004 n. 270.
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