Testo
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Con la presente si trasmette a tutti gli enti in indirizzo la risposta della Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia, datata 24/10/2006, circa la possibilità, per un professionista già iscritto nella sezione B dell’albo, di iscriversi (avendone i requisiti) alla corrispondente sezione A, mantenendo la precedente iscrizione.
A seguito di varie sollecitazioni da parte degli Ordini provinciali il CNI aveva infatti provveduto ad inoltrare una formale richiesta di parere sul punto al Ministero Vigilante, in quanto Autorità che aveva partecipato alla stesura del DPR 328/2001.
Secondo la citata Direzione Generale, "salva ogni diversa valutazione delle competenti autorità giudiziarie eventualmente investite", la risposta al quesito deve essere negativa (v. allegato).
E questo sia perché dalla normativa di riferimento non emerge questa possibilità, sia perché la doppia iscrizione determinerebbe una duplice legittimazione elettorale attiva e passiva, non prevista dal nuovo Regolamento elettorale (DPR 169/2005).
Questo intervento chiarificatore del Ministero della Giustizia viene quindi a colmare una lacuna del DPR 328/2001, consentendo agli Ordini provinciali di orientare correttamente la propria attività a favore degli iscritti, nel pieno e sicuro rispetto della legge.
Allegato: nota Ministero della Giustizia, prot. DAG 110777 del 24/10/2006 (DV09455)
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