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Rif. DV09794
Documento 06/02/2008 CIRCOLARE - XVII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 141
Data 06/02/2008
Riferimento Protocollo CNI n. 470 del 06/02/2008
Note
Allegati

lg09795

Titolo DECRETO LEGISLATIVO 2 AGOSTO 2007 N. 145 - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/29/CE IN TEMA DI PUBBLICITA' INGANNEVOLE - PREVISIONI DI INTERESSE PER I LIBERI PROFESSIONISTI
Testo Con la presente si comunica che sulla G.U. del 6 settembre 2007 n. 207 è stato pubblicato il decreto legislativo 2 agosto 2007 n. 145 ("Attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole"), che viene comunque per comodità trasmesso in allegato.

Il decreto legislativo in questione interessa anche i liberi professionisti, in quanto (art. 1: "Finalità"), ha lo scopo "di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa".

Inoltre la definizione di "professionista" ivi adottata (art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs cit.) ricomprende "qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista".

Si deve comunque premettere che il Codice deontologico di questo Consiglio Nazionale, anche nell’ultimo testo aggiornato e approvato nel dicembre 2007 (v. circolare CNI n. 134/2008), ha mantenuto fermo il divieto di pubblicità comparativa, in considerazione della cosiddetta "asimmetria informativa" generalmente esistente e riconosciuta tra professionista e cliente-utente nel campo dei servizi di ingegneria e tenuto conto inoltre che tale divieto non è stato, ad oggi, oggetto di contestazione come eventualmente contrastante col dettato della Legge 248/2006 (di conversione del cd Decreto Bersani).

Ciò nonostante si ritiene utile ed opportuno rappresentare ai Consigli in indirizzo i punti salienti del decreto legislativo in oggetto riguardanti l’attività professionale.

La normativa in esame costituisce il risultato dell’esecuzione di obblighi imposti da una direttiva comunitaria e mira a fissare una nuova regolamentazione in tema di pubblicità, messaggi ingannevoli, tutela dei consumatori e dei professionisti, autodisciplina.

Particolarmente ampia è la nozione di pubblicità accolta dall’articolo 2, primo comma, lettera a), del decreto: "qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili e immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi".

Risulta pertanto confermato che tale disciplina interseca la materia della pubblicità dei professionisti.

Oltre all’art. 3, che individua gli elementi di valutazione da considerare per determinare se una pubblicità è ingannevole, particolarmente rilevante è l’art. 4, che detta le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.

Così, ad es., è stabilito che la pubblicità comparativa è lecita se confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi (lettera b) del comma 1), oppure se non ingenera confusione sul mercato tra i professionisti o tra l’operatore pubblicitario ed un concorrente (lettera d) del comma 1).

L’art. 8 è dedicato alla tutela amministrativa e alla tutela giurisdizionale.

All’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, d’ufficio o su segnalazione, è attribuito il compito di inibire la continuazione o di eliminare gli effetti della pubblicità ingannevole e comparativa illecita.

La stessa Autorità può adottare provvedimenti d’urgenza e disporre sanzioni amministrative pecuniare in caso di ingiustificata inottemperanza alle proprie richieste di informazioni e in caso di accertata ingannevolezza del messaggio pubblicitario.

Il Garante può inoltre ottenere dal professionista, responsabile della pubblicità ingannevole e comparativa illecita, l’assunzione dell’impegno a porre fine all’infrazione.

In tali casi è rimessa all’Autorità la valutazione se definire il procedimento senza procedere all’accertamento dell’infrazione.

Contro le decisioni dell’Autorità è quindi previsto il ricorso davanti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.

L’art. 9 del decreto legislativo ("Autodisciplina") prevede infine la facoltà delle parti di rivolgersi ad organismi volontari ed autonomi di autodisciplina, al fine di ottenere che sia inibita la continuazione della pubblicità ingannevole o la pubblicità comparativa ritenuta illecita.

Il procedimento davanti all’organo di autodisciplina è autonomo e distinto da quello dinanzi all’Autorità Garante che, se già iniziato, può essere sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni.

Si rende necessaria, in conclusione, un’attenta lettura del testo normativo allegato, per valutarne ogni ripercussione sulla pubblicità dei professionisti.

I destinatari della presente sono quindi invitati ad avanzare proposte e spunti di riflessione.

Allegato: d.lgs. 2/8/2007 n. 145 (LG09795)
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