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Rif. DV09088
Documento 04/07/2005 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 453
Data 04/07/2005
Riferimento Protocollo CNI n. 836 del 04/07/2005
Note
Allegati

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Titolo LEGGE COMUNITARIA 2004 - MODIFICHE ALLA LEGGE 11/2/1994 N. 109 E AL DECRETO LEGISLATIVO 17/3/1995 N. 157 - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI FIDUCIARI E ALTRE NOVITA'
Testo Con la presente si rende noto che con l’art. 24 della legge 18/4/2005 n. 62 (legge comunitaria 2004), pubblicata in G.U., s.o., n. 96 del 27/4/2005, sono state apportate una serie di rilevanti modifiche alla normativa sui lavori pubblici e a quella sugli appalti di servizi.
Le modificazioni hanno riguardato, tra l’altro, la nozione di contratti misti, gli incarichi di progettazione sotto i 100 mila euro, le società di ingegneria, l’affidamento diretto della direzione lavori al progettista e le modalità di selezione del promotore.
Riguardo gli appalti misti sono stati riformulati l’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 157/1995 e l’articolo 2, comma 1, della legge Merloni.
Mentre in precedenza, al fine di individuare la normativa applicabile in caso di appalti misti, il Legislatore nazionale aveva prescelto il criterio economico (ovvero si applicava la normativa sui lavori qualora gli stessi avessero rilevo economico superiore al 50 per cento), oggi - per adeguarsi all’ordinamento comunitario - la nuova formulazione delle disposizioni citate dispone che non si applica la normativa sui lavori, qualora gli stessi abbiano carattere accessorio rispetto all’oggetto principale del contratto (criterio dell’accessorieta’ della prestazione).
Di notevole portata è la modifica che ha riguardato i commi 12 e 14 dell’art. 17 delle legge quadro sui lavori pubblici.
Per cercare di venire incontro alle contestazioni mosse dalla Commissione Europea il Parlamento ha inciso sulla possibilità di affidare gli incarichi di progettazione inferiori a 100.000 euro in via fiduciaria e ha cancellato la previsione che consentiva di attribuire tali incarichi senza confronto concorrenziale, sostituendola con l’obbligo di rispettare i "principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza" (articolo 17, comma 12, l. 109).
Allo stesso modo, riguardo la verifica del progetto antecedente all’affidamento dei lavori, è stata cancellata la possibilità di affidare tali incarichi a soggetti di fiducia della stazione appaltante (comma 6 bis dell’art. 30, l. 109).
In questi casi, pertanto, la stazione appaltante sarà tenuta d’ora in poi, prima di affidare questi incarichi, a effettuare un confronto concorrenziale, connotato da adeguata pubblicità e rispettoso del principio di non discriminazione.
Viene quindi imposto alle stazioni appaltanti un certo grado di procedimentalizzazione dell’attività di scelta del professionista.
Relativamente alle società di ingegneria, oltre alle società di capitali, è ora stabilito che possono avere la forma "di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a)" (nuovo art. 17, comma 6, lettera b), l. 109/1994).
Di tutto rilievo, inoltre, è la modifica della regola dell’affidamento della direzione lavori allo stesso soggetto che ha curato la progettazione.
Adesso la nuova formulazione del comma 14 dell’art. 17 l. 109/1994 stabilisce che in caso di superamento della soglia comunitaria del valore complessivo della progettazione e direzione lavori "l’affidamento diretto della direzione lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione".
E’ quindi ora individuato un limite di carattere procedurale, ma avente una ricaduta sostanziale, in base al quale l’affidamento della direzione lavori allo stesso progettista non è consentito se non è stato previsto nel bando di gara (per gli incarichi superiori nel complesso alla soglia comunitaria).
La legge Comunitaria 2004 abolisce poi gli elenchi speciali dei collaudatori (v. art. 188 DPR 554/1999).
Da ultimo si segnalano le innovazioni riguardanti i contenuti dell’avviso indicativo degli interventi realizzabili mediante la finanza di progetto o project financing (art. 37-bis, comma 2 bis, l. 109/1994).
Tutte le anzidette disposizioni sono entrate in vigore il 12 maggio 2005.
Come si vede si tratta di una serie di novità che avranno un rilevante impatto sull’attività dei liberi professionisti e delle quali si è tentata in questa sede una prima ricognizione, fermo restando che per una analisi complessiva della problematica è opportuna una attenta lettura di tutto l’art. 24 della legge n. 62/2005 (in allegato).
Allegato: art. 24 l. 18/4/2005 n. 62 (LG09089).
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