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Rif. DV08994
Documento 14/03/2005 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 422
Data 14/03/2005
Riferimento Protocollo CNI n. 18572 del 14/03/2005
Note
Allegati
Titolo LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N. 311 (LEGGE FINANZIARIA 2005) - PRESCRIZIONI RIGUARDANTI GLI ORDINI PROFESSIONALI
Testo Con la presente si rende noto che sul s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2005 è stato pubblicato il testo con note della legge 30 dicembre 2004 n. 311 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"), ovvero la legge finanziaria per il 2005.
Come ogni anno in questo fondamentale provvedimento della politica economica del Governo sono contenute previsioni che interessano anche gli Ordini professionali e i liberi professionisti.
In questa sede, pertanto, si intende richiamare l’attenzione sulle principali novità ivi contenute, ferma restando la necessità per gli interessati di leggere attentamente l’intero testo della finanziaria 2005.
LIMITI ALLE SPESE Sull’art. 1, comma 5, della l. 311/2004 ("Limite all’incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni"), questo Consiglio Nazionale, al fine di chiarirne l’applicabilità o meno agli Ordini provinciali, ha provveduto a richiedere apposito parere alla Funzione Pubblica e alla Ragioneria Generale dello Stato.
Non appena si otterrà una risposta ne sarà data comunicazione tramite circolare.
Il comma 11 dell’art. 1 cit., inoltre, dispone che "la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell’anno 2004".
La seconda parte della stessa disposizione, sulla scia di quanto previsto nel d.l. 168/2004, introduce una serie di limiti e vincoli per l’affidamento di incarichi di studio e consulenze a soggetti esterni all’Ente (adeguata motivazione, legittimità, obblighi di comunicazione), concludendo nel senso che "l’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale".
IL PERSONALE Il comma 101 dell’art. 1 dispone espressamente che le disposizioni sul blocco delle assunzioni (commi 95 e 96) non si applicano "agli ordini ed ai collegi professionali e relativi consigli e federazioni" (gli Ordini professionali godono di una analoga esclusione in relazione alla regola della riduzione delle dotazioni organiche di cui al comma 93).
Ne deriva che gli Ordini professionali possono tuttora procedere ad assunzioni di personale, osservando la disciplina di riferimento.
Una analoga esclusione non contiene invece il comma 116, che stabilisce che per l’anno 2005 le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato "ad eccezione di quanto previsto dall’art. 108 del t.u. d.lgs. 18/8/2000 n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001".
Si introduce quindi una generalizzata limitazione di spesa nel ricorso all’utilizzo di personale a tempo determinato.
Si segnala, inoltre, la previsione di cui al comma 136, sulla possibilità per le pubbliche amministrazioni di disporre "l’annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l’esecuzione degli stessi sia ancora in corso", lasciando indenni i privati - parti del contratto - dell’eventuale conseguente pregiudizio patrimoniale.
Non riguarda gli Ordini provinciali, ma (attraverso il richiamo alle altre amministrazioni di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 39/1993) soltanto gli "enti pubblici non economici nazionali", la previsione di cui al comma 197 dell’art. 1, sull’invio esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica di ciascun dipendente dei cedolini per il pagamento dello stipendio.
REDDITI DEI PROFESSIONISTI Di rilievo per i liberi professionisti sono le previsioni contenute nei commi 387 e ss. dell’art. 1 della legge n. 311/2004, alla cui lettura si rinvia.
Qui basti accennare al fatto che il comma 387 cit. introduce l’istituto della pianificazione fiscale concordata, "alla quale possono accedere i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2003".
Le successive disposizioni precisano finalità, ambito, casi di esclusione, caratteri , termini e benefici relativi alla eventuale adesione alla proposta di pianificazione fiscale.
Particolare attenzione e riflessione, anche al fine di analizzarne ogni possibile ripercussione futura, richiedono - da parte di tutti - le previsioni di cui ai commi 407 e ss. sugli studi di settore.
Basti qui rilevare come il comma 409 dell’art. 1 della finanziaria 2005 sia rubricato: "Possibilità di effettuare gli accertamenti sulla base degli studi di settore nei confronti dei contribuenti con contabilità ordinaria e degli esercenti arti e professioni".
Si fa presente al riguardo che lo studio di settore "SK02U-studi di ingegneria" è in corso di revisione nell’anno 2005 ed è quindi ancora in fase di sperimentazione e perciò non è ancora definitivo.
Esso andrà probabilmente in approvazione nel corrente anno e sarà validato per entrare in vigore nel 2006; comunque si ritiene che, anche dopo l’approvazione, potrebbe esserci un periodo di "monitoraggio".
Fermo restando, comunque, che occorre approfondire l’effettivo ambito applicativo dei settori interessati da detta regolamentazione.
Infine si segnala la disposizione contenuta nel comma 550 dell’art. 1 cit., di modifica dell’art. 26 della legge quadro sui lavori pubblici, in tema di "prezzo dei materiali da costruzione".
Nel sottolineare come il carattere dettagliato della presente nota sia frutto della volontà di agevolare il più possibile il compito degli Ordini provinciali di fronte a una normativa di tale complessità, mettendo in rilievo e sottolineando le previsioni maggiormente significative contenute nella legge n. 311/2004, si precisa sin d’ora che il Consiglio Nazionale resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario e che il testo della finanziaria 2005 è consultabile sulla banca dati Internet del CNI.
N.B. La legge 30/12/2004 n. 311 è rinvenibile sulla Banca Dati CNI con il nome file lg08969
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