Testo
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Con la presente si comunica che sulla G.U. s.g. 18 maggio 2006 n. 114 è stato pubblicato il DPR 12 aprile 2006 n. 184 ("Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"), che viene comunque per comodità allegato.
Si tratta del nuovo regolamento in materia di accesso alla documentazione amministrativa previsto dall’art. 23 della legge 11 febbraio 2005 n. 15 in sostituzione del DPR 27/6/1992 n. 352, allo scopo di adeguarne la disciplina alle novità legislative del 2005 che hanno modificato l’impianto originario della legge 7 agosto 1990 n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").
Il Regolamento in oggetto, contenente le modalità di esercizio del diritto di accesso, interessa gli Ordini professionali in quanto pubbliche amministrazioni potenzialmente destinatarie di istanze di accesso agli atti e documenti da esse detenuti (art. 2, comma 2, DPR 184/2006 cit.).
Oltre a precisare che chi avanza una domanda di visione (ed estrazione di copia) degli atti deve essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso" (art. 2, comma 1), il DPR in esame contiene una serie di rilevanti novità destinate a modificare le procedure e le modalità di azione degli enti pubblici.
Così l’art. 3 del regolamento ("Notifica ai controinteressati") ha previsto che il soggetto pubblico cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuto a dar loro comunicazione, con raccomandata A/R, dell’avvenuta istanza di trasparenza.
Entro i successivi dieci giorni dalla comunicazione i controinteressati possono poi presentare, anche per via telematica, una motivata opposizione all’accoglimento dell’accesso. Decorso tale termine, sulla base degli elementi a disposizione, la pubblica amministrazione deciderà sulla richiesta di accesso.
Come si vede, si tratta di un potenziale contraddittorio introdotto a garanzia dei soggetti cui afferiscono i dati personali contenuti nella documentazione sollecitata e che intendono tutelare la loro riservatezza ( si pensi all’ipotesi delle denunce o degli esposti di carattere disciplinare).
Oltre a ribadire la distinzione tra accesso informale ed accesso formale la normativa (art. 7) disciplina i contenuti ed i tempi dell’atto di assenso all’accesso, nonché le spese per i costi di riproduzione.
Il rifiuto od il differimento dell’accesso sono invece regolati dall’art. 9.
La mancata risposta dell’amministrazione dopo trenta giorni dalla richiesta equivale a provvedimento di rigetto, contro il quale l’interessato può ricorrere al TAR o in sede amministrativa presso la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi - Presidenza del Consiglio dei Ministri , per le istanze rivolte alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (art. 12 DPR n. 184 cit.).
Il Regolamento termina con l’invito a predisporre una serie di misure organizzative atte a consentire l’accesso anche in via telematica e con l’obbligo di adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di propri regolamenti sull’accesso e sui casi di esclusione, da pubblicare sul proprio sito Internet.
Si rammenta, infine, che in materia di accesso ogni singola istanza è da considerare a sé stante, con le sue peculiarità, per cui non è possibile dare risposte generalizzate, uguali per tutti i casi, o automatiche.
Il DPR 184/2006 e la versione aggiornata della legge 241/1990, comunque, sono rinvenibili anche sulla banca dati Internet del CNI.
Data la complessità della materia, qui riportata solo nei suoi punti più qualificanti, oltre a rinviare ad una puntuale lettura della normativa nel suo complesso, il Consiglio Nazionale resta a disposizione per ogni chiarimento necessario.
Allegato: DPR 12/4/2006 n. 184
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