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Rif. dv09974
Documento 06/03/2009 CIRCOLARE - XVII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 203
Data 06/03/2009
Riferimento PROT. CNI N. 1134
Note
Allegati
Titolo ELEZIONI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI – ASSENZA ESPRESSA DI UN TERMINE MASSIMO PER INDIRE LE ELEZIONI – INDICAZIONI DA PARTE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Testo Con la presente si forniscono, a tutti gli interessati, indicazioni in vista del rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali per il quadriennio 2009/2013.

Su sollecitazione di alcuni Ordini il Consiglio Nazionale ha interpellato il Ministero della Giustizia che ha fornito delucidazioni e indicazioni relativamente alla scelta del primo giorno utile per indire le elezioni degli Ordini provinciali.

A chiarimento della previsione di un termine minimo (cinquanta giorni dalla scadenza del Consiglio) ma non di un termine massimo ai sensi dell’art. 3, primo comma, DPR 8 luglio 2005 n. 169, il Ministero Vigilante precisa che il primo dei giorni utili per indire le nuove elezioni “pur se antecedente rispetto ai cinquanta giorni prima della scadenza del Consiglio, non può che essere stabilito in conformità alla ratio della sua previsione”.

“L’art. 3, comma 1, del D.P:R. 169/2005, che prevede che l’elezione dei Consiglio dell’Ordine è indetta dal Consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, va letto unitamente all’art. 2 dello stesso D.P.R. che, al comma 4, prevede che i consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati”.

“La congruità del termine va quindi valutata in relazione alla spedizione degli avvisi di convocazione a tutti gli iscritti all’albo e al regolare svolgimento delle votazioni”.

“Pertanto, sia dal dato letterale dell’art. 2, comma 4, sia dalla interpretazione sistematica della ratio della previsione del termine di cinquanta giorni” – prosegue il Ministero – “deve ritenersi che le elezioni per il rinnovo del Consiglio per il quadriennio 2009/2013 devono comunque essere indette in prossimità della data di scadenza naturale dello stesso”.

“Diversamente l’atto potrebbe essere viziato da eccesso di potere, essendo priva di qualsiasi giustificazione l’indizione delle elezioni oltre sette mesi prima della scadenza del Consiglio”.

Le indicazioni del Ministero della Giustizia sono utili anche per rigettare le ipotesi, prospettate da qualche Ordine, all’opposto, di fissare per l’indizione delle elezioni una data inferiore ai cinquanta giorni dalla scadenza del Consiglio, argomentando la scelta con la scarsa affluenza altrimenti prevista capitando la scadenza nel periodo estivo.

E’ evidente, infatti, che il termine minimo previsto dal Regolamento elettorale per l’indizione delle elezioni (“almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza”) non è in alcun modo derogabile.

Si forniscono quindi queste indicazioni ministeriali a beneficio di tutti gli Ordini degli ingegneri
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