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Rif. DV00785
Documento 24/03/1994 CIRCOLARE
Fonte AUTORITA' PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 4
Data 24/03/1994
Riferimento
Note (G.U. 31-03-94 N.75)
Allegati
Titolo FUNZIONI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 'SCHEMI DI CONTRATTI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI RELATIVI A SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI'
Testo Con circolare n.14/AIPA del 2 aprile 1993, sono stati forniti, da parte di questa Autorita', i primi chiarimenti circa gli adempimenti posti a carico delle amministrazioni destinatarie del decreto legislativo n.39/1993, ai fini dell'emissione del parere di cui all'art.8 del citato decreto legislativo, sugli schemi di contratto per l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati.

Sulla base dell'esperienza finora maturata, dopo la fase di avvio del proprio funzionamento, questa Autorita' dirama le seguenti ulteriori direttive.

A partire dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al fine di razionalizzare l'attivita' di vigilanza affidata dalla legge a questa Autorita' e avuto anche riguardo a quanto disposto dall'art.17 del sopra citato decreto legislativo in materia di procedura semplificata per l'approvazione e la gestione degli studi di fattibilita' e dei progetti di sviluppo da avviare nel corso degli anni 1993 e 1994, tutte le amministrazioni centrali e gli enti pubblici non economici sono tenuti a trasmettere all'Autorita' medesima gli schemi di contratto relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici di importo superiore a L.120.000.000, inclusa IVA, ai fini dell'emissione del predetto parere.

Per i contratti di valore complessivo inferiore al limite sopra indicato, le amministrazioni in indirizzo potranno disporre autonomamente l'acquisizione di beni e servizi, senza il preventivo parere di questa Autorita', alla quale dovra' comunque essere trasmessa copia dei relativi atti contrattuali nel termine di trenta giorni dalla sottoscrizione.

Resta fermo il divieto di frazionamento delle forniture e di acquisto parziale di sistemi o parti di essi; cio' anche quanto tali forniture e acquisti potrebbero trovare completamento in epoca successiva.

Cio' premesso, in attesa che vengano definiti i capitolati previsti dall'art.12, comma 1, del richiamato decreto legislativo e le clausole generali dei contratti, cui le singole amministrazioni dovranno attenersi in caso di stipula, le amministrazioni stesse sono tenute a seguire le sottoindicate modalita':

1. Gli schemi di contratto dovranno essere corredati di tutta la documentazione necessaria per porre l'Autorita' nella condizione di effettuare la valutazione tecnico-economica, snza il ricorso ad ulteriore corrispondenza per l'integrazione documentale. A detta documentazione dovra' altresi' essere allegata una scheda informativa di sintesi, nella quale dovranno essere specificati i seguenti elementi:

oggetto del contratto, distintamente individuato secondo che concerna l'acquisizione di servizi, di beni strumentali; gli uni e gli altri suddivisi per tipologi a secondo la codifica indicata nell'allegato 1;

eventuale riferimento dell'oggetto del contratto ad un progetto esecutivo o studio di fattibilita' che definiscano con chiarezza gli obiettivi perseguiti;

durata del contratto;

importo contrattuale complessivo e sua specificazione per ogni singola fornitura, al netto di IVA;

importo contrattuale presunto nel caso di procedura contrattuale di gara;

modalita' di scelta del contraente, dando conto dell'avvenuto rispetto della normativa comunitaria;

criteri di individuazione delle singole componenti di costo e del costo complessivo;

criteri di svolgimento dell'attivita' di vigilanza sull'esecuzione del contratto, dei collaudi sia parziali che definitivi, nonche' sull'attivita' di verifica dei risultati in termini di efficacia, efficienza e qualita' delle prestazioni;

le modalita' di esecuzione dell'attivita' di monitoraggio cui sono sottoposti i contratti di grande rilievo ai sensi dell'art.13, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993, specificando se ad essa l'amministrazione intenda provvedere direttamente ovvero intenda avvalersi di una societa' specializzata. A tal fine si rinvia alle prime indicazioni fornite da questa Autorita' in materia di monitoraggio con circolare n.AIPA/CR/3 del 28 ottobre 1993, che qui si intende integralmente richiamata;

le penali per i ritardi ed, eventualmente, per il mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nonche' le ipotesi previste per l'esercizio dei poteri amministrativi di decadenza, risoluzione e/o sostituzione dell'aggiudicatario;

precisazione dell'eventuale obbligo di acquisire il parere del Consiglio di Stato;

specifica elencazione degli allegati trasmessi.

2. Le richieste di parere - da inoltrarsi a cura del dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, come individuato a termini dell'art.10 del decreto legislativo n.39/1993 e della circolare n.18/4 AIPA del 29 marzo 1993 - dovranno essere accompagnate, inoltre, da una relazione di sintesi contenente le valutazioni e l'avviso del predetto responsabile sull'iniziativa contrattuale attivata. In essa dovranno trovare esplicitazione i seguenti elementi informativi:

definizione delle problematiche e dei fabbisogni informatici dell'Amministrazione, che si intendano soddisfare con il contratto, e puntualizzazione circa la compatibilita' dell'iniziativa stessa con il piano;

descrizione del progetto di massima della soluzione proposta;

analisi delle implicazioni di ordine organizzativo, con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane, interne ed esterne;

indicazione degli interventi di carattere formativo e addestrativo;

criteri di esecuzione dei servizi di manutenzione relativi all'hardware e al software di base;

analisi dei costi diretti ed indiretti;

esposizione dei benefici previsti.

3. Le richieste di parere devono essere trasmesse all'Autorita' prima dell'espletamento della gara e dovranno contenere, oltre al bando di gara ed alla eventuale lettera di invito a presentare l'offerta (procedura ristretta), i relativi capitolati tecnici e lo schema di contratto che sara' utilizzato per l'aggiudicazione.

L'Autorita' potra' riservarsi di richiedere alle amministrazioni le risultanze della gara e lo schema definitivo del contratto prima della sua sottoscrizione.

In ogni caso, si fa carico alle amministrazioni, per ravvisate necessita' a fini statistici e informativi, di far pervenire all'Autorita', con le risultanze della gara espletata, anche la copia dei contratti stipulati.

Nell'ipotesi di trattativa privata, le richieste di parere, corredate dal capitolato tecnico e dallo schema di contratto, dovranno essere trasmesse all'Autorita', a trattativa espletata, prima della sottoscrizione del contratto.

4. Una particolare attenzione dovra' essere posta alle modalita' di determinazione del prezzo dei beni o servizi da acquisire.

Al proposito, si rammenta che l'art.6 della legge 24 dicembre 1993, n.537, mentre ha disciplinato (comma 2) in maniera del tutto innovativa il procedimento per la rilevazione e la determinazione dei prezzi di riferimento, ai quali dovranno adeguarsi i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di beni e servizi, ha prescritto (comma 3) che i contratti stessi devono essere sottoposti a giudizio di congruita' in relazione ai prezzi di riferimento.

In attesa che il meccanismo dei prezzi di riferimento venga attivato e vengano, comunque, risolti i dubbi circa l'applicabilita' dell'ipotizzato meccanismo di rilevazione dei prezzi di riferimento anche alle forniture informatiche, attesa la loro sottoposizione a vigilanza da parte di un'autorita' amministrativa indipendente in un quadro normativo di diritto speciale, e' necessario che le amministrazioni provvedano a consultare questa Autorita' al fine di individuare il prezzo di mercato ovvero il prezzo, eventualmente piu' basso, rappresentativo dei prezzi effettivamente pagati dalle amministrazioni stesse. Cio', ovviamente, senza pregiudizio per il parere di congruita' tecnico-economica demandato a questa Autorita' dal citato art.8 del decreto legislativo n.39/1993.

In relazione, poi, alla necessita', anch'essa sancita dal legislatore, con riferimento ai contratti ad esecuzione periodica o continuata (art.6 cit., comma 6) di una costante verifica di corrispondenza tra il prezzo convenuto e quello di riferimento, le amministrazioni in indirizzo sono invitate ad instaurare con questa Autorita' un flusso di informazioni sulle modalita' di esecuzione del contratto, modulabili secondo l'importanza e l'entita' economica dello stesso. Al riguardo, questa Autorita' si riserva, in esito alle esperienze che si andranno a maturare, di meglio definire modalita' e quantita' dei flussi informativi, di volta in volta ritenuti necessari.

5. Qualora, dalla documentazione trasmessa, non fosse posta nella condizione di poter effettuare una compiuta valutazione economica, oltre che tecnica, sulla fornitura, l'Autorita' sospendera' l'emissione del parere in attesa che la richiesta documentazione venga opportunamente integrata.

Si precisa a questo riguardo che, ove l'incompletezza della documentazione determinasse l'esigenza di richieste istruttorie suppletive da parte di questa Autorita', il tempo occorrente al loro espletamento non potra' essere apprezzato ai fini del disposto di cui all'art.16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241.

Tutta la documentazione dovra' pervenire in due copie, oltre l'originale.

Resta confermata la necessita', di osservare, in materia di procedimenti contrattuali, la normativa comunitaria - di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1992, n.358, e alla direttiva n.93/36 del 14 giugno 1993 per i contratti di fornitura, e alla direttiva n.92/50 del 18 giugno 1992 per gli appalti pubblici di servizi - nonche' la normativa sulla contabilita' generale dello Stato, per i contratti sopra indicati, di valore complessivo inferiore a quello indicato dalla suddetta disciplina comunitaria.


Classificazione prodotti e servizi informatici
(derivata da CPATECO)

Prodotti Hardware (30.02.0)
* sistemi di elaborazione dati
13.00 grandi sistemi
13.10 mini sistemi
12.01 workstations
12.03 personal computers portatili
12.09 personal computers non portatili

* unita' di imput/output
14.30 Unita' di uscita: stampanti e plotter
14.50 Unita' di entrata: scanner, digitalizzatori
14.73 Schemi video (monitor)
14.78 Terminali video
14.79 Altre unita' di entrata e di uscita

* unita' di memoria
15.30 Unita' di memoria centrali
15.55 Unita' di memoria a dischi magnetici
15.57 Unita' di memoria a dischi ottici
15.70 Unita' di memoria a nastri
15.90 Altre unita' di memoria

* altre apparecchiature kw, parti e accessori
16.00 Altre apparecchiature kw
17.00 parti ed accessori

* installazione hardware
90.00 Installazione di elaboratori, sistemi e di altre apparecchiature per l'informatica

* Sistemi e componenti per trasmissione dati (32.20.2)
20.00 Sistemi e componenti per reti locali
30.00 Sistemi e componenti per reti geografiche

Prodotti software (72)
20.0.21.1 Software di base
20.0.21.2 Strumenti di sviluppo (application development tools)
20.0.22 Soluzioni applicative

Servizi (72)
* servizi professionali
20.0.31 Consulenza in materia di sistemi e aspetti tecnici
20.0.32 Sviluppo di software personalizzato (custom software)
20.0.33 Servizi di analisi e di programmazione di sistemi
20.0.34 Manutenzione delle applicazioni software
20.0.35 Altri servizi professionali
20.0.36 Formazione e addestramento

* servizi di elaborazione dati
30.0.10 Gestione di sistemi di elaborazione dati (facilit. management)
30.0.21 Elaborazione di dati
30.0.22 Immissione dati
30.0.23 Altri servizi di elaborazione dati

* altri servizi
40.0.10 servizi di banche dati
50.0.12 Manutenzione hardware
60.2.10 Altri servizi connessi all'informatica


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