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Rif. dv09882
Documento 14/10/2008 CIRCOLARE - XVII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 173
Data 14/10/2008
Riferimento PROT. CNI N. 1795
Note
Allegati
Titolo ATTIVITA' DEI CONSULENTI CHIMICI DI PORTO - COMPETENZE PROFESSIONALI - VERTENZE IN ATTO CON LE RAPPRESENTANZE DEI PROFESSIONISTI CHIMICI - RIEPILOGO DELLA DISCIPLINA E POSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
Testo La tematica della figura dei Consulenti chimici di porto è da tempo all’attenzione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Già alla fine del 2005, a seguito di sollecitazioni e richieste di intervento pervenute, a tutela delle competenze professionali dell’Ingegnere chimico, il Consiglio Nazionale aveva ottenuto prima la convocazione di una riunione sul tema presso il Ministero dei Trasporti, poi una risoluzione ufficiale dello stesso Ministero, datata 1 dicembre 2006, contenente indicazioni per le Autorità portuali, volte alla verifica della necessità di svolgere nel porto “accertamenti e compiti rientranti nella professionalità dell’ingegnere chimico” (v. circolare CNI 8/01/2007 n. 55).

Nel corso del 2007 e del 2008 la problematica dei Consulenti chimici di porto è tornata alla ribalta, col sorgere di nuove contestazioni e l’intervento di diversi attori nella vicenda, cui hanno fatto seguito istanze, a vario titolo, al CNI, di pronunciarsi al proposito, per cui si è ritenuto opportuno, per chiarire la posizione al riguardo del Consiglio Nazionale, operare un breve riepilogo del quadro normativo vigente, richiamare gli accadimenti più recenti ed informare tutti gli interessati sulle azioni intraprese.

LA DISCIPLINA DEI CONSULENTI CHIMICI DI PORTO

La disciplina dei Consulenti chimici di porto è costituita essenzialmente dall’art.68 del Codice della navigazione (che dice che coloro che esercitano l’attività all’interno dei porti sono soggetti alla vigilanza del comandante del porto e che il capo del compartimento, sentite le associazioni interessate, può sottoporre all’iscrizione in appositi registri e ad altre limitazioni coloro che esercitano tali attività) e dalla circolare 10 dicembre 1999 (“Disciplina dell’attività dei consulenti chimici di porto”) del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Al fine di regolare in maniera uniforme l’attività svolta sul territorio nazionale dai Consulenti chimici di porto, la suddetta circolare dispone che per operare in ambito portuale i Consulenti chimici devono essere iscritti nel registro istituito ai sensi dell’art. 68 Cod. Nav. e devono godere dei seguenti requisiti:
a) laurea in chimica, chimica industriale o ingegneria chimica,
b) iscrizione all’albo professionale,
c) compimento di un tirocinio di un anno presso un Consulente chimico di porto in attività,
d) superamento di una prova teorica,
e) capacità fisica a svolgere l’attività.

Il Consulente chimico di porto già operante in un porto nazionale, inoltre, può essere iscritto in altro porto senza ulteriore tirocinio e senza essere sottoposto a valutazione (punto 1.2 della circolare).

L’esame di carattere teorico degli aspiranti Consulenti chimici di porto si svolge di fronte ad una Commissione presieduta dal Capo del circondario marittimo, che si avvale della collaborazione – dice la circolare prot. n. DEM3/1160 del 1999 – di due consulenti chimici designati dall’Associazione Nazionale dei Chimici di Porto e, nei porti sede di autorità portuale, di un rappresentante della stessa.

La prova teorica mira ad accertare che il candidato possegga una adeguata conoscenza delle strutture delle navi, della normativa vigente in tema di sicurezza della navigazione e di una serie di argomenti a carattere professionale (tecniche di degassificazione e bonifica delle navi cisterne, valutazione del grado di esplosività e tossicità ambiente, tecniche antinquinamento, ecc.).

Il numero dei Consulenti chimici di porto necessari è determinato dall’autorità competente, in considerazione delle esigenze locali, sentiti i soggetti interessati e, cioè, l’Associazione Nazionale dei Chimici di Porto, l’utenza e l’autorità marittima.
Il servizio deve essere organizzato in maniera che almeno un Consulente chimico di porto sia disponibile e reperibile (punto 2 della circolare del 1999).

Risulta, inoltre, che tale cornice generale sia stata puntualizzata e specificata, dalle singole Autorità marittime, dandovi esecuzione tramite Ordinanze locali, con esiti in verità non sempre omogenei.

Risulta, ad es., che alcune Capitanerie di Porto, in passato abbiano regolamentato la materia denominando chi “Perito Chimico di Porto” (v. Ordinanza 33/97 di Porto Empedocle), chi “Chimico di Porto”, chi “Consulente Chimico” la figura in questione.

Obiettivamente l’utilizzo di queste diverse espressioni ha creato confusione ed incertezze, dando luogo, come vedremo, a varie contestazioni.

I RECENTI ACCADIMENTI

Negli ultimi tempi è accaduto di nuovo che istanze di iscrizione (o rinnovo di iscrizione) di ingegneri chimici ai registri istituiti ai sensi dell’art.68 del Codice della Navigazione, per svolgere l’attività di Consulente chimico di porto, siano state respinte da alcune Autorità Portuali (es. Augusta, Taranto, Brindisi), o per mancanza del requisito del tirocinio annuale o per l’adesione ad una circolare del Consiglio Nazionale dei Chimici datata 20 giugno 2005, che aveva dichiarato i settori di intervento del Consulente chimico di porto riservati ai professionisti chimici, con esclusione degli ingegneri.

Attualmente sono pendenti due ricorsi dinanzi al Tar Sicilia, sede di Catania, promossi da un ingegnere chimico iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Siracusa avverso le determinazioni dell’Autorità Portuale di Augusta e della Capitaneria di porto di Porto Empedocle (R.G. 2956/07 e R.G. 1283/08).

Il ricorso di un iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Taranto contro il diniego di rinnovo di iscrizione come Consulente chimico di porto dell’Autorità Portuale di Taranto ha portato alla sentenza del Tar Puglia, Lecce, 14 settembre 2007 n.3246.

Il Tar Lecce ha rigettato il ricorso dell’Ingegnere chimico facendo leva – tra l’altro – e condividendo l’assunto contenuto nel parere del Consiglio Nazionale dei Chimici secondo cui le attività del Consulente chimico di porto sono da riservare soltanto al professionista iscritto all’albo dei chimici, “mentre gli articoli 45 e seguenti del DPR 328 riservano ai laureati in ingegneria chimica attività del tutto diverse”.

Questo nonostante il Consiglio di Stato, sulla stessa vicenda, con ordinanza n. 5225 del 29/10/2004, avesse accolto l’istanza cautelare, consentendo quindi all’iscritto di esercitare l’attività di Consulente chimico in ambito portuale in via provvisoria per gli anni 2005, 2006, 2007.

Su sollecitazione del locale Ordine provinciale degli Ingegneri, il Consiglio Nazionale Ingegneri si è costituito nel giudizio in appello dinanzi al Consiglio di Stato, per ottenere l’annullamento della sentenza Tar Lecce n.3246/2007, in quanto fortemente lesiva delle competenze professionali riconosciute per legge all’Ingegnere.

L’Associazione Nazionale Chimici di Porto (ANCP) di Livorno, invece, è intervenuta nel giudizio ad opponendum contro l’ingegnere chimico e il Consiglio Nazionale, sostenendo anch’essa che “il complesso delle attività richieste al Consulente chimico di porto possono essere svolte legittimamente solo dal soggetto laureato in chimica e chimica industriale, abilitato all’esercizio della professione di chimico ed iscritto nel relativo albo”.

La sentenza del Consiglio di Stato ancora non c’è stata, ma la sospensiva invece è stata concessa, come richiesto dal CNI (v. ordinanze della IV sez. n.126 e 127 del 14 gennaio 2008).

La sentenza del Tar Lecce n. 3246/2007 è particolarmente grave e da biasimare, perché, – tralasciando tra l’altro ogni riferimento al contenuto dell’art. 1, comma 2, DPR 328/2001 - accogliendo acriticamente un parere del Consiglio Nazionale dei Chimici e senza richiedere analogo pronunciamento all’Ente centrale di Categoria degli Ingegneri, ha escluso che l’ Ingegnere chimico possa essere iscritto nel registro dei Consulenti chimici di porto, disattendendo clamorosamente la circolare ministeriale del 10/12/1999 che, come abbiamo visto, regola la materia.

Il Consiglio Nazionale Ingegneri, infatti, è fermamente convinto della piena legittimità degli Ingegneri chimici ad essere iscritti nei registri di cui all’art.68 Cod. Nav. in qualità di Consulenti chimici di porto, come afferma la circolare del Ministero dei Trasporti datata 10 dicembre 1999.

Non bisogna dimenticare, infatti, che l’art.1, comma 2, DPR 328/2001 – trascurato invece, come detto, dal Tar Lecce sopracitato – afferma che “le norme contenute nel presente regolamento non modificano l’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione”. E le attribuzioni degli Ingegneri sono principalmente fissate dagli artt. 51 e 52 del RD 23/10/1925 n.2537 (non abrogato dal DPR 328), alla cui stregua è indubitabile che, ad esempio, materie come la sicurezza, gli impianti, i porti, attività come le verifiche sulle navi, gli accertamenti delle condizioni di pericolosità dei lavori meccanici, gli accertamenti per il rilascio dei certificati sullo stato di sicurezza delle navi cisterne, le certificazioni di gas free, e via dicendo, sono di sicura competenza dei professionisti ingegneri chimici.

Non è quindi in questione, come sembrano sostenere taluni, soltanto il corretto esercizio dell’attività di Consulente chimico di porto e il rispetto dei dettami della circolare ministeriale del 1999, ma anche il rispetto e la piena attuazione della normativa sulle competenze professionali dell’Ingegnere (in primis : art. 51 R.D. 23/10/1925 n. 2537).

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri si è fatto e si farà carico, pertanto, in collaborazione con gli Ordini provinciali, di contrastare in tutte le sedi ogni tentativo di ridimensionare, sminuire o disconoscere le competenze professionali proprie della Categoria, riconosciute per legge.

LA POSIZIONE DEL CNI

Per quanto concerne la disciplina del Consulente chimico di porto, comunque, a beneficio di tutti gli interessati, il Consiglio Nazionale :

1) aderisce pienamente ai contenuti della circolare del 1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e quindi
2) condivide i requisiti ivi stabiliti per la figura dei Consulenti chimici di porto e l’accesso ai laureati in chimica, chimica industriale o ingegneria chimica, iscritti all’albo, nell’ambito delle proprie competenze stabilite per legge ;
3) condivide, da un lato, la necessità del tirocinio annuale e della prova finale per i nuovi iscritti e, dall’altro, la previsione della facoltà per il soggetto già operante in un porto nazionale di essere iscritto in un altro porto senza ulteriore tirocinio e senza valutazione (punto 1.2 della circolare ministeriale);
4) rigetta fermamente i tentativi, palesi o meno, di utilizzare la non esaustiva e non uniforme disciplina dei Consulenti chimici di porto e della loro designazione nei porti, per scardinare, pretermettere o limitare la normativa vigente sulle competenze professionali degli Ingegneri;
5) diffida chiunque – singolo, associazione di categoria, ente pubblico – dall’ostacolare, negare o limitare la facoltà di tirocinio o l’iscrizione ai registri ex art.68 Cod. Nav. come Consulenti chimici di porto a soggetti in possesso dei requisiti di cui alla circolare Ministero dei Trasporti 10/12/1999 per il solo fatto di essere essi Ingegneri o persone non iscritte all’albo dei Chimici ;
6) rigetta l’accostamento della prova teorica prevista dalla circolare del 1999 ad un esame di abilitazione: occorre invece ribadire e chiarire che l’esame finale previsto per essere iscritto nei registri come Consulente chimico di porto non è affatto un esame di abilitazione: l’unico esame di abilitazione esistente nel nostro ordinamento è quello previsto dall’art. 33 della Costituzione per le professioni regolamentate. E’ quindi improprio, oltre che inesatto, qualificare - anche in atti ufficiali - il superamento della prova teorica prevista dalla circolare ministeriale del 1999 come abilitazione all’esercizio della professione di Consulente chimico di porto. Quella del Consulente chimico di porto non è, infatti, una professione in senso proprio ;
7) invita il Ministero dei Trasporti a vigilare sulla concreta individuazione dei Consulenti chimici di porto da parte delle Autorità portuali e delle Capitanerie di porto, assicurando che la scelta avvenga nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, par condicio, non discriminazione, proporzionalità e obbligo di motivazione, nonchè attraverso avvisi di selezione pubblicati sui rispettivi siti Internet, con il rispetto dei tempi procedimentali e l’espressa indicazione del Responsabile del procedimento;
8) sollecita il Ministero dei Trasporti a porre in essere tutte le misure opportune per ammodernare e razionalizzare la disciplina dei Consulenti chimici di porto, rivedendo anche le modalità di svolgimento della prova teorica e la composizione della Commissione di esame, da integrare con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali degli Ingegneri e dei Chimici, nonché adottando delle procedure e delle linee guida valide per tutti i porti, atte a superare le incertezze – anche terminologiche - ed i contrasti in materia, ivi compresa la soluzione delle vertenze pregresse, con salvezza dei diritti quesiti;
9) manifesta la propria disponibilità, in qualità di Ente pubblico deputato per legge a tutelare le prerogative e i compiti della professione di Ingegnere, a partecipare a riunioni o conferenze di servizi con le rappresentanze di tutti i soggetti (autorità pubbliche, organismi professionali ed associazioni) interessati, al fine di giungere alla definizione di un sistema compiuto ed omogeneo, tale da permettere a tutti gli organismi ed i professionisti del settore di operare all’interno di un quadro di regole chiare ed aggiornate, basato sui principi di trasparenza, parità di trattamento, partecipazione, libera concorrenza, imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa, oltre che sul rispetto delle competenze professionali stabilite per legge.

A tale scopo è rivolta la presente nota, nello spirito di leale collaborazione istituzionale che caratterizza l’azione del Consiglio Nazionale Ingegneri.

Gli Ordini provinciali degli Ingegneri sono invitati a segnalare al CNI, per le opportune iniziative, i casi di violazione della normativa sui Consulenti chimici di porto, pregiudizievoli per gli Ingegneri.

Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro da parte dell’Autorità Ministeriale in indirizzo.
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