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Rif. DV07070
Documento 24/04/2001 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 122
Data 24/04/2001
Riferimento Protocollo CNI n. 1279 del 24/04/2001
Note
Allegati
Titolo COMPENSI PROFESSIONALI - NUOVE TARIFFE EX ART. 17, COMMA 14 L. 109/94 - PRECISAZIONI
Testo La stampa specializzata ha pubblicato in anteprima il D.M. in oggetto ancora non ufficiale in quanto non ancora pubblicato sulla G.U. per essere applicato. Sui contenuti di tali bozze di nuove tariffe sia sulla stampa che da parte di alcuni Colleghi si sono scritti commenti ed osservazioni che necessitano di precisazioni.

Prima di trattare le precisazioni è utile elencare in grande sintesi i fatti che hanno portato in tempi molto stretti ad adempiere un obbligo previsto dalla nuova legge sui LL.PP.

- La bozza di tariffa per LL.PP., prevista dall'art. 17, comma 14 bis, della Legge n. 109/94 e successive modificazioni, concordata e redatta dalla Commissione Paritetica CNI, CNA, OICE, è stata portata in Commissione Tariffe del CNI in data 15.06.2000.

- E' stata trasmessa dal CNI, dal CNA e dall'OICE ai Ministeri delle Giustizia e LL.PP. il 21-07.2000.

- E' stata poi trasmessa agli Ordini, alle Federazioni ed alle Consulte con lettera in data 26.10.2000.

- A seguito della nota del Ministero dei LL.PP. in data 08.09.2000, di sollecito al Ministero della Giustizia, la bozza è stata trasmessa al Consiglio Superiore dei LL.PP.

- Il Consiglio Superiore dei LL.PP., in data 27.10.2000, ha formulato le proprie osservazioni ed ha espresso un parere ufficiale sull'argomento, contestando alcune delle impostazioni del documento stesso.

- I due Ministeri hanno designato ciascuno un Consulente Tecnico. I due Consulenti Tecnici hanno esaminato, in proprie riunioni in data 19.12.2000 e 22.12.2000, il documento ed il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP., traendo le proprie conclusioni e ribaltando buona parte delle critiche mosse dal Consiglio Superiore dei LL.PP.

- I due Ministeri hanno successivamente richiesto alla Commissione Paritetica approfondimenti e giustificazioni sulla documentazione trasmessa, dichiarando di trovarsi in sostanziale accordo sull'impostazione e sui contenuti del documento presentato.

- La Commissione Paritetica, sollecitata in tal senso, ha approntato e presentato ai due Ministeri in data 01.03.2001 un proprio documento finale di replica, contenente le esemplificazioni e gli approfondimenti richiesti.

- Successivamente i Delegati del CNI, CNA, OICE, unitamente ai Funzionari ed ai Consulenti del Ministero della Giustizia e dei LL.PP. e del Consiglio Superiore dei LL.PP., sono stati convocati presso il Ministero della Giustizia in data 13.03.2001.

Nell'occasione, chiariti ancora alcuni particolari, gli Uffici legislativi dei Ministeri, constatata la conformità formale della proposta alle loro richieste, hanno disposto che i propri Uffici provvedessero ad una sollecita redazione del testo definitivo.

Ci hanno altresì comunicato che avrebbero apportato al testo due emendamenti: il primo consistente nell'introduzione di una nota esplicativa in calce alla Tabella B, per le prestazioni specialistiche in generale e per le prestazioni non tariffate in tabella ed il secondo relativo all'attività del Responsabile del Procedimento svolta all'interno dell'Amministrazione, per la quale doveva essere riservata all'Ente la quantificazione economica dell'ammontare dei compensi.

Lo spirito e la filosofia con cui è stata impostata dalla Commissione CNI-CNA-OICE la bozza di Decreto, secondo le indicazioni dei Ministeri, sono stati quelli di compensare le prestazioni richieste dalla Legge Merloni e dal relativo Regolamento.

La proposta di revisione di tariffa formulata, ha dovuto riferirsi puntualmente all'articolato della Legge e del Regolamento.

Pertanto la Tab. A è stata rivista per tenere conto delle variazioni degli indici ISTAT dal 1987 ad oggi, della qualità richiesta per le varie fasi della progettazione e dell'assicurazione del progettista.

Sono state previste: le aliquote integrative relative alla progettazione ed alla direzione lavori per le ulteriori prestazioni professionali introdotte dalla Legge n. 109/94 e successive modificazioni (Tab. B1); l'onorario relativo alle prestazioni di Responsabile e dei Coordinatori in materia di sicurezza dei cantieri (Tab. B2); l'onorario relativo ai rilievi planoaltimetrici con metodi celerimetrici (Tab. B3.1); l'onorario relativo ai rilievi dei manufatti (Tab. B3.2); l'onorario relativo agli studi di Impatto Ambientate (Tab. B4); l'onorario relativo ai piani particellari di esproprio (Tab. B5), e quello relativo alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento (Tab. B6).

Sono stati introdotti direttamente dai Ministeri due articoli che riguardano i compensi per prestazioni non esplicitamente richiesti dalla Legge Merloni. Sono l'art. 3 inerente alle spese ed agli oneri accessori che recita "1.

Il rimborso delle spese e dei compensi accessori relativi agli onorari a percentuale determinati a seguito dell'applicazione delle tabelle A, B, B1, B2, B4 e B6 limitatamente ai supporti esterni all'Amministrazione, allegata al presente Decreto, deve essere riconosciuto forfetariamente nella misura minima del 30 per cento del medesimo per importi di lavori pari a 50 milioni e nella misura del 15 per cento per importi di lavori pari o superiori a 100 miliardi. Per importi di lavori intermedi le percentuali si calcolano per interpolazione .............

2. Nel caso l'entità dei rimborsi spese e dei compensi accessori superi gli importi minimi di cui al precedente comma, devono essere prodotti i giustificativi di spesa per l'intero ammontare del rimborso e degli oneri accessori" (non ci saranno quindi più compensi con spese "zero") e l'art. 4 che sancisce che non è più dovuta la maggiorazione della tariffa in caso in incarico parziale.

Non sono state accolte proposte o revisioni di tariffa per prestazioni diverse da quelle previste dall'art. 17, comma 14 bis.

Non sono state accolte le proposte di revisione della Tabella C riguardante i Collaudi Tecnico-Amministrativi.

Da parte dei referenti ministeriali, nel corso degli incontri circa l'inadeguatezza di alcuni ambiti di tariffa che il Decreto non poteva trattare, è stato suggerito di procedere alla formulazione di proposte di aggiornamento della Legge n. 143/49 che completino la revisione della tariffa nelle parti non normate dal Decreto stesso.

Pertanto, chiariti gli ambiti entro cui la Commissione Paritetica CNI, CNA, OICE ha potuto ed ha dovuto operare in relazione alle osservazioni del Collega Ing. Guido Umiltà, si precisa quanto segue:

- la Legge n. 109/94 e successive modificazioni prevede, all'art. 16, comma 5, che il progetto esecutivo sia "redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini di dettaglio e di verifica delle ipotesi progettuali che risultino necessarie...";

- il Regolamento, all'art. 18, comma 1, lettera a), prevede che il progetto preliminare comprenda una relazione illustrativa e, all'art. 19, comma 1, lettera c), prevede che la relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e l'entità dell'intervento contenga "l'esposizione della fattibilità dell'intervento documentata attraverso lo studio di prefattibilità ambientale, dell'esito delle indagini geologiche, geotecniche, ideologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle aree interessate ...";

- lo stesso Regolamento, all'art. 25, comma 2, lettera b), prevede, per il progetto definitivo, "b) relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismico" e alla lettera "c) relazioni tecniche specialistiche" il cui contenuto è meglio specificato all'art. 27, comma 2, per la relazione geotecnica e, all'art. 28 per le relazioni tecniche e specialistiche;

- per il progetto esecutivo il Regolamento, all'art. 35, comma 1, lettera b), afferma che il progetto è composto dai seguenti documenti"b) relazioni specialistiche" il cui contenuto è specificato nell'art. 37.

Nella proposta di tariffa presentata sono state introdotte le aliquote relative esclusivamente alle varie relazioni richieste, tra cui la relazione geotecnica e solo per il progetto preliminare e per il progetto definitivo, in quanto richieste dalla Legge e dal Regolamento.

E' stata aggiunta in calce, dai Funzionari dei Ministeri, una annotazione in cui si conferma che eventuali studi specialistici, richiesti dal Responsabile del Procedimento relativi a modellazioni, indagini e simulazione sono compensati a parte in relazione alla loro consistenza e complessità Questa nota non è sicuramente chiara, ma piuttosto contorta, ma l'intenzione di coloro che la hanno inserita era quella di stabilire che le prestazioni specialistiche e quelle non comprese nella Tabella B1 dovevano essere compensate a parte in relazione alla complessità delle prestazioni richieste ed anche in considerazione della specificità e della molteplicità delle possibili situazioni, variabili di volta in volta, che si potrebbero presentare.

E' logico e corretto che le prestazioni siano specificatamente richieste dal Responsabile del Procedimento, sia perché per essere compensata una prestazione deve essere ordinata e sia perché l'art. 7 del Regolamento, comma 1, recita che "le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguiti sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un Responsabile del Procedimento".

L'art. 8, comma 1, lettera a) dice che il Responsabile del Procedimento, fra l'altro, "a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnico-economica ed amministrata degli interventi"; alla lettera e) dice che il Responsabile del Procedimento coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare e, alla lettera f) dice che il Responsabile del Procedimento "coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo".

All'art. 17, commi 1 e 2 lettera c) si dice che "prima dell'approvazione il Responsabile del Procedimento provvede a verificare la validità del progetto" e la validazione riguarda, tra l'altro, "l'esistenza delle indagini geologiche, geotecniche ...".

Si può concludere che le prestazioni, richieste per le fasi diverse dai progetti preliminare e definitivo e/o di tipo specialistico, dovranno essere compensate a parte e potranno continuare a riferirsi alle modalità di compenso attualmente in vigore ed, in particolare, all'art. 4 della Legge n. 143/49 o ad eventuali tariffe deliberate dai singoli Ordini. Si potranno, secondo quanto dichiarato dai Funzionari dei Ministeri, per una revisione delle tariffe non comprese nel Decreto (vedi tariffe per i collaudi tecnico-amministrativi, per le prestazioni geotecniche, per le prestazioni previste dalla Leggi n. 10/91 e n. 818/84, per le pratiche presso i VV.F., ecc.) o per una revisione della Legge n. 143/49, presentare congiuntamente dal CNI, dal CNA e dall'OICE delle proposte di aggiornamento.

Per le tariffe riguardanti prestazioni non normate dalla Legge n. 143/49, nell'attesa di una revisione della Legge, si potrebbero predisporre o aggiornare, se esistenti, le tariffe stesse, meglio se in accordo con il CNA e l'OICE.

Gli Ordini, che sono delegati a deliberare in materia di tariffa, potrebbero approvarle e farle applicare dagli Iscritti.

Quanto sopra rappresenta così una prima serie di necessarie precisazioni sul testo di tariffa per i LL.PP. ancora da esaminare dalla Corte di Conti e da pubblicare sulla G.U.

Allegato:

- Bozza di decreto prelevato dal sito Internet di "Italia Oggi" (Omissis)
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