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Rif. DV07104
Documento 17/05/2001 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 126
Data 17/05/2001
Riferimento Protocollo CNI n. 1571 del 17/05/2001
Note
Allegati
Titolo RIFORMA LAVORI PUBBLICI - ART. 17 COMMA 14 BIS L. 109/94 - AGGIORNAMENTO TARIFFA PROFESSIONALE - CHIARIMENTI INTERPRETATIVI E RICHIESTA PARERE AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Testo Si fa seguito a quanto comunicato nell'assemblea del 5 maggio u.s. per dare alcune precisazioni sulle recenti tariffe.

Come noto sono state pubblicate le nuove disposizioni in materia tariffaria per i compensi spettanti ai professionisti per prestazioni afferenti opere pubbliche così come previsto dall'art. 17 comma 14 bis della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

All'uopo in assenza di disposizioni specifiche contenute nel decreto in oggetto, è opportuno chiarire alcuni dubbi interpretativi che sono stati recentissimamente sollevati da molti Ordini.

1) Data di entrata in vigore del decreto. Premesso che il decreto ministeriale, anche se a contenuto normativo, come nel caso di specie, ha formalmente veste provvedimentale esso non è soggetto alla "c.d. vacatio legis" ossia alla applicazione dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale sull'inizio di obbligatorietà delle leggi e regolamenti. Dunque l'entrata in vigore è il 27 aprile.

2) I compensi ivi previsti sono applicabili solo per prestazioni afferenti opere e lavori pubblici. E' bene chiarire che tutti i soggetti destinatari della legge Merloni (dunque anche il concessionario privato) sono soggetti alle nuove tariffe.

Non v'è spazio viceversa per l'applicazione a lavori di committenza privata. In tal caso continua ad avere vigore la legge tariffaria 143/1949 salvo per prestazioni ivi non normate, la possibilità di ricorrere per analogia alle indicazioni previste nel decreto.

3) Determinazione del compenso professionale allorchè sia intervenuto l'adeguamento normativo della tariffa.

Il principio cui l'ordinamento giuridico affida in via generale la soluzione di eventuali conflitti per la individuazione della disciplina applicabile nel caso concreto è riassunto della antica formula "tempus regit actum" con la quale si vuole intendere l'applicazione delle disposizioni normative vigenti al momento in cui si compie l'atto giuridicamente rilevante. Poiché nessuna indicazione è riportata nel decreto sembra legittimo ricorrere ai principi generali.

Il tema di prestazioni professionali e di criteri di determinazione del compenso, l'articolo unico della legge 2 marzo 1949 acoglie l'indicato principio e dispone che "......la nuova tariffa trova applicazione per quella parte di prestazioni effettuata dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione".

Il principio, però, trova applicazione nei casi in cui la natura dell'attività professionale prestata richiede una considerazione unitaria e non frazionata dell'opera intellettuale.

In tal senso si è orientata la Suprema Corte che fin dal 1957 (cfr. Cass. Sez. II 12.1.1957, n. 50) proprio con riferimento alla attività di progettazione ha ritenuto che "......la elaborazione di un progetto ...... lungi dal poter essere scissa e frazionata in una serie di distinte e autonome prestazioni, deve essere considerata come l'armonica risultante di un'attività intellettiva a carattere unitario rispetto alla quale non è concepibile un processo di disintegrazione nel tempo e nella sua essenza ......

Ne consegue, dunque, che l'onorario professionale per l'incarico di progettazione va determinato secondo la tariffa vigente al momento in cui la prestazione intellettuale è esaurita e cioè al momento in cui vengono consegnati gli elaborati ad esaurita prestazione.

Al Ministero della Giustizia si chiede urgentemente di far conoscere la propria interpretazione, in considerazione delle complessità che la legge sui lavori pubblici presenta riguardo agli stanziamenti di bilancio alla programmazione, alla definizione di costi da parte del responsabile del procedimento etc.

Sarà cura di questo Consiglio inviare al più presto ulteriori indicazioni applicative sulla base del lavoro sviluppato dalla Commissione tariffaria CNI - CNA.
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