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Rif. DV07352
Documento 10/10/2001 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 153
Data 10/10/2001
Riferimento Protocollo CNI n. 3347 del 10/10/2001
Note
Allegati
Titolo LAUREA IN INGEGNERIA - RIFORMA UNIVERSITARIA - D.P.R. 328/01 - CHIARIMENTI
Testo Con l'entrata in vigore il 2 settembre 2001 del DPR 328/2001 sorgono alcuni primi importanti obblighi attuativi da parte degli Ordini e degli iscritti agli Albi con riferimento sia al titolo primo su norme generali e sia al Capo IX su professione di ingegnere (da art. 45 ad art. 49 compreso).

Va a riguardo preliminarmente precisato che i presenti suggerimenti sono frutto di un primo esame delle disposizioni normative, peraltro effettuato in assenza di precisazioni e chiarimenti ministeriali e in pendenza di approfondimenti in sede amministrativa, atteso che questo Consiglio Nazionale ha in corso di presentazione al TAR un ricorso avverso al DPR 328/2001.

D'altro canto non può essere taciuta la necessità di operare nell'ambito di un rigoroso rispetto delle leggi, le quali impongono l'attuazione dei su richiamati obblighi la cui definizione resta comunque nell'ambito della sfera decisionale degli Ordini.

Alla luce della citata normativa emerge che:

1. L'attuale albo provinciale degli ingegneri è oggi costituito da due sezioni quella A (laurea specialistica) e quella B (laurea) ciascuna delle quali risulta divisa in tre settori: a) civile ed ambientale; b) industriale; c) dell'informazione (vedasi artt. 2 e 45 del citato DPR). Queste sezioni e settori forniscono nuovi titoli di ingegnere e diversificate iscrizioni all'Albo come di seguito specificati.

2. Gli attuali professionisti iscritti all'albo prima del 2 settembre 2001 vengono inseriti d'ufficio nella sezione A dell'albo e conservano il numero e la loro relativa data d'iscrizione. Tali iscritti dovranno, entro un termine che l'Ordine stabilirà, comunicare mediante dichiarazione scritta il settore o i settori per i quali ciascuno richiede di optare (vedasi comma 1. dell'art. 49 del DPR 328/2001).

3. Con riferimento al citato art. 49 coloro che faranno istanza d'iscrizione all'albo in possesso di abilitazione professionale conseguita prima del 2 settembre 2001 e anche coloro che conseguiranno l'abilitazione professionale con sessione di esame di stato indetta prima del 2 settembre 2001 saranno inseriti d'ufficio nella sezione A dell'albo (commi 2^ e 3^ dell'art. 49 del DPR 328/2001).

Tali iscritti dovranno comunicare all'ordine il settore o i settori per i quali ciascuno richiede di optare con le medesime modalità indicate al punto 2. della presente circolare.

Le iscrizioni o le cancellazioni per trasferimento da ed a altri Ordini avverranno con le modalità tuttora vigenti inserendo i professionisti nella sezione A e, se hanno già optato, nel settore o nei settori scelti.

Al fine di procedere agli adempimenti sopra richiamati è consigliabile che il Presidente dell'Ordine convochi da subito il Consiglio con inserito nell'Ordine del giorno l'oggetto: adempimenti conseguenti al DPR 5 giugno 2001 n. 328 deliberando i seguenti provvedimenti mediante le normali procedure:

- istituzione di due sezioni dell'albo denominate A e B ai sensi dell'art. 2 comma 2. del DPR 328/2001;

- istituzione in ciascuna delle due sezioni A e B dei settori previsti nell'art. 3 comma 2. e nell'art. 45 comma 4. del citato DPR indicati al punto 1. della presente circolare;

- richiesta immediata scritta con lettera semplice agli iscritti all'albo di esercitare entro il 15 novembre 2001 (data indicativa suggerita) l'opzione scritta al settore o ai settori nei quali si richiede l'iscrizione ai sensi dell'art. 49 del DPR 328/2001. Nel caso di assenza di risposta, si dovrà risollecitare l'iscritto con R.A. ad adempiere l'opzione entro il 31 dicembre 2001.

Le date citate peraltro solo suggerite, permettono infatti all'Ordine di eseguire l'aggiornamento annuale dell'albo per l'anno 2002, albo che dovrà essere composto secondo le indicazioni previste dal DPR 328/2001 al fine di offrire una corretta visibilità all'esterno sui titoli posseduti dagli iscritti e sulle attività professionali loro assegnate (art. 45).

Si segnala che essendo stato modificato l'albo professionale vigente prima del 2 settembre 2001, l'opzione per uno o più settori è atto dovuto per gli iscritti all'albo e il mancato esercizio di tale opzione entro la data fissata dai singoli Ordini per la scelta, renderà priva di efficacia l'iscrizione del professionista inadempiente.

Gli Ordini in applicazione sempre dell'art. 45 potranno così adottare alcune significative modificazioni sia nella stampa dell'albo sia nell'inserimento dello stesso in Internet e precisamente:

- la sezione A dell'albo è prevista per gli attuali ingegneri iscritti e per quelli considerati nell'art. 49. Questa sezione A è a sua volta suddivisa nei tre settori indicati al comma 4. dell'art. 45 nei quali dovranno essere inseriti i nominativi degli ingegneri che hanno optato in quel settore o nei settori secondo le norme finali e transitorie previste dall'art. 49 e successivamente gli ingegneri con laurea specialistica che conseguiranno l'esame di stato secondo le disposizioni previste dall'art. 47 distinto per ognuno dei tre settori.

Per ovvii motivi, anche al fine di conservare l'anzianità di iscrizione, occorre che l'iscritto mantenga il proprio numero d'iscrizione con la aggiunta della lettera indicante la sezione A e la data di prima iscrizione.

Sempre per offrire all'esterno una compiuta visibilità del titolo professionale e delle attività consentite ad ogni iscritto all'albo è necessario, a parere di questo Consiglio Nazionale, che la prestazione professionale venga sottoscritta specificando con chiarezza sezione e settore (o settori) di appartenenza.

4. La istanza di iscrizione all'albo nella sezione A dopo la data indicativa del 31 dicembre 2001 di un ingegnere in possesso dell'esame di stato con i requisiti richiamati al punto 3. della presente circolare, dovrà essere accompagnata dalla opzione scritta nel settore o nei settori per i quali il soggetto opta.

A parere di questo Consiglio va inoltre ribadito che in virtù del combinato disposto dei comma 1^ e "^ dell'art. 46 dell'art. 1 del DPR 328/2001 restano ferme le disposizioni normative vigenti prima del 2 settembre 2001 inerenti l'ambito delle attività professionali attribuite o riservate in via esclusiva o meno alla professione di ingegnere.

Inoltre ai sensi del richiamato comma 1^ dell'art. 46 le attività professionali disciplinate dal R.D. 2537/1925 non sono state modificate per gli iscritti all'albo di cui all'art. 49, ma sono solo ripartite nei tre settori individuati nell'art. 45 del DPR 328/2001.

Coloro i quali conseguiranno l'abilitazione professionale all'esito di esame di stato indetti dopo il 2 settembre 2001 potranno iscriversi nella sezione A (laurea specialistica) o nella sezione B (laurea) solo nel settore o nei settori per il quale o per i quali è stata conseguita la corrispondente abilitazione.

Mancando allo stato attuale i previsti provvedimenti ministeriali non è possibile fornire indicazioni per l'attivazione della sezione B che andrà comunque istituita.

Suggerimenti specifici per la concreta attivazione di tale sezione dell'albo destinata agli ingegneri laureati e ai diplomati universitari triennali saranno quindi comunicati con successive note.
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