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Rif. DV06358
Documento 29/03/2000 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 42
Data 29/03/2000
Riferimento Protocollo CNI n. 2554 del 29/03/2000
Note
Allegati

lg06392

Titolo CONSIGLI PROVINCIALI - STRUTTURA ALBO - CITTADINI EXTRACOMUNITARI - INGRESSO IN ITALIA - FLUSSI MASSIMI PREVISTI EX DPR 8.2.2000 - ISCRIZIONE ALBO PER TITOLI CONSEGUITI ALL'ESTERO O IN ITALIA - NECESSITA' DI RILASCIO DI UNA ATTESTAZIONE DEL MINISTERO
Testo Il governo italiano, con il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo Unico), e successivo regolamento di attuazione DPR 31 agosto 1999 n. 394, ha innovato la materia dei visti d'ingresso e dei permessi di soggiorno per cittadini extracomunitari che vogliano stabilirsi in Italia.

In particolare la legge dispone che mediante apposito DPR, siano determinati anno per anno i flussi massimi di ingresso annuale degli stranieri da ammettere, sia per lavoro subordinato sia per lavoro autonomo, ed entro i limiti di tali massimi, vengano poi rilasciati i necessari visti di ingresso.

Il recente DPR 8 febbraio 2000 che si allega, stabilisce come quota massima di ingressi, per lavoro autonomo in genere, 2000 accessi per lavoratori autonomi provenienti da paesi con cui lltalia non ha accordi di cooperazione in materia migratoria (articolo 2);

- una quota parte per il lavoro autonomo (ancora da definirsi a cura dei dicasteri interessati), dei 18.000 accessi per lavoratori provenienti da paesi con cui l'Italia ha accordi di cooperazione in materia migratoria (articolo 3);

- una quota parte per il lavoro autonomo (ancora da definirsi a cura dei dicasteri interessati), dei 15.000 accessi per persone che godono di prestazione di garanzia da parte di un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, (articolo 4);

Per ciò che attiene i liberi professionisti in particolare, l'articolo 26, comma 2 del Testo Unico prevede che lo straniero che intenda esercitare attività professionale, oltre che rientrare nelle suddette quote, debba dimostrare:

1. di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia,

2. di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in Albi e Registri;

3. di essere in possesso di un'attestazione dell'Autorità competente, che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione della licenza prevista per l'attività che lo straniero intende svolgere.

Nel caso dell'attività professionale di Ingegnere, il dicastero vigilante non ha ancora fatto conoscere quale quota di ingressi riserverà a detti professionisti e sta perfezionando, alla data, i dettagli delle procedure da seguirsi sia:

- per rilasciare ai migranti che rientrino nelle quote, l'attestazione della non sussistenza, per l'interessato, di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione ad esercitare l'attività per cui ha presentato la domanda;

- per emettere il decreto di riconoscimento dei titoli professionali presentati dall'istante ai sensi dell'articolo 49, commi 2 e 3, del Regolamento (DPR 31 agosto 1999 n. 394).

Per quanto riguarda quindi l'iscrizione all'Albo di cittadini extracomunitari, titolari di una formazione professionale riconosciuta in un paese terzo, occorre attendere che il Ministero della Giustizia emani le direttive necessarie.

Altro è il caso degli extracomunitari in possesso di titoli di laurea italiani o riconosciuti equipollenti da un'università italiana e titolari di abilitazione professionale conseguita in Italia, che non abbiano ancora provveduto all'iscrizione all'Albo prima dello sbarramento temporale previsto all'art. 37 comma 1 del Testo Unico

Anche se il DPR 8 febbraio 2000 non accenna specificatamente a questi soggetti, parrebbe evincersi dal Testo Unico e dal regolamento in oggetto che anche costoro rientrano nelle quote di ingresso definite a norma dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

L'Ordine quindi parrebbe non poter più iscrivere all'Albo, come finora è stato lecito fare, un cittadino extracomunitario in possesso di abilitazione professionale in rtalia e residente nel nostro Paese. Si configurerebbe infatti, anche per gli stranieri che versano in queste condizioni, la necessità di ottenere e produrre all'Ordine l'attestato di un'Autorità Competente a che non sussistono motivi ostativi, quantomeno in termini di quote, affinchè il richiedente eserciti in Italia.

Questo Consiglio ha quindi richiesto al Ministero vigilante un parere per conoscere:

. le quote riservate alla professione di ingegnere che il Ministero della Giustizia, di concerto con gli altri Ministeri interessati, ha intenzione di fissare per l'anno 2000;

- quale procedura intende seguire il Ministero per rilasciare, all'extracomunitario rientrante nelle quote, un documento da produrre all'Ordine onde garantire quest'ultimo della liceità dell'iscrizione dello straniero all'Albo, nel rispetto della vigente normativa in materia.

Si invitano pertanto i Consigli dell'Ordine a soprassedere temporaneamente all'iscrizione dei soggetti sopra individuati, in attesa che questo Consiglio, non appena ottenuto il richiesto parere ministeriale, possa elaborare e trasmettere direttive precise a riguardo.


Allegato:

- DPR 8 febbraio 2000 "Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2000"



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