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Rif. DV06377
Documento 09/06/2000 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 56
Data 09/06/2000
Riferimento Protocollo CNI n. 3149 del 09/06/2000
Note
Allegati
Titolo SICUREZZA IMPIANTI - ELENCHI PROFESSIONISTI EX L. 46/90 - MODIFICHE AL D.M. 3.8.95 - PROBLEMATICHE
Testo La G.U. n. 102 del 4 maggio 2000 pubblica il Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato richiamato nell'oggetto della presente.

Il decreto in questione modifica il D.M. 3 agosto 1995 a seguito della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 28.11.1997 n. 1876/97 che è intervenuta nelle vicende relative ai decreti attuativi della legge 46/1990 (vedasi i contenuti della circolare C.N.I. n. 187/XV Sess. del 27.02.1998).

Tale sentenza, lungi dal volere ampliare le competenze di architetti, geometri e dottori in chimica, ha semplicemente annullato la struttura degli elenchi predisposti dal Ministero dell'Industria, elenchi riservati ad ingegneri e periti industriali, specificando che le competenze professionali non possono essere definite da un decreto del Ministero dell'Industria, ma esclusivamente dagli ordinamenti professionali sotto cui ricadono coloro che fanno volontaria richiesta di inserimento negli elenchi.

In questi ultimi tre anni sia i comportamenti da tenere nei riguardi delle competenze nel settore impiantistico per le altre professioni a seguito della sentenza del Consiglio di Stato sia l'utilizzo degli elenchi sono stati oggetto di attente considerazioni.

Viste le azioni perpetrate dal 1990 ad oggi per delegittimare i contenuti della legge 46/90 e del regolamento, il Ministero dell'Industria, accogliendo le tesi sostenute da questo Consiglio Nazionale, affida alla personale responsabilità del professionista interessato (art. 348 del C.P.) la dichiarazione sulle proprie competenze nelle singole sezioni (comma 1ø dell'art. 2) degli elenchi.

Per completezza dell'informazione si riporta il contenuto dell'art. 348 del C.P. (abusivo esercizio della professione) "Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200 mila a un milione".

La domanda del professionista interessato ad essere incluso negli elenchi sarà accompagnata dalla documentazione tecnica giustificativa attestata dall'Ordine o dal Collegio di appartenenza del professionista (comma 2ø dell'art. 2).

Con tali presupposti risulta del tutto evidente che l'Ordine è oggi impegnato sia ad intrattenere i rapporti con la locale Camera di Commercio maggiormente e specificatamente con l'organo deliberante a formare gli elenchi e sia ad attestare la veridicità della documentazione predisposta dal proprio professionista in relazione alle singole sezioni in cui intende iscriversi.

Pertanto, nei riguardi dei professionisti ingegneri interessati ad essere inseriti negli elenchi nulla risulta mutato per competenze e sussistenza di esperienze maturate.

Potrebbero sorgere alcune problematiche organizzative locali che dovranno essere affrontate dagli Ordini nei rapporti con le Camere di Commercio. Ad esempio:

1. Le domande già presentate ai sensi del D.M. 3.8.1995 dagli ingegneri per gli elenchi o tramite gli Ordini o direttamente alla Camera di Commercio, con gli oneri di iscrizione conseguenti sono da considerarsi valide. Potrebbe essere necessario un aggiornamento della documentazione per nuovi inserimenti o per cancellazione nelle sezioni da parte del professionista.
2. L'Ordine dovrà comunque attestare cioè dichiarare che quanto predisposto dall'ingegnere in fatto di esperienze e di attività personali svolte, è pertinente alle richieste formulate. La veridicità del contenuto è esclusiva responsabilità dell'Ingegnere. L'Ordine inoltre dovrà attestare che le sezioni richieste rientrano nelle competenze professionali previste dalla legge.

Sopra sono state evidenziate solo alcune e non tutte le problematiche che potrebbero insorgere.

Questo Consiglio Nazionale organizzerà prossimamente una conferenza nazionale con gli Ordini sull'applicazione del D.M. 6 aprile 2000 e sull'utilizzo degli elenchi da parte degli Enti interessati.



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