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Rif. DV09250
Documento 10/03/2006 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 496
Data 10/03/2006
Riferimento Protocollo CNI n. 832 del 10/03/2006
Note
Allegati

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Titolo DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2005 N. 273 - MISURE MINIME DI SICUREZZA E REGOLAMENTI DI IDENTIFICAZIONE DEI DATI SENSIBILI - NUOVA PROROGA
Testo Con la presente si comunica che il decreto-legge 30 dicembre 2005 n. 273 (cd decreto "mille proroghe"), come convertito e modificato dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51, pubblicata sulla G.U. 28.2.2006 n. 49 ha disposto la proroga di una serie di adempimenti in materia di misure minime di sicurezza imposti dal Codice della privacy (v. circolari CNI n. 328/2003 e n. 356/2004).
Precisamente l’art. 10 del d.l. n. 273 ("Garanzie di sicurezza nel trattamento dei dati personali") ha modificato gli articoli 180 e 181 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), stabilendo che le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all’allegato B devono essere adottate "entro il 31 marzo 2006" (comma 1 dell’art. 180 cit.), mentre l’adeguamento degli strumenti elettronici per coloro che non erano in grado di realizzare l’immediata applicazione delle misure minime di sicurezza deve avvenire al più tardi "entro il 30 giugno 2006" (comma 3 dell’art. 180 cit.).
L’art. 181 del Codice della privacy è stato invece modificato nel senso di consentire che per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, l’identificazione con atto regolamentare delle tipologie di dati sensibili e giudiziari trattati e delle operazioni eseguibili con tali dati avvenga non più entro il 31 dicembre 2005, bensì "entro il 15 maggio 2006" (lettera a) del comma 1 dell’art. 181 cit., come modificato dalla legge di conversione del d.l.
n. 273/2005 cit.).
Si rammenta che in tutti i casi esposti si tratta di obblighi che dovrebbero essere già stati assolti dalle pubbliche amministrazioni che nella loro attività realizzano un trattamento di dati personali, e che in caso contrario devono essere adempiuti con celerità, approfittando della proroga concessa.
L’art. 169 del Codice della privacy, infatti, prevede la sanzione dell’ammenda o dell’arresto per chi, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime di sicurezza nei tempi stabiliti (v. ancora circolare CNI n. 328/2003 cit.).
Allegati: 1) art. 10 d.l. 30/12/2005 n. 273; 2) allegato (estratto) alla l. 23.2.06 n. 51, di conversione del d.l. n. 273/2005.
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