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Rif. DV07368
Documento 29/11/2001 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 162
Data 29/11/2001
Riferimento Protocollo CNI n. 4014 del 29/11/2001
Note
Allegati
Titolo LAUREA IN INGEGNERIA - RIFORMA DELLE PROFESSIONI - D.P.R. 328/01 - SUGGERIMENTI E ADEMPIMENTI
Testo Si fa seguito alla circolare n. 153/XVI Sess del 10.10.2001 pari oggetto per fornire ulteriori suggerimenti agli Ordini anche sulla scorta di pareri legali acquisiti da questo Consiglio Nazionale, il quale, come a tutti è noto, ha presentato ricorso presso il TAR Lazio avverso al DPR 328/2001.

Si ribadisce che le date suggerite nella citata circolare non devono considerarsi termini perentori, ma solo utili indicazioni per consentire agli Ordini di provvedere all'aggiornamento annuale dell'albo per l'anno 2002 in conformità al disposto dell'art. 5 della Legge 1395/23 tuttora in vigore.

Fermo restando quanto già illustrato circa la obbligatorietà della suddivisione dell'albo in sezioni e settori, giova evidenziare il pensiero di questo Consiglio Nazionale circa la fattispecie caratterizzata dalla mancata opzione da parte degli attuali scritti (ex art. 49 del DPR 328/2001) al settore o ai settori in cui viene suddiviso il nuovo albo.

Tale questione assume notevole valenza, così come rappresentato da alcuni Ordini, circa il comportamento dei Consigli Provinciali nei confronti degli iscritti che, quantunque invitati, nulla fanno conoscere sulla loro opzione.

In proposito, sulla scorta dei pareri legali in precedenza citati, si ritiene che, nel caso in cui un iscritto non eserciti in maniera esplicita il diritto di opzione, l'Ordine possa ritenere che tale mancata opzione coincida con la volontà di optare per tutti e tre i settori della sezione "A".

Così facendo infatti, viene fatta salva l'iscrizione attuale che non può certamente decadere in difetto di opzione e viene pure assicurato il mantenimento di tutte le competenze precedentemente possedute dall'iscritto alla data del 2 settembre 2001.

A riguardo va altresì precisato che, stante l'attuale incertezza interpretativa, il mantenimento delle attribuzioni all'iscritto già stabilite dalla normativa vigente, disposto dall'art. 46, 2. comma del DPR 328/2001, è assicurato con l'iscrizione a tutti i diversi settori nei quali la sezione A è ripartita. Quest'ultima circostanza è opportuno che vada comunicata agli iscritti affinché siano messi nella condizione di operare opzioni ragionate.

Per gli aspetti operativi, ove fosse già stata inviata richiesta di opzione all'iscritto all'albo, in presenza di mancata risposta, si suggerisce che l'Ordine, in una ulteriore formale comunicazione specifichi che la mancata risposta entro un opportuno termine temporale stabilito dall'Ordine stesso coincide con la manifestazione di volontà dell'iscritto all'opzione per tutti e tre i settori della sezione "A". In tale evenienza dunque il Consiglio potrà procedere alla relativa iscrizione.

Per gli Ordini che ancora non avessero provveduto a richiedere l'opzione ai propri iscritti si suggerisce che la precisazione suddetta venga riportata nella prima lettera di richiesta.
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