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Rif. DV07182
Documento 24/07/2001 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 148
Data 24/07/2001
Riferimento Protocollo CNI n. 2572 del 24/07/2001
Note
Allegati

dv06347

Titolo FUNZIONI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INGEGNERI DIPENDENTI - ISCRIZIONE ALL'ALBO - OBBLIGATORIETA' - ESCLUSIONE - EVENTUALE QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE - E' A CARICO DEL DIPENDENTE
Testo Sono pervenute al Consiglio Nazionale varie segnalazioni e richieste di chiarimenti sulla tematica della iscrizione all'albo dei pubblici dipendenti, nonché sul soggetto tenuto a versare la quota annuale, tra P.A. e tecnico dipendente.

Occorre, quindi, nuovamente richiamare l'attenzione sulle previsioni dell'attuale disciplina normativa, al fine di evitare possibili liti e contrasti, nonché valutazioni e decisioni errate.

In primo luogo, è bene precisare a chiare lettere che - in base alle leggi vigenti - allorché la progettazione di opere pubbliche avvenga ad opera di tecnici dipendenti delle pubbliche amministrazioni, tali soggetti devono possedere il solo requisito della abilitazione all'esercizio della professione.

Secondo il comma secondo dell'art. 17 della l. 11/2/1994 n. 109, infatti, i progetti in questione sono "firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione". (Il secondo periodo dello stesso comma prevede poi le situazioni particolari in cui i tecnici diplomati possono progettare, pur in assenza di abilitazione professionale).

La legge quadro sui lavori pubblici, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con la l. 18/11/1998 n. 415, non stabilisce oggi nessun obbligo di iscrizione all'albo professionale per i soggetti operanti all'interno della Amministrazione.

Tale requisito era, invece, necessario nel testo originario della legge, prima delle ultime modifiche (v. ex art. 17, comma 3, L. 109/94).
Anche l'atto di Regolazione n. 6/99 dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici sugli incarichi di progettazione, chiarisce (punto 3 del testo) come "si sia modificato il testo originario della norma, che prevedeva anche la necessità di iscrizione al competente albo professionale, in quanto tale modifica sta a comprovare il carattere non decisivo, ai fini della oggettiva affidabilità della prestazione, di detta iscrizione" (v. allegato).

Da quanto sopra ne deriva, si ripete, che l'unico requisito oggi richiesto ai tecnici dipendenti è il superamento dell'esame di Stato ed il conseguimento della abilitazione professionale.

Di conseguenza, logicamente, non essendo i progettisti dipendenti pubblici obbligati ad iscriversi all'Ordine, nel caso in cui - in base ad autonome valutazioni - decidano di farlo, l'onere del versamento della quota di iscrizione ricade interamente su essi dipendenti.

Se lo svolgimento delle mansioni a favore dell'Ente pubblico non richiede l'obbligo di iscrizione all'Albo, non può l'Ente di appartenenza essere considerato in dovere di sostituirsi al dipendente nel pagamento della quota associativa.

V'è poi da segnalare che i tecnici dipendenti pubblici non potranno, però, svolgere prestazioni professionali all'esterno della propria amministrazione, pur se autorizzati, se non iscritti agli albi professionali.

Confidando di aver definitivamente risolto le questioni oggetto di esame, si inviano cordiali saluti.

ALLEGATO:
- Atto di regolazione 6/99 Autorità di Vigilanza LL.PP. (DV06347)
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