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Rif. DV07471
Documento 23/01/2002 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 172
Data 23/01/2002
Riferimento Protocollo CNI n. 4559 del 23/01/2002
Note
Allegati

sz07296

Titolo FUNZIONI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CLAUSOLA DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - LEGITTIMITA' - SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 5193/01 - INTERPRETAZIONE - DESUNTA DEROGABILITA' MINIMI TARIFFARI - ESCLUSIONE
Testo In seguito ad alcune segnalazioni circa la pubblicazione della decisione n. 5193 del 1 ottobre 2001 della quinta sezione del Consiglio di Stato e alla interpretazione che ne ha dato un organo di stampa, questo Consiglio Nazionale ritiene necessario avanzare alcune considerazioni e precisazioni sul punto.

Tale sentenza del Consiglio di Stato è stata, infatti, "letta" come ulteriore tassello a favore del rafforzamento della tesi contraria all'affermazione del principio della inderogabilità dei minimi tariffari.

A parere di questo Consiglio, invece, una attenta lettura e ricostruzione dei principi e della considerazioni espresse nella pronuncia in questione, rivelano come sia fuorviante la lettura che ne è stata fornita e quindi la mancanza di pregio delle critiche ai minimi di tariffa.

Il ricorso giunto davanti al giudice amministrativo di secondo grado riguardava un bando di gara predisposto dal Comune di Firenze per la progettazione esecutiva di un centro civico per attività culturali.

L'Ordine provinciale degli Architetti aveva impugnato l'avviso di gara perché tra gli elementi di valutazione richiesti, ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, era contemplato il prezzo, criterio ritenuto dagli Architetti illegittimo, in quanto suscettibile di "mettere in lizza tra loro i professionisti, secondo il criterio del massimo ribasso", con conseguente lesione del decoro professionale.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, perché ha ritenuto che la rilevanza data all'elemento prezzo non fosse in grado di ledere la dignità dei professionisti, in quanto espressione di principi generali.

La sentenza contiene essenzialmente due statuizioni rilevanti.

Da un lato, ribaltando la pronuncia di primo grado (Tar Toscana, sez. II, 22 ottobre 1998 n. 930), che aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario avanzato dall'Ordine degli Architetti, reputando che l'Ordine professionale fosse privo di legittimazione sul punto, il Consiglio di Stato afferma invece la legittimazione attiva dell'Ordine degli Architetti a tutelare interessi anche a tale soggetto non direttamente riferibili, quando - come nel caso in esame - il provvedimento impugnato sia potenzialmente lesivo degli interessi della categoria.

Sotto questo profilo, quindi, la decisione in esame riconosce il ruolo degli Ordini professionali.

Nella successiva statuizione il Consiglio di Stato afferma la legittimità della previsione dell'elemento prezzo tra i criteri da considerare ai fini della determinazione dell'offerta migliore. Questo perché, ricorda il giudice amministrativo, anche in altre ipotesi e disposizioni normative tale soluzione è prevista e quindi ritenuta conforme al sistema: l'art. 17 della l. quadro sui lavori pubblici contempla l'elemento prezzo, attraverso il rinvio al d.lgsvo 157/1995, per gli incarichi di importo superiore a 200.000 euro (v. art. 17, comma 10, l. 109/94); e l'art. 64 del DPR 21.12.1999 n. 554 prevede il ribasso percentuale tra gli elementi dell'offerta economica, per i servizi di importo inferiore ai 200.000 DSP (v. art. 64, comma 1, lett. C, DPR 554).

Anche i principi comunitari sono ritenuti conformi.

Questo il decisum e l'iter argomentativo seguito dalla sentenza n. 5193/2001.

Ebbene, nella pronunzia in questione, l'oggetto del contendere - come desumibile dalla ricostruzione tracciata - è la legittimità della clausola di bando relativa ai criteri di individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, senza che in nessun punto sia stata contestata e valutata la previsione relativa alla inderogabilità dei minimi tariffari.

Si vuol sottolineare, cioè, come la decisione del giudice non si sia rivolta direttamente a censurare i corrispettivi delle attività di progettazione, previsti e garantiti da apposita norma di legge.

Secondo il comma 14 quater, dell'art. 17 della l. 11.2.1994 n. 109, infatti, i corrispettivi delle attività di progettazione, determinati con decreto del Ministero di Giustizia, costituiscono minimi inderogabili. "Ogni patto contrario è nullo".

Il Consiglio di Stato si è, in verità, pronunciato su di una questione diversa: quella relativa all'offerta economicamente più vantaggiosa e cioè ad un momento distinto della procedura di gara.

Essendo la sentenza circoscritta al perimetro indicato, sarebbe arbitrario e scorretto qualsiasi tentativo di impropria estensione a settori non oggetto della valutazione del Consiglio di Stato.

Salva l'ipotesi prevista dal comma 12 bis della legge 26 aprile 1989 n. 155, di riduzione entro il 20 per cento dei minimi di tariffa per le prestazioni rese agli organi pubblici, resta confermato il principio della necessaria inderogabilità dei minimi tariffari per i corrispettivi delle attività di progettazione.

Gli Ordini Provinciali e le Federazioni sono quindi invitati a vigilare sul rispetto del suddetto principio, segnalando al CNI ogni ipotesi di sua violazione.


Allegati:

- Sentenza C.d.S. n. 5193/2001 (SZ07296)
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