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Rif. DV07588
Documento 06/02/2002 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 180
Data 06/02/2002
Riferimento Protocollo CNI n. 4755 del 06/02/2002
Note
Allegati
Titolo PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA AL COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE, DI SERVIZI E DI LAVORI (COM(2000)275 - C5-0367/2000 - 2000/0115(COD) - ELEMENTI DI INTERESSE PER GLI INGEGNERI
Testo Il Parlamento Europeo ha terminato la fase di prima lettura della Proposta di cui all'oggetto, apportando numerosi emendamenti.

La proposta legislativa approvata a Strasburgo, il 17 gennaio 2002, in seduta plenaria, è stata inviata alla Commissione ed al Consiglio dei Ministri dell'UE per la prescritta posizione comune in merito al provvedimento.

Esistono notevoli differenze fra il testo elaborato dal Gruppo Appalti del Consiglio e della Commissione ed il testo approvato il 17 gennaio. Pertanto il Parlamento sarà chiamato ad una fase di seconda lettura della proposta di direttiva che scaturirà dalla sopra indicata posizione comune che la Commissione sta elaborando.

L'iter procedurale durerà ancora alcuni mesi. Si segnala che alla data, almeno per quanto attiene gli appalti di servizi, la proposta legislativa del Parlamento di cui è relatore l'Onorevole Ing. Stefano Zappalà, è assai migliorativa rispetto al testo originariamente presentato dalla Commissione e tiene conto di buona parte delle richieste avanzate da questo Consiglio Nazionale illustrate durante l'audizione pubblica presso la Commissione giuridica e mercato interno del Parlamento Europeo dove il Presidente Polese intervenne in rappresentanza dei liberi professionisti europei.

Di seguito si riportano fra tutti gli emendamenti approvati a Strasburgo, quelli considerati più rilevanti per la nostra categoria, rimandando per una lettura più approfondita, al testo completo della proposta legislativa che può essere reperito sull'Osservatorio Legislativo (OEIL) del sito della Comunità Europea.

Pur non operando una separazione netta fra le attività di progettazione e quelle di realizzazione delle opere, il Considerando 15 bis impone all'ente appaltante di motivare sia dal punto di vista qualitativo che da quello economico, il ricorso all'aggiudicazione congiunta di esecuzione e progettazione nel caso di appalto integrato. Recita, infatti, il considerando: "Viste le diverse esigenze connesse agli appalti pubblici di lavori l'amministrazione aggiudicatrice può prevedere sia l'aggiudicazione separata che l'aggiudicazione comune per quanto concerne l'esecuzione e la progettazione. La direttiva non è intesa a prescrivere un'aggiudicazione comune o separata.

La decisione concernente l'aggiudicazione separata o complessiva dell'appalto si orienta su criteri qualitativi ed economici. Un'aggiudicazione complessiva deve essere motivata dall'amministrazione aggiudicatrice in relazione a questi aspetti."

Il Considerando 31 modificato, ribadisce poi il rispetto della tariffa professionale vigente, e lo rafforza includendo per la prima volta esplicitamente le prestazioni di ingegneria fra quelle citate, esprimendo quanto segue: "Negli appalti pubblici di servizi i criteri di aggiudicazione non devono influire sull'applicazione delle disposizioni nazionali relative alla rimunerazione di taluni servizi, quali ad esempio gli onorari degli architetti, degli ingegneri o degli avvocati."

Il Considerando 34 bis, in materia di concessione di LL.PP. recita "La Commissione deve esaminare la possibilità di adottare una proposta di direttiva per disciplinare organicamente il settore delle concessioni ed il cosiddetto "project financing". Parrebbe in tal modo escluso il ricorso indiscriminato e generalizzato all'istituto della concessione di servizi.

L'articolo 1 comma 9 modificato, considerando alcuni aspetti della proprietà intellettuale e l'onerosità delle spese cui vanno incontro i partecipanti ai concorsi di idee, prevede che, per tali procedure, siano sempre previsti dei premi: "I "concorsi di progettazione" sono le procedure nazionali intese a fornire all'amministrazione aggiudicatrice, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'ingegneria, nonché in quello dell'elaborazione dei dati, un piano o un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con assegnazione di premi."

Analogamente l'articolo 30, paragrafo 5 relativo alla nuova procedura ristretta del "dialogo competitivo" riservata agli appalti particolarmente complessi, prevede dei compensi in denaro per i partecipanti le cui idee abbiano contribuito alla soluzione finale scelta dall'amministrazione, prescrivendo che: "Nel bando di gara, le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere l'attribuzione ai partecipanti di un compenso in denaro che va corrisposta a tutti i candidati, le cui proposte contengono soluzioni praticabili. L'importo deve essere comunicato nell'invito al dialogo competitivo ed essere tale da coprire le spese medie per la preparazione e l'attuazione del dialogo tecnico. Se nel corso del dialogo tecnico le amministrazioni aggiudicatrici modificano i requisiti dell'oggetto delle prestazioni, il compenso aumenta in funzione delle ulteriori prestazioni fornite dai partecipanti".

All'articolo 3, comma 1 modificato, è consentito agli operatori economici di formare un raggruppamento che potrà cumulare i requisiti per la partecipazione alle gare. Ciò agevolerà la partecipazione agli appalti delle PMI, categoria nella quale si inquadrano, nel diritto comunitario, anche gli studi professionali e le piccole società d'ingegneria. Si riporta il testo dell'articolo in questione: "I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte e i soggetti ad essa partecipanti possono soddisfare i criteri di selezione individuati dalle amministrazioni aggiudicatrici in applicazione degli articoli 44 (2), 47, 48 e 49 anche in modo cumulativo. La durata dell'esperienza professionale eventualmente richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice non può essere cumulata. Requisiti minimi potranno essere richiesti ad almeno uno dei soggetti raggruppati, che svolgerà il ruolo di capogruppo." In particolare "A tali raggruppamenti non può essere richiesto di assumere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione dell'offerta; ciò può tuttavia essere imposto al raggruppamento selezionato una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, qualora la trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell'appalto."

E' poi di estremo interesse l'ampliamento del cosiddetto "sottosoglia". In merito a questo punto, assai avversato dalla Commissione, la proposta del Parlamento, innalza il valore delle soglie d'applicazione della direttiva che per gli appalti di servizi sale da 200.000 a 300 000 euro (articolo 8).

Il Parlamento infine, tenuto conto delle proposte del relatore sulla specificità delle prestazioni intellettuali ha anche approvato i due importanti emendamenti che seguono:

- "I servizi intellettuali, ad eccezione dei servizi di traduzione e di interpretazione e dei servizi gestionali ed affini, non possono essere oggetto di subappalto." (articolo 26)

- "Gli accordi previsti al presente articolo (i.e. gli accordi quadro) non si applicano ai servizi intellettuali." (articolo 32, comma 3 bis).

Si tratta di un'importante differenziazione fra le prestazioni intellettuali e le prestazioni d'opera che il relatore ha ribadito con forza anche nella "motivazione alla risoluzione legislativa" votata dal Parlamento scrivendo come segue:

"1. I servizi intellettuali

Le direttive esistenti trattano due cose fondamentalmente diverse alla stessa stregua: servizi esecutivi e servizi intellettuali. L'articolo 1 (2), terzo comma, della proposta arriva a subordinare nel campo dei lavori pubblici i servizi intellettuali ai servizi esecutivi.

Ciò non appare accettabile.

Di regola, il servizio intellettuale (cioè un lavoro di concezione che richiede creatività e riflessioni approfondite) precede il servizio esecutivo.

Il relatore è del parere che la menzionata subordinazione deve essere abrogata e che talune regole specifiche devono essere introdotte per tenere conto della specificità dei servizi intellettuali. Questo riguarda in particolare il divieto di subappalti di servizi intellettuali (articoli 26 e 49) nonché un adattamento dei criteri di aggiudicazione (art. 53)."

Infatti all'articolo 53, comma 2, riguardo agli appalti aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa, è introdotto un elemento di chiarezza nella misura in cui si prescrive che "l'amministrazione aggiudicatrice precisa i criteri per l'aggiudicazione nell'ordine d'importanza loro attribuita:

a) nel bando di gara o nel capitolato d'oneri in caso di procedure aperte,

b) nel bando di gara in caso di procedure ristrette e negoziate."

Laddove fra i criteri suddetti figurano elementi quali "la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali".

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri continuerà a seguire con attenzione l'iter della proposta di direttiva, evidenziando nelle opportune sedi, come sempre, le richieste dei professionisti a difesa della loro capacità e indipendenza progettuale nonché della corretta e trasparente assegnazione degli appalti pubblici in Europa.
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