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Rif. DV07590
Documento 07/02/2002 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 181
Data 07/02/2002
Riferimento Protocollo CNI n. 4795 del 07/02/2002
Note
Allegati

sz07589

Titolo UTILIZZO DELLE SOCIETA' MISTE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI PER SVOLGERE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 391/02 - ILLEGITTIMITA' DI TALE FORMA DI GESTIONE
Testo E' con viva soddisfazione che questo Consiglio Nazionale comunica un ulteriore successo ottenuto dalle rappresentanze istituzionali degli Ingegneri, a favore di tutta la categoria.

Una recentissima decisione del Consiglio di Stato ha, infatti, definitivamente affermato la illegittimità dell'adozione dello strumento delle società a partecipazione pubblica degli enti locali per realizzare attività di progettazione.

La sentenza n. 391 del 23/1/2001 del Consiglio di Stato ha - un volta per tutte -chiaramente stabilito (tra l'altro) che le prestazione professionali di cui all'art. 17 della legge 109/94 devono ritenersi attribuzione dei professionisti, singoli od associati, e delle società di ingegneria, con esclusione delle società miste regolate dall'art. 113 del testo unico degli enti locali (d.lgvo 18/8/2000 n. 267).

Negli stessi termini si era già pronunciato il Tar Lombardia, sez. II, n. 2626 del 26 marzo 2001 ("Ritiene il Collegio che la progettazione e direzione lavori nell'ambito delle opere pubbliche non rappresenti un servizio pubblico, gestibile ella forma della società mista"), ma la sentenza del Consiglio di Stato rappresenta un punto fermo di grande rilevanza, data l'importanza del giudice che l'ha emessa.

Capita sempre più spesso, infatti, che Comuni e Province ricorrano al modulo delle società miste, introdotte per la gestione dei servizi pubblici locali, per fini ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, invadendo la sfera di attribuzioni e prestazioni professionali di pertinenza dei soggetti abilitati alla progettazione dalla legge quadro in materia di opere pubbliche.

I recenti ricorsi dinanzi al giudice amministrativo hanno quindi potuto mettere in evidenza la scorrettezza di tali decisioni degli enti locali e la illegittimità di quegli statuti societari che includano nell'oggetto sociale della società mista attività quali la progettazione, direzione ed esecuzione lavori sui lavori pubblici, in quanto non consentite alle società istituire da Comuni e Province.

Nel caso deciso della decisione 391/2002 la provincia di Brindisi aveva deciso, per ragioni di urgenza, di affidare alla società mista a partecipazione pubblica minoritaria costituita dalla Provincia la progettazione di tutta una serie di opere pubbliche.

Avverso tale deliberazione della giunta provinciale di Brindisi si erano attivati (con successo, come detto) l'Ordine degli Ingegneri di Brindisi ed il Consiglio Nazionale.

Tutti gli Ordini e le Federazioni sono invitati a diffondere e, qualora necessiti, utilizzare la sentenza n. 391 del Consiglio di Stato, grazie alla quale, nei casi suddetti, ogni iniziativa a difesa delle prerogative dei liberi professionisti e della intera categoria vedrà aumentare le probabilità di buon esito.

All.: Consiglio di Stato n. 391 del 23/1/2002 (VEDI FILE SZ07589)
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