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Rif. DV07601
Documento 27/02/2002 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 188
Data 27/02/2002
Riferimento Protocollo CNI n. 5099 del 27/02/2002
Note
Allegati
Titolo COMPETENZE PER LE PRESTAZIONI DI INGEGNERIA GEOTECNICA A SEGUITO DELLA APPROVAZIONE DELLA TARIFFA PROFESSIONALE DI CUI AL D.M. 04.04.2001 SUI LL. PP. PUBBLICATA SULLA G.U. DEL 26 APRILE 2001 - INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Testo Facendo seguito ad una richiesta pervenuta a questo Consiglio, avente per oggetto i criteri di valutazione delle prestazioni di Ingegneria Geotecnica a seguito della nuova tariffa, a tutt'oggi vigente, si forniscono indicazioni di carattere generale, nel contesto della legislazione e della normativa vigenti.

1. Legge 109/94 e regolamento di attuazione
La Legge 109/94, all'art. 16, Attività di Progettazione, prescrive che:
- il Progetto Preliminare sia corredato da indagini di prima approssimazione, fra le quali, ovviamente, quelle geotecniche;
- per il Progetto Definitivo siano eseguite indagini sui terreni fino ad un livello tale da consentire calcoli preliminari delle strutture (ivi comprese le fondazioni);
- il Progetto esecutivo sia redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali.

Tale obbligo di legge è confermato dal Regolamento di Attuazione che, agli artt. 25 e 27 per il Progetto Definitivo e per quello Esecutivo, rispettivamente, elenca fra gli elaborati di progetto la Relazione Geotecnica.

Lo stesso Regolamento, all'art. 18 prescrive che nel caso in cui un Progetto Preliminare debba essere utilizzato per un appalto concorso o per una concessione di lavori pubblici, devono essere effettuate, anche in tale fase di progettazione, le indagini geotecniche i cui risultati devono essere esposti in apposita relazione .
2. Contenuti della Relazione sulle Indagini Geotecniche e della Relazione Geotecnica
Per quanto innanzi la Legge 109/94 introduce una nuova prestazione consistente nella Relazione sulle Indagini Geotecniche, che non deve essere confusa con la Relazione Geotecnica di cui al D.M. 11.03.88.
Infatti, nella Relazione sulle Indagini Geotecniche sono raccolti ed elaborati criticamente i risultati delle indagini geotecniche in sito ed in laboratorio.
La Relazione Geotecnica è, invece, l'elaborato conclusivo dello studio geotecnico che deve essere svolto in tutti i casi indicati dal D.M. 11.03.88, che ne fissa anche i contenuti. Tale studio comprende un insieme di attività che vanno dalla individuazione dei problemi geotecnici relativi al progetto in elaborazione, alla programmazione delle indagini finalizzate alla acquisizione dei dati necessari per affrontare tali problemi, alla predisposizione del progetto delle indagini con relativo computo metrico estimativo e capitolato di appalto, alla assistenza (non esclusa la Direzione dei Lavori) alle indagini, alla interpretazione dei risultati con la scelta dei parametri geotecnici di calcolo significativi per il problema in studio. Lo studio geotecnico comprende inoltre, le scelte progettuali di carattere geotecnico, giustificate da valutazioni comparative tecnico - economiche con altre possibili soluzioni, e comprende, infine, i calcoli geotecnici relativi alla soluzione in definitiva prescelta. Infine, lo studio si sviluppa anche nella fase di esecuzione dell'opera con verifiche e calcoli, se necessari, e prosegue con l'assistenza alla D.L., fino al collaudo.

3.Competenze professionali inserite nella nuova tariffa.
Nella tab. B1 della nuova tariffa sono state inserite aliquote integrative alla progettazione e direzione dei lavori da applicare per le ulteriori prestazioni introdotte dalla L.109 /94. Si legge in calce alla medesima tabella che: Al fine della determinazione dell'onorario le prestazioni della tab. B1 devono essere specificatamente richieste dal responsabile del procedimento. Eventuali studi specialistici richiesti dal Responsabile del Procedimento relativi a modellazioni, indagini e simulazioni, sono compensati a parte in relazione alla loro consistenza e complessità.
Per quanto innanzi appare evidente che la Relazione alle Indagini Geotecniche rappresenta una nuova prestazione richiesta in alcuni casi, ma non necessaria in altri. Per tale Relazione, avente i contenuti innanzi indicati, è previsto il compenso pari al 3% delle competenze del Progettista per l'elaborato relativo al Progetto Preliminare e al 6% per quello relativo al Progetto Definitivo.
Lo studio geotecnico (con la relativa Relazione Geotecnica) è, invece, uno studio specialistico che dovrà essere richiesto dal Responsabile del Procedimento e, comunque, condotto in tutti i casi previsti dal D.M. 11.03.88. Per la quantificazione del compenso, in attesa che possa normarsi sotto il profilo tariffario tale prestazione, gli Ordini potranno continuare ad utilizzare i criteri fino ad oggi adottati.

4. Considerazioni conclusive
Per quanto innanzi, non vi è motivo per confondere i compensi previsti nella nuova tariffa per le Relazioni sulle Indagini Geotecniche, con quelli relativi allo studio specialistico di ingegneria geotecnica.
Pertanto in sintesi:
- i compensi per la Relazione sulle Indagini Geotecniche per il Progetto Preliminare e per il Progetto Definitivo, ai quali, nella nuova tariffa, corrispondono le aliquote 01 e r1 rispettivamente, sono dovuti nel caso in cui la prestazione professionale è limitata alla redazione di una relazione nella quale viene illustrato il piano delle indagini, finalizzate al progetto per la realizzazione di un'opera, e vengono raccolti ed elaborati i risultati ottenuti;
- il professionista che redige lo studio geotecnico e che sviluppa la prestazione in conformità a quanto indicato dal D.M. 11.03.88 (individuazione dei problemi geotecnici, compilazione del programma delle indagini con preventivo e capitolato speciali di appalto, supervisione nello svolgimento delle indagini e delle prove, esame delle possibili soluzioni e calcolazioni geotecniche relative alla soluzione in definitiva prescelta, relazione geotecnica con relativi allegati, consulenza ed assistenza in fase di realizzazione dell'opera, assistenza al collaudo ed alle operazioni di liquidazione dei lavori) potrà continuare ad essere compensato con la specifica tariffa fino ad oggi adottata da ciascun Ordine.
I compensi non sono cumulabili in quanto la prestazione completa, comprende anche la prestazione relativa alle indagini di cui alla nuova tariffa e pertanto il compenso relativo allo studio geotecnico assorbe anche quello per la relazione sulle indagini geotecniche.

Nella applicazione del criterio indicato innanzi si dovrà valutare se le prestazioni per le quali si richiede il compenso siano state effettivamente eseguite.

E' bene sottolineare che entrambi i compensi relativi alla relazione sulle indagini e/o quello per lo studio geotecnico sono dovuti anche nel caso in cui tali prestazioni siano eseguite dal progettista.





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