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Rif. DV07609
Documento 15/04/2002 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 195
Data 15/04/2002
Riferimento Protocollo CNI n. 5603 del 15/04/2002
Note
Allegati

dv07608

Titolo IRAP E PROFESSIONISTI INGEGNERI - SITUAZIONE ATTUALE - RITENUTA D'ACCONTO - MANCANZA DELLA CERTIFICAZIONE DELLA RITENUTA DA PARTE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA
Testo 1. Sono pervenute in questi mesi numerose richieste di informazioni e chiarimenti sulla IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) istituita con legge 662/1996. Fin dalla sua nascita tale imposta ha suscitato feroci reazioni nel campo del lavoro autonomo professionale, inducendo un contenzioso con la P.A. che ha portato alla sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 21.5.2001 che sinteticamente così si è pronunciata:
- la IRAP è una imposta costituzionale;
- la IRAP non deve essere applicata ai sensi dell'art.2 del D.Lgs 446/1997 ogni qual volta manchi un'attività "autonomamente organizzata";

Questo Consiglio Nazionale è venuto nella determinazione di consultare Esperti del settore per presentare agli Ordini lo stato attuale della IRAP sulla base dell'attuale sentenza della Corte Costituzionale e di quelle espresse nell'anno 2001 da alcune Commissioni Tributarie locali.

Le sentenze delle Commissioni Tributarie sulla IRAP che qui si sintetizzano hanno riguardato:

- Trento (1. grado), sentenza 101/01/01 del 2 Ottobre 2001. Accoglie il ricorso di un professionista argomentando che, se tutta l'attività è basata solamente sulla persona che la svolge, se ne deve dichiarare l'esclusione dall'Irap.
- Piacenza (provinciale), sentenza 49/4/2001 dell'11 Ottobre 2001. Molto breve e generica, accoglie il ricorso di un professionista che si limita a esercitare la sua attività senza dipendenti e "con pochi beni mobili".
- Parma (provinciale, sentenza 94/03/01 del 15 Novembre 2001. Accoglie il ricorso di una S.n.c. fra due parrucchiere, con negozio, senza dipendenti e con beni ammortizzabili per poco più 6mila euro.
- Parma (provinciale) sentenza 93/03/01 del 15 novembre 2001. Accoglie il ricorso di un rappresentante di commercio senza stabile strutture organizzativa, senza dipendenti e con beni strumentali per 1.400 euro.
- Parma (provinciale) sentenza 64 del 14.11.2001. Accoglie il ricorso di un professionista e ammette persino che la presenza di un dipendente, purchè non qualificato, cioè non in grado di svolgere il lavoro autonomamente, non faccia perdere la qualifica di attività non autonomamente organizzata.

Il pregio di queste sentenze e particolarmente quella di Trento è di razionalizzare la sentenza della Corte Costituzionale spiegando con poche e concise parole che il sinallagma - Partita IVA uguale assoggettabilità ad IRAP - è errato.
I numerosi commentatori, precedentemente la sentenza della Corte Costituzionale, erano convinti di questo sinallagma; la stessa sentenza della Corte Costituzionale inizialmente non era stata ben compresa. Solo dopo la lettura della sentenza della Commissione di Trento, è stato chiarito che possono esistere sia Partite IVA con organizzazione, sia Partite IVA senza organizzazione; queste ultime, di conseguenza non sono soggette all'imposta di cui trattasi, con un giudizio che è da valutarsi caso per caso, e non con parametri oggettivi di chiara applicazione. Ogni volta i professionisti dovrebbero così adire alle Commissioni Tributarie.

Alla luce di quanto sopra si dovrebbe, comunque, concludere che azioni contro l'IRAP hanno ottime probabilità di riuscita.
Per motivi pratici, con le considerazioni che seguono le azioni non risultano tali.
Infatti le eventuali azioni da intraprendere contro l'IRAP si articolano in due tronconi: uno per il passato e uno per il futuro.

Per il passato: è necessaria un'istanza all'Agenzia delle Entrate competente per territorio in cui si chiede per la restituzione di quanto pagato; (vedere fac-simile allegato) gli anni recuperabili sono il 1998 - 1999 e 2000. Ogni anno ha necessità di un'autonoma istanza di rimborso. Contro il silenzio rifiuto dell'Ufficio, che si consolida trascorsi 90 giorni dalla domanda, o contro il diniego esplicito dell'Ufficio è possibile il ricorso alle Commissioni Tributarie Provinciali entro 60 giorni dal diniego stesso (per il silenzio rifiuto vale la normale prescrizione).
E' necessario segnalare, che è impensabile che il contenzioso aperto con l'Ufficio si concluda in Commissione Tributaria Provinciale e che, pertanto, sicuramente si dovrà adire alla Commissione Tributaria Regionale; esistono fondate probabilità che si debba addirittura proseguire in Cassazione (a meno che nelle more non intervenga qualche favorevole intervento legislativo che razionalizzi la materia).
Pertanto, prima di affrontare la procedura è necessario, oltre che interrogarsi sulle proprie caratteristiche professionali di organizzazione, anche cercare di quantificare a quali spese si va incontro, poiché il giudizio tributario, ammesso e non concesso che finisca positivamente per il professionista, sarà certamente con compensazione di spese. Per cui i Contribuenti con IRAP fra 0 e circa 1000/1500 euro difficilmente ne trarranno vantaggio, poiché le spese per affrontare tale contenzioso - escluso la Cassazione - è impossibile che siano minori di 250/300 euro, ma possono anche raggiungere 500 euro ed anche superarlo fino a 1500 euro, stante la complessità del caso contingente (vari sono i fattori che influenzano tale ammontare la scelta del professionista, il numero dei gradi di Commissione aditi, il numero dei rinvii da sopportare, la distanza dalla sede delle Commissioni adite e quanto altro). Per gli importi di IRAP superiori a 5000 euro, che in pratica corrispondono ad un fatturato medio di 130.000 euro, probabilmente non sarà possibile dimostrare la mancanza di organizzazione, viceversa per gli importi compresi fra 1.500 e 5.000 euro, la possibilità può essere effettiva.
Anche in questo caso però, bisogna tenere presente, per esperienza maturata nel corso degli anni, che lo Stato non è un buon pagatore, per cui anche vincendo il contenzioso non è prevedibile un rimborso nel breve periodo, ma solo nel lungo e nel lunghissimo periodo (risulta infatti che ad oggi alcuni rimborsi ILOR nei confronti di contribuenti vittoriosi negli anni '80 non siano ancora stati eseguiti).

Per il futuro: si aprono due strade come di seguito evidenziato:
A) "solve et repete", pagare e poi mettere in moto lo stesso procedimento sopra descritto con le considerazioni esposte;
B) non pagare.
In questo ultimo caso entro uno o due anni arriverà una cartella esattoriale maggiorata di interessi e di sanzioni al 30% e contro la stessa si dovrà attuare l'iter contenzioso presso le Commissioni, questa volta con i denari in tasca non avendo corrisposto l'imposta, per cui l'accoglimento del ricorso sembrerebbe comportare un guadagno certo. Anche in questa situazione, però, si segnala che esiste l'istituto della riscossione coattiva, in quanto la cartella è immediatamente esecutiva. Si può chiedere la sospensione del pagamento della cartella, ma l'istituto stesso in pratica non è operativo; la sospensione può essere chiesta all'Ufficio delle Entrate o al Centro Servizi competente, cioè alla controparte che ben difficilmente la concederà, oppure può essere richiesta alla Commissione Tributaria Provinciale, ma alla stessa bisognerebbe dimostrare che il pagamento della cartella comporta "un danno grave e irreparabile". Anche questa ipotesi di mancato pagamento nella pratica finisce con il rientrare nell'iter del contenzioso già indicato.

Quanto sopra rappresenta l'informazione sullo stato dell'IRAP, da estendere a tutti gli Iscritti che potranno così aggiungere notizie a quelle già in loro possesso e valutare attentamente e al meglio la loro personale situazione nei confronti della imposta.

2. Si coglie l'occasione di segnalare, in tempi di dichiarazione dei redditi, per chi non fosse già informato a riguardo, che la sentenza della Cassazione sez.I n.8606 del 02.10.1996 prevede che, se nella fattura emessa risulti in modo chiaro la ritenuta e il netto incassato, il professionista non deve preoccuparsi più di tanto di aver la certificazione della ritenuta subita da parte del sostituto d'imposta.

Allegato: fac-simile di istanza di rimborso (VEDI FILE DV07608)



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