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Rif. DV07460
Documento 17/12/2001 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 164
Data 17/12/2001
Riferimento Protocollo CNI n. 4217 del 17/12/2001
Note
Allegati
Titolo DISPOSIZIONI VARIE - LEGGE TREMONTI BIS - INDICAZIONI PER I PROFESSIONISTI
Testo Questo Consiglio Nazionale ha pensato di fornire agli Ordini e per essi ai loro iscritti alcune indicazioni utili per applicare i contenuti della legge cosiddetta Tremonti-bis dedicata per la prima volta anche ai professionisti.

In grande sintesi il meccanismo previsto dagli artt. 4 e 5 della legge 18.10.2001 n. 383 è il seguente:

I. occorre calcolare la media degli investimenti in beni strumentali nuovi già al netto dei disinvestimenti per gli ultimi 5 anni; tale media è mobile, poiché per l'anno 2001 comprende gli anni dal 1996 al 2000, per l'anno 2002 comprende gli anni dal 1997 al 2001, scartando da detto calcolo l'anno più ricco di investimenti e divenendo in tal modo una media quadriennale;

II. occorre calcolare gli investimenti sempre al netto dei disinvestimenti relativi al I periodo agevolabile 1 luglio 2001 - 31 dicembre 2001 e al II periodo agevolabile 1 gennaio 2001 - 31 dicembre 2002;

III. occorre poi detrarre per l'anno 2001 dagli investimenti, come determinati al II punto, la media degli investimenti di cui al quinquennio precedente, come determinati al punto I; analogo meccanismo per il 2002, ovviamente tenendo conto dei rispettivi periodi;

IV. il 50% della somma di cui al punto III costituisce l'agevolazione, poiché diventerà una posta rettificativa da sottrarsi dal reddito professionale dell'anno di competenza.

Pertanto, dopo aver calcolato il reddito professionale come di consueto, e, quindi, con la partecipazione degli ammortamenti dei beni strumentali di cui sopra, si procederà all'abbattimento dello stesso per l'agevolazione. Tale abbattimento potrà anche essere superiore al reddito normalmente calcolato, e può, quindi, dare luogo ad una perdita che i nostri professionisti potranno ribaltare sui redditi di altro tipo (lavoro dipendente, redditi fondiari, di capitale, d'impresa e diversi) dello stesso anno; non è permesso il riporto di un'eventuale ulteriore eccedenza agli anni successivi.

E' indubbio che se il professionista ha una reale esigenza di dotarsi di nuovi beni strumentali questi due periodi sono certamente i più favorevoli.

Alcuni semplici calcoli, in talune fattispecie possono anche fare concludere che sia più utile approfittare del beneficio fiscale nel solo anno 2002, e ciò specialmente in considerazione di anni pregressi con elevati investimenti.

Quanto sopra scaturisce dal fatto che è possibile scartare un solo esercizio con elevati investimenti e, pertanto, la media mobile del I periodo, avrà un determinato valore, mentre la media mobile del II periodo in cui concorrono anche i beni agevolati del 2001, probabilmente risulterà superiore a quella del I periodo, il che causerà un abbattimento più sostanzioso e, quindi una agevolazione fiscale inferiore.

Tale fenomeno si accentua specialmente in riferimento agli autoveicoli, per i quali è noto che mai conviene l'acquisto negli ultimi mesi dell'anno, poiché sul mercato dell'usato successivamente subirebbero un deprezzamento di vari milioni, determinando così un affievolimento dell'agevolazione.

Prima di trattare l'argomento "agevolazione per investimenti di immobili", è necessario fare presente che lo strumento Tremonti-bis deve essere sempre valutato con molta cautela, poiché nasconde in sé un trabocchetto latente. E' pericoloso lasciarsi affascinare da questa agevolazione, in quanto bisogna sempre tenere presente che la stessa, proprio per la sua filosofia di incentivo per lo sviluppo dell'impresa, e nel caso della professione, richiede un innalzamento del livello di reddito prodotto. Pertanto, se detto livello realmente si innalza, lo strumento ha un senso ed è veramente agevolativo, se il reddito viceversa non cresce si deve porre estrema attenzione all'influenza che detti beni strumentali nuovi avranno sul calcolo del reddito presunto tramite gli studi di settore.

Il professionista che oggi è "congruo", con un aumento "innaturale" dei beni strumentali può diventare "non congruo" ai fini degli studi di settore, con tutte le conseguenze del caso e di cui si dà per scontata la conoscenza. Nell'ipotesi che i due eventi, quello della agevolazione prevista dalla legge 383/2001 e quello della non congruità ai fini degli studi di settore, si fondessero, si potrebbe addirittura pervenire all'assurdo di dover sopportare una maggiore imposizione al posto di un risparmio fiscale.

A questo punto si fa riferimento alla problematica degli investimenti in immobili.

Il bene immobile per essere agevolabile deve rispondere ai seguenti requisiti:

I) essere accatastato nella Cat. A/10;

II) essere di nuova costruzione, o, se ristrutturato, vi è la necessità di una certificazione da parte del cedente che il bene trae il suo valore prevalentemente dalla ristrutturazione e non dall'immobile usato inglobato nella stessa.

E' importante evidenziare che se i beni strumentali, oggetto dell'agevolazione, siano mobili che immobili, venissero venduti rispettivamente entro 3 o 5 anni dall'acquisto, l'incentivo fiscale sarebbe revocato, relativamente a questi beni.

Si è ritenuto significativo fare anche un breve cenno circa l'agevolazione connessa alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale.

Le suddette spese, dimostrabili con idonea certificazione rilasciata da uno dei soggetti abilitati (ad esempio revisore dei conti, commercialista, consulente del lavoro, ecc.) sono deducibili per il 50%, ma nei limiti del 20% del costo globale del dipendente stesso, nel periodo agevolabile (II semestre 2001 - intero anno 2002) in cui sono sostenute, senza bisogno di paragoni con medie mobili.

Le spese cumulabili in questa agevolazione saranno sia quelle sostenute per i soggetti docenti, interni od esterni alla propria attività, sia quelle sostenute per il personale discente.

Anche in questo caso per le spese inerenti i docenti esterni è necessario porre la massima attenzione al loro impatto con gli studi di settore, poiché queste spese, al contrario di quelle per il personale interno, hanno natura aggiuntiva rispetto alle normali spese di studio, per cui si deducono sì una volta e mezzo, ma influiscono sugli studi di settore in maniera aggiuntiva.

Quanto sopra rappresentano le principali sintetiche indicazioni per l'applicazione delle agevolazioni previste dalla Tremonti-bis per i professionisti.

Si segnala che a completamento di quanto sopra, gli interessati potranno fare riferimento anche a circolari ministeriali o a risposte a quesiti fornite dal Ministero competente per casi particolari.
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