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Rif. DV06504
Documento 08/09/2000 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 73
Data 08/09/2000
Riferimento Protocollo CNI n. 3831 del 08/09/2000
Note
Allegati

dv06505

Titolo SICUREZZA IMPIANTI - ELENCHI PROFESSIONISTI EX L. 46/90 - INNOVAZIONI EX D.M. 6.4.00 - PROCEDURE DA SEGUIRE
Testo Con circolari C.N.I. n. 56/XVI Sess. del 9.06.00 e n. 62/XVI Sess. del 19.06.00 gli Ordini sono stati interessati agli aspetti operativi del D.M. 6 aprile 2000.

In specifico questo Consiglio, nel sollecitare gli opportuni contatti con la locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, informava con la circolare C.N.I. n. 62 e i relativi allegati, di essere intervenuto presso il competente Ministero dell'Industria in merito agli elenchi già predisposti dei professionisti ingegneri ed in merito al modello di attestazione rilasciata all'iscritto che intende oggi essere inserito tra i soggetti abilitati alle verifiche.

Su queste proposte il Ministero dell'Industria, con nota n. 757473 del 24 luglio 2000 che si allega, ha risposto positivamente.

La prima proposta è relativa agli elenchi già predisposti per cui gli Ordini, previa conoscenza dei nominativi dei propri iscritti inseriti negli elenchi, potranno formulare una unica dichiarazione secondo lo schema organizzato da questo C.N.I. (vedasi contenuti lettera del 9.6.2000 n. 3150 diretta al MICA) schema che comunque qui si riproduce:

"Con riferimento alla domanda e alla documentazione già inoltrata da parte dei professionisti tramite l'Ordine alla locale Camera di Commercio per la compilazione degli elenchi già predisposti in attuazione dell'art. 9 del decreto di attuazione 9.12.1991 n. 447, lo scrivente Ordine attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2ø, che tutte le domande già inoltrate da parte dell'Ordine degli Ingegneri sono conformi al disposto dell'art. 2 del D.M. 6.2.2000 e possono quindi, su tale base, essere ricompilati gli elenchi delle C.C.I.A.A.".

Per quanto si riferisce al caso di nuove domande di iscritti che intendano essere inseriti tra i soggetti abilitati alle verifiche, gli Ordini dovranno essere il tramite, così come previsto dal punto 3. dell'art. 2 del D.M. 6 aprile 2000, della domanda del professionista e formulare l'attestazione secondo lo schema qui sotto riportato approvato dal Ministero dell'Industria:

"L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di .................. attesta che il richiedente è regolarmente iscritto allo scrivente Ordine e non ha in corso procedimenti disciplinari di sospensione; attesta altresì che il campo di attività in relazione alla sezione (o alle sezioni) richieste rientra nelle competenze professionali previste di cui al R.D. 23.10.1925 n. 2537 e che la documentazione prodotta, della cui veridicità il richiedente assume totale responsabilità, relativa alle eventuali esperienze maturate e al campo di attività in relazione alle singole sezioni richieste, è idonea".

Si ribadisce che il Ministero dell'Industria, accogliendo le tesi sostenute da questo Consiglio Nazionale, affida alla personale responsabilità dei professionisti interessati (art. 348 del c.p.) la dichiarazione sulle proprie competenze nelle singole sezioni dell'elenco estendendo tale responsabilità anche agli Ordini o ai Collegi di appartenenza dei professionisti nonché alle stesse Camere di Commercio compilatrici degli elenchi.

Per quanto poi riguarda gli ingegneri, la nota del MICA, che si allega, dà anche indicazioni sui contenuti della domanda formulata dal professionista che intende essere oggi inserito tra i soggetti abilitati alle verifiche. Infatti il richiedente dovrà indicare nella sua domanda la propria iscrizione all'albo degli ingegneri cui la richiesta è indirizzata e dichiarare che l'assunzione di incarichi nelle sezioni dell'elenco richieste, rientra tra le competenze previste dalla sua professione.


Allegato:

- Nota n. 757473 del 24 luglio 2000 del MICA pari oggetto (DV06505)



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