Testo
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Con la presente si comunica che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. 7/8/2002 n. 184) la legge 1 agosto 2002 n. 173, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10 giugno 2002 n. 107 ("Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni").
Come noto tale provvedimento è assai importante per l'attività degli Ordini e, pur essendo stato ampiamente pubblicizzato sulla stampa nazionale, si ritiene di fare cosa utile trasmettendolo in allegato, a seguito delle novità intervenute in sede di conversione in legge.
Di particolare rilievo per gli ingegneri sono gli articoli 1 e 4 della normativa.
Il comma 1 dell'art. 1 stabilisce che i possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma universitaria svolgono le prove degli esami di Stato, indetti per l'anno 2002 e per l'anno 2003, secondo l'ordinamento previgente al DPR 328/2001.
Del tutto nuovo è poi il comma 2 bis dell'art. 1 cit. , inserito dalla legge 173/2002, che consente - attribuendo ad essi quindi una rinnovata facoltà di scelta - ai soggetti abilitati all'esito di esami di Stato svolti secondo l'ordinamento anteriore al DPR 328/2001, di iscriversi nel settore, o nei settori, della sezione A dell'Albo, per i quali dichiarano di optare.
L'art. 4 del d.l. convertito prevede infine che fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 4, comma 3, del DPR 328/2001 e comunque non oltre il 30 giugno 2004, restano in carica i Consigli provinciali, regionali e nazionali nella composizione vigente alla data di entrata in vigore del decreto.
Data la evidente rilevanza del provvedimento in questione, tutti i destinatari della circolare sono invitati a darne la massima diffusione, oltre che ad applicarne i contenuti.
Allegato: d.l. 10/6/2002 n. 107 convertito in legge.(LG07669)
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