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Rif. DV07633
Documento 07/06/2002 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 205
Data 07/06/2002
Riferimento Protocollo CNI n. 6229 del 07/06/2002
Note
Allegati

sz07637

Titolo SENTENZA N. 860/02 DEL CONSIGLIO DI STATO - NEGAZIONE DELLA RISERVA ASSOLUTA AGLI ARCHITETTI SUI BENI VINCOLATI - CONDIZIONI E AMBITO OPERATIVO
Testo Questo Consiglio Nazionale ritiene opportuno segnalare la pubblicazione di una recente decisione del Consiglio di Stato, in tema di competenze professionali, che può risultare di beneficio per la categoria su una materia spesso oggetto di contestazioni.

Essa, infatti, sembra aprire nuovi spazi per gli ingegneri in tema di interventi di restauro su beni vincolati, in contrapposizione con la affermata privativa degli architetti sul punto.

Trattandosi di una sentenza peculiare e complessa, però, è necessario indagarne a fondo e con attenzione i contenuti, anche alla luce delle applicazioni pratiche che ne risulteranno, onde evitare conclusioni errate o fraintendimenti interpretativi.

Bisogna, infatti, innanzitutto circoscrivere la portata di tale pronuncia entro i suoi esatti confini, precisando che essa riguarda (ed è destinata a valere) soltanto le opere assegnate a seguito di pubblico concorso, per cui è entro tali limiti che i principi ivi affermati devono essere apprezzati (non riguarda, cioè, la generale attività di progettazione e di restauro).

La sentenza n. 860 del 14 febbraio 2002 del Consiglio di Stato si compone essenzialmente di due statuizioni, scindibili l'una dall'altra, di cui la prima riafferma concetti pacifici, mentre la seconda (che è quella che qui interessa) enuncia un principio decisamente innovativo.

Il giudice amministrativo d'appello, riguardo un concorso relativo al restauro di un immobile sottoposto a vincolo in base alla (ex) legge 1089/1939 ha - tra l'altro - affermato che:

a) riguardo i beni vincolati, per i lavori assegnati a seguito di pubblico concorso, " la parte tecnica va comunque affidata ad ingegnere o architetto";
b) per la stessa tipologia di opere " per la parte non tecnica non occorre progetto di architetto".

L'elemento di novità (rispetto a precedenti orientamenti giurisprudenziali) è quindi costituito dall'affermazione che per le opere assegnate tramite pubblico concorso, relative a immobili sottoposti a vincolo in base alla legge 1089/1939, la parte non tecnica dell'opera (ovvero la parte artistica e di rilievo storico-architettonico) può essere realizzata, per legge, non soltanto dagli architetti, ma anche da altri professionisti, ovvero, nella fattispecie all'attenzione del giudice, da un ingegnere.

Si rinvia al testo allegato della sentenza per l'iter argomentativo seguito dal giudice amministrativo per giungere a tali innovative conclusioni, rilevando comunque che trattasi di un ragionamento basato su una esegesi strettamente letterale del disposto degli articoli 52 e 55 della legge professionale (R.D. 23/10/1925 n. 2537).

Non è molto chiaro poi a quali altri professionisti in particolare il Consiglio di Stato faccia riferimento, poiché - come detto - la decisione si limita a statuire che ( per i lavori assegnati a seguito di pubblico concorso, si ripete) non occorre progetto di architetto per la parte non tecnica.

Il giudice, infatti, ha utilizzato un criterio a contrario, finendo per individuare i soggetti legittimati solo per esclusione, ma non in positivo.

Sotto questo aspetto, quindi, la sentenza in esame non brilla per chiarezza, non essendosi il giudice espressamente fatto carico di circoscrivere l'area dei professionisti destinatari della norma.

Occorrerà, quindi, operare una prudente analisi delle conclusioni riportate nella decisione in commento, ad evitare indebite inclusioni di professionisti non aventi i requisiti necessari per legge.

Quel che è certo è che sembra indubbia l'inclusione degli ingegneri tra i soggetti legittimati, secondo il Consiglio di Stato, a intervenire anche sulla parte non tecnica degli edifici vincolati, se trattasi di attività assegnate tramite gara, perché il caso concreto positivamente risolto dal giudice amministrativo proprio sugli ingegneri verteva.

Pur segnalando che si tratta, per ora, di una sentenza isolata e sottolineando la delicatezza della questione, richiedente più compiuti assestamenti prima di giungere ad una disciplina pacifica e priva di punti oscuri, questo Consiglio ritiene utile trasmettere la decisione in esame, per fini di compiuta informazione degli Ordini e delle Federazioni destinatarie, rimettendone l'utilizzo al loro prudente apprezzamento, auspicando che possa comunque essere di ausilio per rafforzare la posizione degli ingegneri nelle controversie che li vedono coinvolti.



Allegato:
- Consiglio di Stato n. 860 del 14/02/2002 (VEDI FILE SZ07637)
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