Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. DV07638
Documento 01/07/2002 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 210
Data 01/07/2002
Riferimento Protocollo CNI n. 6472 del 01/07/2002
Note
Allegati

sz07643

Titolo SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 2303/02 - COMPETENZA DEGLI ARCHIETTI SU IMMOBILI ARTISTICI - DELIMITAZIONE DEL CARATTERE ARTISTICO DELL'OPERA - AMPLIAMENTO DELL'INTERVENTO DEGLI INGEGNERI
Testo Con la presente viene trasmessa a tutti gli organismi in indirizzo la recentissima decisione n. 2303 del 2002 del Consiglio di Stato, meritoriamente segnalata al CNI dall'Ordine di Milano, risultato vincitore nella relativa causa.

Si tratta di una sentenza favorevole agli ingegneri nel particolare e controverso ambito degli immobili di carattere artistico.

Dopo la pronuncia n. 860/2002 (commentata nella circolare CNI n. 205/XVI Sess.) il giudice amministrativo di secondo grado è quindi nuovamente e positivamente intervenuto a chiarire e risolvere ulteriori problemi interpretativi scaturenti dalla disciplina sulle competenze professionali in tema di immobili di pregio storico e artistico.

Nel caso di specie l'Ordine provinciale degli Ingegneri aveva appellato la sentenza del Tar Lombardia, di accoglimento del ricorso degli architetti, che lamentavano l'indebita attribuzione ad un ingegnere, da parte del Comune di Cavacurta, del restauro del Convento dei Padri Serviti.

Grazie ad una lineare esegesi del disposto dell'art. 52 della legge professionale (R.D. 23/10/1925 n. 2537), il Consiglio di Stato ha quindi individuato gli esatti ambiti di spettanza di architetti e ingegneri sulla questione.

Da un lato il giudice dichiara la competenza piena degli architetti sugli edifici vincolati in base alla (ex) legge 1089/1939 - e questo punto è pacifico -, dall'altro lato, invece, le conclusioni cambiano, quando il collegio passa ad esaminare la spettanza delle " opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico".

Su tale ultimo peculiare aspetto, il Consiglio di Stato chiarisce che spetta all'Autorità che approva il progetto dell'opera, valutare se trattasi di immobile di rilevante carattere artistico (con conseguente attribuzione alla competenza esclusiva degli architetti, salvo, ovviamente, che per la parte tecnica), oppure se trattasi di mero carattere artistico (non rilevante), nel qual caso potendo l'opera rientrare anche nelle attribuzioni degli ingegneri, oltre che degli architetti.

Il giudice amministrativo, con estrema lucidità, puntualizza che occorre compiere una valutazione caso per caso sul carattere artistico dell'intervento, da svolgere con rigorosità, "onde evitare una non necessaria riserva di competenza a favore di una categoria professionale (gli architetti) e in danno di un'altra (gli ingegneri)".

Ebbene, è quanto questo Consiglio Nazionale da tempo va ripetendo, proprio in tema di interventi su immobili di carattere artistico.

Rammentando che la pronuncia in esame verte (non già sugli edifici vincolati ex lege 1089/1939, bensì) sugli interventi sulle opere di edilizia civile di rilevante carattere artistico di cui alla prima parte del secondo comma dell'art. 52 del R.D. 2537/1925, si invitano gli Ordini e le Federazioni tutte ad una attenta lettura del testo allegato, facendone l'uso che si riterrà più opportuno.

Nel frattempo, pur consci della delicatezza della materia, le rappresentanze istituzionali degli ingegneri registrano con soddisfazione un ulteriore successo a vantaggio della categoria.

Allegato: sentenza 2303/2002 del Consiglio di Stato (VEDI FILE SZ07643)
Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it