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Rif. DV07698
Documento 17/09/2002 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 223
Data 17/09/2002
Riferimento Protocollo CNI n. 7165 del 17/09/2002
Note
Allegati
Titolo DECRETO DI AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFE (D.M. 4 APRILE 2001) - SENTENZA 6552/2002 DEL TAR LAZIO - ART.. 7 , COMMA 1, DELLA LEGGE 1 AGOSTO 2002 N. 166 (CD 'COLLEGATO INFRASTRUTTURE') - PRECISAZIONI
Testo A seguito dei recentissimi interventi legislativi e non in materia di onorari professionali per la progettazione di opere pubbliche, ad evitare possibili incertezze e difficoltà applicative, sembra opportuno, con la presente nota, comunicare agli Enti in indirizzo una sintesi riepilogativa della vicenda in oggetto, unitamente ad alcune indicazioni generali.

Con il decreto 4 aprile 2001 del Ministero di Giustizia (G.U. 26 aprile 2001 n. 96) sono stati individuati gli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti per le attività di progettazione per i lavori pubblici a seguito di quanto previsto al comma 14-bis dell'art. 17 della nuova legge quadro in riferimento ai nuovi oneri finanziari assicurativi e al pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto ecc..

Il suddetto decreto è stato poi impugnato in sede giurisdizionale dai geologi e dalla associazione dei comuni italiani (ANCI) e da altre professioni tecniche, per ragioni diverse.

Nello stesso tempo il Governo ed il Parlamento, all'interno del cd Collegato Infrastrutture, approvato in via definitiva dalla Camera il 17 luglio 2002, inserivano, all'articolo 7, comma 1, dedicato alle modifiche alla legge quadro sui lavori pubblici, la lettera i), punto 6), contenente l'aggiunta all'art. 17, legge 11/2/1994 n. 109, comma 12-ter.

Il nuovo art. 17, comma 12-ter, l. 109/94 che si trascrive ora dispone: "Il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958 n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976 n. 340. Ogni patto contrario è nullo. Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della Giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella G.U. n. 96 del 26 aprile 2001".

Nel frattempo il 23 luglio 2002 il TAR Lazio, sez. I, ha depositato la sentenza n. 6552, con cui annullava il citato D.M. 4/4/2001, mentre il Collegato Infrastrutture era approvato, ma non ancora pubblicato in G.U..

Il Collegato, divenuto legge 1/8/ 2002 n. 166, "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti", è stato poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale s.g. del 3 agosto 2002.

Si è verificata quindi la singolare situazione per cui il decreto sulle tariffe è stato annullato dal giudice amministrativo, mentre il Collegato Infrastrutture - pur approvato dalle Camere - era in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si pone quindi il problema di stabilire e appurare la sorte del D.M. 4/4/2001, a seguito delle descritte vicende.

Ebbene, nessun serio dubbio può porsi circa la attuale e legittima vigenza delle disposizioni e dei contenuti del suddetto decreto di aggiornamento delle tariffe per le opere pubbliche.

Già all'indomani del deposito della sentenza del TAR Lazio citata, il Governo, tramite un autorevole comunicato stampa, ha provveduto ad eliminare ogni incertezza al riguardo, osservando che la previsione contenuta nel Collegato Infrastrutture sulle tariffe era stata inserita proprio per fronteggiare eventuali decisioni giurisprudenziali sfavorevole al D.M. 4/4/2001 e che la salvezza delle sue disposizioni, stabilita nel Collegato, è da intendersi come rinvio recettizio ai contenuti del decreto, anziché al decreto ministeriale in sé.

Negli stessi termini vedasi comunicato congiunto CNI-CNA, di cui alla circolare CNI n. 215/XVI Sess. del 25 luglio 2002.

Del resto lo stesso TAR nella citata Sentenza ha riconosciuto che, fermo il principio del contraddittorio, l'Amministrazione ha il potere discrezionale di introdurre una regolamentazione transitoria della materia tariffaria, differenziata per categorie professionali, anche avvalendosi del contenuto del decreto annullato, proprio come ha ritenuto di fare il legislatore.

Tale concetto è stato ribadito anche nella seconda Sentenza n. 7067 emessa nel medesimo senso dallo stesso TAR Lazio in data 8/8/2002.

Ne deriva, si ripete, che il testo del Collegato Infrastrutture (ora legge 1/8/2002 n. 166) è chiarissimo e univoco nel disporre la proroga e la continuata applicazione di "quanto previsto" nel decreto del Ministero della Giustizia del 4 aprile 2001, così manifestando espressamente la volontà del Legislatore di fare riferimento a quanto contenuto nel decreto e alle sue tabelle, anziché alla fonte regolamentare per se stessa.

A ciò si aggiunga che - anche in seguito alle precisazioni e alle dichiarazioni governative - pure la prima interpretazione dei commentatori della riforma è nel senso della permanente vigenza del disposto del decreto sui corrispettivi per le opere pubbliche.

Si può ancora aggiungere che nel corso del recente Congresso Nazionale di Sanremo, a seguito di nostra specifica richiesta, il Sottosegretario alla Giustizia On. Vietti, dopo aver ribadito le validità della tesi suesposta, si è impegnato a dare riscontro scritto in tal senso ad un nostro eventuale quesito.

Appena ciò avverrà ne sarà data opportuna comunicazione.

In conclusione, essendo indubbia la prevalenza della fonte legislativa rispetto a qualunque sentenza amministrativa, oggi può dirsi che grazie alla norma di salvaguardia contenuta nel comma 1 dell'art. 7 della l. 166/2002 restano salve le previsioni tariffarie contenute nel D.M. 4 aprile 2001, fino alla revisione degli onorari prevista dal nuovo comma 12 ter dell'art. 17 della legge quadro sui lavori pubblici.
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