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Rif. DV07796
Documento 21/11/2002 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 246
Data 21/11/2002
Riferimento Protocollo CNI n. 8009 del 21/11/2002
Note
Allegati
Titolo VERTENZA TRA L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA E IL CNF - CONTESTAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO ALL'ENTE CENTRALE DI CATEGORIA
Testo Con la presente si intendono fornire alcuni chiarimenti, ad evitare fraintendimenti, in merito ad una vicenda che vede coinvolti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e il rispettivo Consiglio Nazionale (CNF).

Come riportato da Il Sole-24 ore di lunedì 11 novembre 2002, è accaduto che per quest'anno l'Ordine degli Avvocati di Roma, con una decisione senza precedenti, ha stabilito di non versare più al Consiglio Nazionale Forense il contributo ad esso spettante, previsto dall'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382 ("Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali").

La motivazione alla base di una simile scelta - secondo l'Ordine degli avvocati di Roma - è la seguente.

L'art. 14 cit. afferma che i Consigli Nazionali "determinano inoltre la misura del contributo da corrispondere annualmente dagli iscritti all'albo per le spese del proprio funzionamento".

Poiché per gli avvocati esistono due tipi di albo: quello ordinario, tenuto dagli Ordini provinciali, e quello dei cassazionisti, gestito direttamente dal Consiglio Nazionale Forense, il CNF - si sostiene - avrebbe diritto a ricevere i contributi annuali soltanto dagli avvocati iscritti all'Albo nazionale dei cassazionisti, mentre non può pretendere alcunché (per il tramite degli Ordini provinciali) dai professionisti che avvocati cassazionisti non sono.

Questo perché, secondo l'Ordine degli avvocati di Roma, l'art. 14 cit. - nel punto in cui parla di contributo da corrispondere "dagli iscritti nell'albo" - riguarda e intende riferirsi (per quanto concerne gli avvocati) solamente l'albo dei cassazionisti (e non anche quello ordinario).

La tesi dell'Ordine capitolino si basa quindi su di una interpretazione restrittiva e "minimale" del disposto della normativa sui contributi dovuti ai Consigli Nazionali, sorretta dalla circostanza che per gli avvocati sussistono, come detto, due tipi di Albo.

Il Consiglio Nazionale Forense, di contro, afferma che la norma contestata concerne l'albo in generale, e quindi - per i legali - sia quello ordinario, sia quello dei cassazionisti.

Certo è che l'art. 14 d. lgs. Luogotenenziale 382/1944 - che concerne tutte le professioni regolamentate indicate nel suo art. 1 - non contiene alcun riferimento espresso nel senso auspicato dall'Ordine degli avvocati di Roma.

Quale che sia la soluzione corretta, comunque, si appalesa evidente come tutta la problematica evidenziata riguarda solamente i professionisti avvocati, poiché solo per essi è previsto un duplice albo, ordinario e dei cassazionisti.

Come afferma lo stesso Il Sole-24 ore, una simile situazione non è configurabile per la categoria degli ingegneri, non esistendo qui alcun Albo speciale detenuto dal Consiglio Nazionale.

Senza contare che per gli ingegneri e architetti sussiste anche una ulteriore base positiva, posta dall'art. 18 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537.

Quanto sopra si è ritenuto opportuno, per avanzare le dovute precisazioni sulla vicenda e impedire ogni confusione ed equivoco sul punto.

Cordiali saluti.





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