Testo
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Con la presente, su espressa richiesta del medesimo, si trasmette la allegata nota dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia a tutti gli Ordini d'Italia, per le valutazioni di rispettiva competenza (la corretta G.U. cui fare riferimento è, in realtà, quella del 28/5/2002).
Su di essa, in questa fase, non può il Consiglio Nazionale spingersi ad un giudizio di merito, costituendo l'ente centrale di categoria, per legge, organo giurisdizionale di seconda istanza riguardo un eventuale ricorso avverso la denegata iscrizione all'Albo.
E' opportuno però precisare - a scanso di equivoci - quale sia in generale la condotta del Consiglio Nazionale in sede di procedura di riconoscimento del titolo.
Secondo l'art. 12 del decreto legislativo 27/1/1992 n. 115, relativo al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità Europea, sulla domanda dell'interessato si pronunciano i rappresentanti governativi, in sede di conferenza di servizi, "sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale" (v. allegati).
Appare evidente, dalla lettura del testo di legge anzidetto, come la manifestazione di volontà del rappresentante della categoria interessata (nel nostro caso, gli ingegneri) non sia - ai fini della decisione finale - né vincolante, né decisiva, ma meramente consultiva.
Da ciò consegue che può capitare e capita, anche se non spesso, che si possa arrivare, da parte ministeriale, ad un giudizio di riconoscimento positivo sull'istanza dell'interessato, pur di fronte all'avviso contrario espresso in quella sede dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Allegati: (DV07794 - DV07795)
a) nota dell'Ordine di Perugia;
b) art. 12 d.lgs 115/1992
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