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Rif. DV00516
Documento 25/10/1989 CIRCOLARE - XIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 28
Data 25/10/1989
Riferimento Protocollo CNI n. 939 del 25/10/1989
Note
Allegati
Titolo POTERE TARIFFARIO - SOCIETA' D'INGEGNERIA - VISTO DI CONGRUITA' - EROGAZIONE MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI - OBBLIGATORIETA' - SOLA PROGETTAZIONE
Testo Si informa che con sentenza n.1070/89, pubblicata in data 26.7.1989, il T.A.R.-Lazio accogliendo il ricorso proposto contro il Ministro del Tesoro dagli Ordini degli Ingegneri della Campania e da questo Consiglio Nazionale, ha annullato il decreto del Ministro del Tesoro dell'1.2.1985 (pubblicato sulla G.U. del 9.2.1985) nella parte in cui (art.12, comma 2, lett.d) disponeva che per ottenere l'erogazione dei mutui dalla Cassa Depositi e Prestiti, le societa' di ingegneria, progettazioni e simili, non erano tenute a presentare le parcelle debitamente vistate dal competente Ordine professionale, riattribuendo quindi ai Consigli degli Ordini una funzione dalla quale erano stati esonerati dal decreto impugnato e ribadendo, in senso lato, il controllo degli Ordini stessi su tali societa'.

Sul fatto si ricorda che l'art.13, III comma, punto 1 della legge 26.4.1983 n.131 dispone che, ai fini della erogazione delle competenze professionali in conto dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti o da altri istituti di credito, le relative specifiche o parcelle devono riportare il visto del competente Ordine professionale.

La ratio di tale norme e' evidente: con essa si e' intesa garantire la corrispondenza dei compensi professionali alle tariffe previste dalle apposite tabelle; in altri termini l'Ente Pubblico interessato, attraverso il visto del competente Ordine professionale, provvede a corrispondere i compensi ai tecnici interessati, con certezza della congruita' delle parcelle presentate dai privati.

E' accaduto, invece, che con il decreto impugnato, il Ministro del Tesoro ha disposto che per ottenere l'erogazione dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti, non e' necessario che le societa' di ingegneria, progettazione e simili presentino le parcelle debitamente vistate dal competente Ordine professionale, essendo, per tali societa', sufficiente la semplice fattura.

Secondo quanto rilevato dai ricorrenti, cosi' operando l'Amministrazione, oltre a legittimare l'esistenza di societa' professionali che sono vietate dalla legge, realizza un'ipotesi di palese violazione dell'art.13, III comma, punto 1, della legge 26.4.1983 n.131, norma, questa, che non prevede la possibilita' di deroghe alla obbligatorieta' del visto del Consiglio dell'Ordine.

In altri termini, con il provvedimento impugnato da una parte i Consigli degli Ordini vengono esautorati da una loro funzione precipua, prevista dalla legge, nei confronti, oltretutto, solo di una parziale categoria; dall'altra il Ministro viene non solo ad assumere come legittimo un fatto illecito, ma addirittura discrimina a favore di societa' sulla cui illegittimita' propende la giurisprudenza per violazione dell'art.2 della legge 1939/1815.

Il T.A.R., nell'assumere la decisione in esame, h aeitenuto che con la lettera d) dell'art.12, II comma, del decreto ministeriale impugnato si e' inteso equiparare, al fine della presentazione di un idoneo giustificativo della spesa, la parcella vistata dal competente ordine professionale per le competenze corrisposte a singoli professionisti e la fattura presentata dalle societa' di ingegneria, di progettazione e simili per i compensi dovuti a tali societa' in un "UNICUM" che comprende, riassorbendole, anche le eventuali competenze corrisposte con riguardo a prestazioni di carattere squisitamente professionale rese dalle societa' suddette, tramite soggetti iscritti ai vari Ordini professionali, ma costituenti parte del servizio prestato dalle societa' stesse.

Su tale considerazione, il T.A.R. ha quindi stabiliot che la norma impugnata e' illegittima per aver equiparato i giustificativi di spesa relativi ad attivita' sostanzialmente diverse.

Assume a motivazione il Collegio che, con riferimento al complesso quadro di prestazioni professionali che gli Ingegneri ed Architetti sono chiamati per legge a rendere, non sia possibile, nell'ordinamento vigente, provvedere a forme diverse o alternative di tali prestazioni. Da cio' consegue che le attivita' di progettazione, le attivita' di ricerca industriale, commerciale ed economica, lo studio per la organizzazione piu' razionale dei lavori, l'analisi dei processi di fabbricazione cioe' in sintesi l'ideazione e progettazione di opere, impianti, lavori e servizi, costituisca attivita' propria ed esclusiva degli iscritti al relativo Ordine professionale.

Tali attivita' sono oggettivamente scorporabili e ben individuate rispetto alle attivita' di esecuzione dei progetti o di gestione delle opere, intendendo con tale espressione l'attivita' di controllo e di vigilanza sulla esecuzione delle opere e dei lavori e talvolta l'amministrazione e la gestione delle stesse. Con riguardo a tali attivita' sono determinabili con facilita' le figure contrattuali (appalti di opere e servizi) che consentono di soddisfare le relative esigenze della Amministrazione e pertanto in tale ambito qualunque forma societaria e quindi anche quella della societa' di ingegneria, di progettazione e simili, puo' trovare un adeguato spazio di intervento.

Non cosi' e' da dire per quelle valutazioni che, preliminari alla realizzazione delle opere, pur estremamente complesse e richiedenti la combinazione di molteplici, variegate competenze professionali, fanno tuttavia corpo unico con la nozione di progettazione dell'opera non limitata, ovviamente, alla compilazione del mero progetto di esecuzione dell'opera, ma riferita anche, come indubbiamente la legge del 2.3.1949, n.143 suppone, anche alle altre attivita' di studio, ricerca, analisi, necessarie perche' l'opera sia progettata compiutamente e quindi idonea ad essere realizzata. In tal senso anche le complesse valutazioni sull'impatto ambientale delle opere, sulla compatibilita' paesaggistico-ambientale di progetto, sulla validita' architettonica di opere da realizzare, costituiscono elementi della progettazione intesa nel senso che si e' tentato di delineare. In tale ambito rimane nell'ordinamento vigente ferma la competenza degli iscritti all'Ordine professionale, che hanno ben la possibilita' di presentare e di progettare opere da soli o congiuntamente in forma associata e non. Consegue da tale impostazione che prendendo atto della distinzione in tre diverse funzioni in cui puo' in concreto svolgersi l'attivita' delle societa' di ingegneria (di semplice elaborazione del progetto, di controllo dell'esecuzione e gestione delle opere, nonche' di ideazione e congiuntamente di esecuzione del progetto), che il primo tipo di attivita' non puo' essere documentato dal punto di vista del giustificativo di spesa con fattura, ma invece con parcella vistata dal competente Ordine professionale, mentre le altre due attivita' rientrano "de plano" nel quadro generale delle attivita' di prestazione di servizi o che, attraverso l'affidamento in concessione o il disciplinare del contratto di appalto di opere e servizi, possono essere svolte, - anzi ordinariamente sono effettuate - da soggetti che rivestono la forma societaria.

Riservando eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.


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