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Rif. DV00507
Documento 12/03/1976 CIRCOLARE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero
Data 12/03/1976
Riferimento
Note
Allegati
Titolo DEFINIZIONE DI CONSUNTIVO LORDO DELL'OPERA E DI ATTENDIBILE PREVENTIVO
Testo Da vari Consigli Provinciali dell'Ordine degli ingegneri viene lamentata una interpretazione non costante di concetti di cui all'oggetto e, di conseguenza viene chiesto l'intervento del Consiglio Nazionale ingegneri onde pervenire alla eliminazione di tale inconveniente.

Il Consiglio Nazionale ingegneri, preso in esame l'argomento, ritiene di poter esprimere il parere di ciu appresso.

Consultivo lordo dell'opera.
L'art.15 della tariffa cosi' recita: "omissis .... A questi effetti, per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture ...... omissis".

Tale dizione dell'art.15 trova ampia giustificazione proprio nell'esigenza di commisurare il compenso professionale ai costi reali delle opere e non ai costi che per la loro rapid lievitazione diventano, purtroppo assai rapidamente, solo frazioni di quelli reali.

Pertanto, l'importo a cui far riferimento, per determinare il compenso a percentuale del professionista dovra' anche comprendere quello dei compensi revisionali calcolati nella misura definitiva e spettanti all'impresa per lavori o forniture.

Il fatto che l'ammontare del compenso revisionale e' quasi sempre determinabile a distanza di alcuni mesi dall'avvenuto compimento dei lavori non puo' costituire remora per l'applicazione del concetto dianzi espresso, comportando semmai solo un ritardo della liquidazione definitiva delle competenze del professionista, come d'altra parte avviene per i compensi revisionali stessi nei confronti dell'impresa.

E' ovvio che nelle more della compilazione del conteggio revisionale definitivo - legato alla pubblicazione ufficiale di listini e tabelle che individuano il costo dei materiali e mano d'opera - al professionista spettano congrui acconti sempre determinabili, come per le imprese, sulla base dei listini ufficiali disponibili, in corso d'opera.

Discende da questi principi il concetto che l'importo della revisione liquidata, all'impresa o alle imprese, per lavori, costituisce elemento da cumulare per determinare il "Consuntivo lordo" di cui all'art.15 della tariffa.

Attendibile preventivo.
Gli stessi principi sorreggono per dare interpretazione al caso dell'incarico parziale contemplato all'art.18 della tariffa, laddove, in mancanza dell'importo consuntivo lordo, viene prescritto che l'importo a percentuale di progettazione si debba riferire all'attendibile preventivo delle opere: corrispondente cioe' al costo delle opere ai prezzi correnti al momento della prestazione.

Per maggiore intelligenza ed a titolo esemplificativo si precisa che nel caso in cui un professionista esegua una progettazione suppletiva, in corso di esecuzione dei lavori da lui non diretti, e nel caso in cui il committente voglia affidare le nuova opere alla stessa impresa appaltatrice mediante atto di sottomissione, in tal caso il compenso dovuto al professionista deve essere computato riferendosi ai prezzi reali del momento della prestazione e, pertanto, considerando l'importo dei lavori ai prezzi base dell'appalto originario, incrementato non solo dell'eventuale aumento d'asta ma anche dell'eventuale importo revisionale gia' maturato al momento della prestazione.

Conclusioni.
1) Incarichi parziali.

a) Progettazione.
I compensi professionali vanno computati riferendosi all'importo dei lavori attendibilmente preventivato in progetto, in conformita' a reali condizioni di mercato e non a listini eventualmente imposti dal committente.
b) Direzione lavori, prove d'officina, contabilita', assistenza al collaudo e liquidazione.
I compensi professionali vanno computati riferendosi all'importo del consuntivo lordo, comprendente anche l'importo revisionale, e cio' in quanto facente parte di tutti gli importi liquidati all'impresa, o alle imprese, per lavori.
c) Prestazini per progettazione suppletiva svolta nella fase di esecuzione dei lavori (progettista non direttore dei lavori).
I compensi professionali vano computati riferendosi ai prezzi reali del momento della prestazione e, pertanto, considerando l'importo dei lavori ai prezzi base dell'appalto originario, incrementato non solo dell'eventuale aumento d'asta ma anche dell'eventuale importo revisionale gia' maturato al momento della prestazione.
2) Prestazione completa.
A norma dell'art.15 quando il professionista presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera le sue competenze - comprese quindi le aliquote afferenti alla progettazione sia principale sia suppletiva - dovranno essere calcolate in misura definitiva sulla base del consuntivo lordo dell'opera, allorquando esso sara' determinabile.

E' ovvio che il committente - ove lo ritenesse di sua convenienza - potra' suddividere la prestazione completa in piu' incarichi parziali, restando obbligato a corrispondere al professionista la maggiorazione del 25 per cento contmplata dall'art.18 della tariffa.


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