Testo
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In esito alle molte osservazioni pervenute dagli Ordini provincilai tese ad evidenziare le difficolta' ed incongruenze nell'applicazione dell'adeguamento tariffario, questo Consiglio ritiene opportuno chiarire quanto segue.
Il decreto ministeriale 11.6.1987 stabilisce per i compensi da liquidarsi a percentuale relativamente ad importi fino a cinque miliardi, l'aumento del 20 per cento. Per importi superiori restano ferme le disposizioni e dunque le percentuali fissate con il precedente decreto del 29.6.1981.
La semplice interpretazione letterale delle citata disposizione porterebbe a determinare, per opere il cui importo sia tra i cinque ed i sei miliardi, un compenso inferiore a quello previsto per interventi d'importo compreso fra i quattro ed i cinque miliardi, configurandosi evidentemente una rilevante ed ingiustificata disparita' sostanziale fondata esclusivamente sull'entita' dell'importo da porre a base del computo per la definizione dell'onorario.
Appare pertanto opportuno procedere ad una interpretazione logica del decreto di adeguamento nel senso che: per importi superiori a cinque miliardi va applicata, sull'intero importo, l'ultima aliquota derivante, per ciascuna classe e categoria, dall'applicazione del decreto ministeriale di adeguamento del 29 giugno 1981. L'aumento sancito dal decreto 11.6.1987, invece, trova applicazione solo relativamente all'importo di cinque miliardi, restandone esclusa l'eccedenza.
A chiarimento di quanto sopra esposto viene svolto il seguente esempio per un'opera dell'importo di lire sette miliardi appartenente alla classe I categoria C. In tal caso la relativa percentuale indicata dal D.M. 29.6.1981 e' pari a 3,418. Il computo dell'onorario risulta articolato come segue:
- 3,418% X 7.000.000.000 = L.. 239.260.000
- aumento D.M. 11.6.1987
0,20 X 3,418% X 5.000.000.000 = L.. 34.180.000
onorario complessivo = L.. 273.440.000
Si sottolinea, infine, che, come noto, in materia tariffaria e quindi anche sulla specifica questione dedotta nella presente circolare, resta ferma l'autonomia degli Ordini provinciali.
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