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Rif. DV10172
Documento 12/02/2010 CIRCOLARE - XVII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 307
Data 12/02/2010
Riferimento PROT. CNI N. 616
Note
Allegati

DV10173

Titolo POSSIBILITÀ DI DUPLICE ISCRIZIONE NELLE SEZIONI A E B DELL’ALBO DEGLI INGEGNERI IN SETTORI DIFFERENTI – POSSIBILITÀ DI UN ESAME DI STATO SEMPLIFICATO – RICHIESTA PARERE – RISPOSTA INTERLOCUTORIA DELLA DIREZIONE GENERALE PER L’UNIVERSITÀ DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ – PROT. CNI N. 467
Testo Con la presente si trasmette a tutti gli Enti in indirizzo, per opportuna informazione, la nota della Direzione Generale per l’Università, lo studente e il diritto allo studio universitario del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, datata 14 gennaio 2010, inviata all’Ufficio Legislativo dello stesso Dicastero e al Ministero della Giustizia e al CNI per conoscenza, sul tema in oggetto.

A seguito della risposta interlocutoria del Ministero della Giustizia alla richiesta di parere del Consiglio Nazionale (su cui v. la circolare CNI n. 244 del 3/7/2009) riguardo l’annosa questione della possibilità o meno di contemporanea duplice iscrizione nelle Sezioni A e B dell’albo per settori differenti di colui che ne abbia i requisiti, il Ministero dell’Università – chiamato in causa dallo stesso Ministero della Giustizia, che aveva auspicato una presa di posizione comune dei due Ministeri sull’argomento – ha replicato con la nota che si allega.

Mentre il Ministero della Giustizia (nel parere datato 16/6/2009) aveva affermato che la possibilità di una duplice iscrizione “non appare in contrasto con il dato normativo” e pare “ragionevole, non essendovi motivi per non consentire al professionista che abbia conseguito un titolo abilitativo di poter poi procedere allo svolgimento effettivo dell’attività conseguita”, secondo la Direzione Generale per l’Università del MIUR consentire al professionista, in possesso del necessario titolo di studio, la contemporanea iscrizione nella Sezione A e nella Sezione B dell’albo sia nel medesimo settore sia in settori differenti comporterebbe una “inammissibile duplicazione del diritto di voto in sede di elezione dei Consigli Nazionali e territoriali, dal momento che ad uno stesso professionista verrebbero attribuiti due voti (uno come iscritto nella sezione A ed uno come iscritto nella sezione B)” (v. allegato).

Relativamente invece alla questione se sia possibile riconoscere una semplificazione della prova da sostenere in sede di esame di Stato anche nel caso di iscritto alla sezione A in un determinato settore che intenda iscriversi in altro, diverso settore, della sezione B, la risposta ministeriale è più articolata.

Il Ministero dell’Università, dopo aver ricordato in generale che in tanto gli iscritti alla Sezione B dell’albo che intendono sostenere l’esame di Stato per iscriversi nella Sezione A possono essere esonerati dallo svolgimento di una delle prove scritte in quanto esiste un ulteriore provvedimento normativo che individui espressamente la prova da cui sono esonerati, afferma che per l’esame di Stato per Ingegnere è previsto l’esonero dalla seconda prova scritta a condizione che il settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiesta l’iscrizione (art. 47, comma 4, DPR 328/2001).

In assenza di disposizioni specifiche – non potendo applicarsi per analogia norme di esonero previste per altre ipotesi, che hanno necessariamente applicazione limitata ai casi cui si riferiscono – “gli iscritti nella Sezione B”, secondo il MIUR, “in tanto potranno essere iscritti nella Sezione A in quanto avranno sostenuto, con esito positivo, tutte le prove previste”.

Come si vede, non si è ancora giunti ad una sistemazione definitiva della delicata materia da parte delle Autorità ministeriali competenti, e questo a causa della incompletezza e poca chiarezza di partenza del DPR 5/6/2001 n. 328.

Si sottolinea, infatti, il carattere interlocutorio anche del parere qui allegato, trasmesso dalla Direzione Generale per l’Università all’Ufficio Legislativo dello stesso Ministero dell’Università per sollecitarne il relativo pronunciamento.

Si resta quindi in attesa dell’ulteriore passaggio di questa complessa questione, la cui soluzione interessa tutti gli Ordini provinciali.


Allegato:
- parere Direzione Generale per l’Università del Ministero dell’Università del 14/01/2010.
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