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                    Testo
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                     La legge 7.12.1984 n. 818 prevede una serie di adempimenti che vedra' impegnati gli ingegneri, unitamente ad altre Categorie professionali, per prestazioni relative alle consulenze per la richiesta di rilascio del nulla-osta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi (D.M. 16 febbraio 1982). 
 
In particolare gli artt. 1 e 4 della citata legge hanno introdotto una nuova metodologia per il rilascio del certificato di prevenzione incendi e del suo rinnovo, in fattispecie con l'introduzione del certificato di nulla-osta provvisorio (NOP). 
 
Il D.M. 8.3.1985, inerente le direttive sulle norme piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, richiama l'introduzione di un modulo prestampato in cui sono specificate le documentazioni tecniche richiamate nell'art. 2 del citato decreto, costituite da relazione, elaborati grafici, documentazione qualificata sul piano tecnico, certificazioni da redigere dei professionisti ingegneri. 
 
Tra questi elaborati si richiama l'attenzione in particolare sulle certificazioni che sono rilasciate, anche sotto forma di perizia giurata, dai professionisti iscritti negli Albi e, su domanda, negli Elenchi di cui al D.M. 25.3.1985. 
 
Premesso che, in linea di massima, tutte le prestazioni di cui all'oggetto vanno comunque computate a discrezione, conformemente all'art. 5 della Tariffa nazionale di cui alla legge 2.3.1949 n.143 e successive modificazioni, in ossequio alla deliberazione in merito assunta dall'Assemblea dei Presidenti, tenutasi a Roma il 14 giugno 1985, con la quale e' stata auspicata la opportunita' che vengano unificate le valutazioni dei compensi a favore di tutti gli iscritti agli Ordini Provinciali, questo C.N.I. ha esaminato le varie soluzioni che gli sono pervenute e ritiene di poter proporre, pur nella complessita' della materia, le seguenti valutazioni, con la precisazione che le stesse indicano soltanto l'ordine di grandezza della discrezionalita'. 
 
1) Contenuto delle dichiarazioni, documentazioni, certificazioni e perizie. 
 
Nell'espletamento del proprio incarico il professionista e' tenuto a redigere in forma grafica e/o scritta l'esatto e preciso stato di fatto relativamente alle strutture edilizie, destinazione d'uso, impianti rilevanti ai fini della prevenzione incendi con evidenziazione della rispondenza delle situazioni, condizioni ai requisiti e prescrizioni dettate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dalle norme contenute nel D.M. 8 marzo 1985 in materia di prevenzione incendi. 
 
Le dichiarazioni, relazioni, documentazioni, certificazioni e perizie non devono, ne' possono essere, un attestato di regolamentarieta' o di certificazione di prevenzione incendi o di nulla-osta provvisorio spettando tale certificazione soltanto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 
 
2) Fasi schematizzate della prestazione complessiva. 
 
a) 1 - sopralluoghi preliminari per l'individuazione delle varie attivita' soggette, secondo il D.M. 16.2.1982; 
 
2 - individuazione delle norme e delle prescrizioni particolari per le singole attivita'; 
 
3 - eventuali successivi sopralluoghi necessari per il puntuale rilievo delle situazioni esistenti; 
 
b) - compilazione della documentazione richiesta per il rilascio del N.O.P. (con esclusione delle perizie giurate richieste dall'art. 4 della legge 818/84). 
 
Alle due fasi principali corrispondono le seguenti aliquote: 
a) : 70% 
b) : 30% 
 
3) Valutazione dei compensi. 
 
Si propone la seguente formula: 
 
C = ( F +... p). a 
i i 
dove: 
 
- C e' il compenso risultante; 
 
- F e' la quota fissa indipendente dalla complessita' dell'incarico e valutata in L.. 400.000; 
 
- p e' il compenso il lire relativo alla singola attivita': 
tale valore e' tabellato (vedi allegato A) in funzione di un parametro m definito nel seguito (per valori di m non compresi nella tabella si adotta l'interpolazione lineare; 
per valori di m superiori a L.. 100.000 il compenso p puo' essere concordato;) 
 
- m = h x S 
 
- h parametro di rischio-complessita', assunto pari alle "ore massime" indicate per ogni singola attivita' dalla Circolare M.I. n. 25 del 2.6.l982; (vedi allegato B); 
 
- S parametro d'estensione, pari (tranne che per le attivita' 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 91, 94, 95, 97 e di deposito di cui al D.M. 16.2.1982) alla superficie in mq moltiplicata per il parametro q definito nel seguito. Per attivita' all'aperto, o sotto tettoie, o di solo deposito la superficie viene dimezzata; 
 
- q parametro del carico d'incendio, dato dalla seguente tabella: 
 
carico d'incendio specifico 
 
S q 
30 Kg/mq 1 
60 " 1,1 
90 " 1,2 
120 " 1,3 
180 " 1,5 
240 " 1,7 
 
Valori particolari di S: 
 
- per le attivita' 1, 2, 3, 4, 5: S = K/2.000 
dove K e' il valore in Kcal/h (o in Kcal) del gas 
coombustibile in lavorazione oraria (o in deposito) 
 
- per le attivita' 6 e 97: S = ...x L/... 
dove o il diametro della tubazione in cm 
L e' la lunghezza della condotta in Km 
 
- per le attivita' 7 e l8: S = 20 
per ogni impianto di distribuzione 
 
- per l'attivita' 91: S = K/4.000 
dove K e' la potenzialita' termica complessiva in kcal/h 
 
- per l'attivita' 94: S = (superficie coperta) x q/10 
 
- per l'attivita' 95: S = (numero dei piani x 2O) + 50 
 
- per i depositi e serbatoi non interrati: 
S = (carico d'incendio)/10.000 
 
- per i depositi e serbatoi interrati: 
S = (carico d'incendio)/15.000 
 
- a = 
ISTAT 
183,7 
e' il coefficiente di aggiornamento ed e' dato dal numero indice del costo della vita da adottarsi costante per ogni anno e pari a quello del gennaio dell'anno stesso diviso per l'indice ISTAT per l'anno 1985 pari a = 183,7. 
 
4) Eventuali correzioni dei compensi calcolati. 
 
Inoltre indicando con N il numero di attivita' soggette comprese in ogni singolo caso in esame, si indicano le seguenti correzioni in funzione dell'effettivo maggiore (o minore impegno): 
 
- per N = 1 : si ammette una maggiorazione fino al 100% 
- per N = 2 : si ammette una maggiorazione fino al 50% 
- per N = 5 : si ammettono eventuali congrue maggiorazioni o diminuzioni discrezionali. 
 
5) Oneri non compresi nei compensi calcolati. 
 
Dal compenso calcolato al punto 3 sono espressamente esclusi: 
 
- i rilievi metrici e/o le relative restituzioni grafiche, 
che verranno computati A VACAZIONE; 
 
- l'eventuale progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere di adeguamento necessarie da valutare a percentuale in conformita' alla vigente tariffa; 
 
- le perizie giurate, 
 
- i compensi accessori. 
 
6) Incarichi congiunti. 
 
Quando l'incarico viene affidato a piu' professionisti l'intero compenso risultato dalla applicazione delle precedenti disposizioni viene aumentato delle seguenti percentuali: 
 
per 2 professionisti ...............+ 60% 
per 3 professionisti ...............+ llO% 
per 4 o piu' professionisti .........+ 140% 
 
7) Il professionista puo' valutare tutti i compensi accessori in conformita' degli artt. 4 e 6 della tariffa professionale. 
 
8) Responsabilita' del professionista. 
 
Il professionista (o i professionisti si rende pienamente responsabile della veridicita' delle documentazioni da lui rilevate e redatte con riferimento alle reali situazioni esistenti alla data ed all'atto del suo sopralluogo di accertamento e verifica; non e' invece responsabile per dati, situazioni, stati di fatto documentatigli da altri ai quali compete la relativa responsabilita'. 
 
Questo C.N.I. ha appreso con compiacimento che, presso alcune Federazioni e presso alcuni Ordini, sono stati siglati accordi con le altre Categorie professionali (architetti, geometri, chimici, periti industriali) e con gli Enti Pubblici e le Organizzazioni Industriali ed Artigianali interessate, in merito alla quantificazione della valutazione dei compensi a favore degli iscritti a ciascuna Categoria. 
 
Mentre e' auspicabile che detti accordi vengano estesi a tutto il territorio nazionale e, possibilmente uniformati alle direttive oggetto della presente circolare, si invitano tutti gli Ordini provinciali a porre la dovuta attenzione anche sul rispetto dei limiti di competenza professionale, atteso che nel testo della legge 818/84 non vi e' alcun riferimento in proposito. 
 
Qualora dovessero verificarsi in sede locale sconfinamenti ingiustificati, sia dal punto di vista della valutazione dei costi delle prestazioni sia nei riflessi delle competenze professionali, sara' opportuna e doverosa la tempestiva segnalazione a questo C.N.I. per gli eventuali provvedimenti conseguenti . 
 
 
ALLEGATO: A 
 
i Pi (arrotondato alle 1.000) 
 
10 18.000 
20 29.000 
30 39.000 
40 48.000 
50 56.000 
60 64.000 
70 71.000 
80 79.000 
90 85.000 
100 92.000 
200 151.000 
300 201.000 
400 246.000 
500 289.000 
600 329.000 
700 367.000 
800 403.000 
900 438.000 
1.000 472.000 
2.000 772.000 
3.000 1.030.000 
4.000 1.263.000 
5.000 1.480.000 
6.000 1.685.000 
7.000 1.880.000 
8.000 2.067.000 
9.000 2.287.000 
10.000 2.421,000 
20.000 3.961.000 
30.000 5.282.000 
40.000 6.479.000 
50.000 7.592.000 
60.000 8.641.000 
70.000 9.640.000 
80.000 10.599.000 
90.000 11.523.000 
100.000 12.418.000 
 
ALLEGATO B. 
Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi 
(Art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966) * 
 
(Elencazione in ordine progressivo con l'indicazione dei limiti orari e delle periodicita') 
(l.m.: = limite masimo) 
 
ATTIVITA' N. ore massimo per Periodicita' 
singolo controllo della visita 
(in anni) 
 
1. Stabilimenti ed impianti 
ove si producono e/o impiegano 
gas combustibili gas comburenti 
(compressi, disciolti, liquefatti) 
con quantita' globali in ciclo o in 
deposito superiori a 50 Nmc/h. 3 
 
2. Impianti di compressione o di 
decompressione dei gas combustibili e 
comburenti con potenzialita' 
superiore a 50 Nmc/h. 6 6 
 
3. Depositi e rivendite di gas 
combustibili in bombole: 
 
a) compressi: 
per capacita' complessiva 
da 0,75 a 2 mc............................2 6 
per capacita' complessiva 
superiore a 2 mc;........................ 5 3 
 
b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): 
per quantitativi complessivi 
da 75 a 500 kg;...........................2 6 
per quantitativi complessivi 
superiori a 500 kg........................5 3 
 
4. Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi: 
 
a) compressi: 
per capacita' complessiva 
da 0,75 a 2 mc............................2 6 
per capacita' complessiva 
superiore a 2 mc; ........................5 3 
b) disciolti o liquefatti: 
per capacita' complessiva 
da 0,3 a 2 mc; ...........................2 6 
per capacita' complessiva 
superiore a 2 mc..........................5 3 
 
5. Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi: 
 
a) compressi per capacita' 
complessiva superiore a 3 mc .............3 6 
b) liquefatti per capacita' 
complessiva superiore a 2 mc..............3 6 
 
6. Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar...........9 u.t. 
 
7. Impianti di distribuzione di gas 
combustibili per autotrazione. 6 6 
 
8. Officine e laboratori con saldatura e 
taglio dei metalli utilizzanti gas 
combustibili e/o comburenti, 
con oltre 5 addetti.......................4 6 
 
9. Impianti per il trattamento di prodotti 
ortofrutticoli e cereali utilizzanti 
gas combustibili..........................6 6 
 
10. Impianti per l'idrogenazione 
di olii e grassi..........................7 6 
 
11. Aziende per la seconda lavorazione 
del vetro con l'impiego di oltre 15 
becchi a gas..............................6 3 
 
12. Stabilimenti ed impianti ove si 
producono e/o impiegano liquidi 
infiammabili (punto di infiammabilita' 
fino a 65^C) con quantitativi globali 
in ciclo e/o in deposito 
superiori a 0,5 mc........................? 3 
 
13. Stabilimenti ed impianti ove 
si producono e/o impiegano liquidi 
combustibili con punto di infiammabilita' 
da 65^C a 125^C con quantitativi 
globali in ciclo o in deposito 
superiori a 0,5 mc........................3 3 
 
14. Stabilimenti ed impianti per la 
preparazione di olii lubrificanti, 
olii diatermici e simili..................? 6 
 
15. Depositi di liquidi infiammabili 
e/o combustibili per uso industriale, 
artigianale e privato; 
- per capacita' geometrica 
complessiva da 0,5 a 25 mc.................2 6 
- per capacita' geometrica 
complessiva superiore a 25 mc..............5 3 
 
16. Depositi e/o rivendite di liquidi 
infiammabili e/o combustibili 
per uso commerciale: 
- per capacita' geometrica 
complessiva da 0,2 a 10 mc.................2 6 
- per capacita' geometrica 
complessiva superiore a 10 mc..............5 3 
 
17. Depositi e/o rivendite di olii 
lubrificanti, di olii diatermici e 
simili per capacita' superiore a 1 mc.......2 6 
 
18. Impianti fissi di distribuzione di 
benzina, gasolio e miscele per 
autotrazione ad uso pubblico e privato 
con o senza stazione di servizio...........4 6 
 
19. Stabilimenti ed impianti ove si 
producono, impiegano o detengono 
vernici, inchiostri e lacche 
infiammabili e/o combustibili con 
quantitativi globali in ciclo e/o 
in deposito superiori a 500 kg.............6 3 
 
20. Depositi e/o rivendite di vernici, 
inchiostri e lacche infiammabili e/o 
combustiblli: 
- con quantitativi da 500 a 1.000 kg;......2 6 
- con quantitativi superiori 
a l.000 kg.................................3 3 
 
21. Officine o laboratori per la 
verniciatura con vernici 
infiammabili e/o combustiblli con 
oltre 5 addetti............................5 6 
 
22. Depositi e/o rivendite di alcoli 
a concentrazione superiore al 60% in volume: 
- con capacita' da 0,2 a 10 mc; ............2 2 
- con capacita' superiore a 10 mc...........5 3 
 
23. Stabilimenti di estrazione con 
solventi infiammabili e raffinazione 
di olii grassi vegetali ed animali, 
con quantitativi globali di solventi 
in ciclo e/o in deposito 
superiori a 0,5 mc.........................7 3 
 
24. Stabilimenti ed impianti ove 
si producono, impiegano o detengono 
sostanze esplodenti classificate come 
tali dal regolamento di esecuzione 
del testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza approvato 
con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 
e successive modificazioni ed integrazioni, 
nonche' perossidi organici...................9 3 
 
25. Esercizi di minuta vendita di 
sostanze esplodenti di cui ai 
D.M. 18 ottobre ]973 e 18 settembre 
1975 e successive modificazioni 
ed integrazioni.............................2 6 
 
26. Stabilimenti ed impianti ove si 
producono, impiegano o detengono 
sostanze instabili che possono 
dar luogo da sole a reazioni pericolose 
in presenza o non di catalizzatori..........9 3 
 
27. Stabilimenti ed impianti ove 
si producono, impiegano o detengono 
nitrati di ammonio, di metalli alcalini o 
alcalino-terrosi, nitrato di piombo e 
perossidi inorganici........................9 3 
 
28. Stabilimenti ed impianti ove si 
producono, impiegano e detengono 
sostanze soggette all'accensione 
spontanea e/o sostanze che a contatto 
con l'acqua sviluppano gas mfiammabili.......9 3 
 
29. Stabilimenti ed impianti ove si 
produce acqua ossigenata con 
concentrazione superiore al 60% 
di perossido di idrogeno.....................5 3 
 
30. Fabbriche e depositi di fiammiferi.......9 6 
 
31. Stabilimenti ed impianti ove si 
produce, impiega e/o detiene fosforo 
e/o sesquisolfuro di fosforo.................6 3 
 
32. Stabilimenti ed impianti per la 
macinazione e la raffinazione 
dello zolfo..................................7 3 
 
33. Depositi di zolfo con 
potenziale superiore a 100 q.................4 6 
 
34. Stabilimenti ed impianti ove 
si produce, impiega o detiene 
magnesio, elektron ed altre leghe 
ad alto tenore di magnesio...................6 3 
 
35. Mulini per cereali ed altre 
macinazioni con potenzialita' 
giornaliera superiore a 
200 q e relativi depositi....................6 6 
 
36. Impianti per l'essiccazione dei 
cereali e di vegetali in genere 
con depositi di capacita' superiore 
a 500 q di prodotto essiccato................6 6 
 
37. Stabilimenti ove si 
producono surrogati del caffe'................6 6 
 
38. Zuccherifici e raffinerie 
dello zucchero...............................8 6 
 
39. Pastifici con produzione 
giornaliera superiore a 500 q................8 6 
 
40. Risiere con potenzialita' 
giornaliera superiore a 100 q................6 6 
 
41. Stabilimenti ed impianti ove 
si lavora e/o detiene foglia di 
tabacco con processi di essiccazione 
con oltre 100 addetti con quantitativi 
globali in ciclo e/o in deposito 
superiori a 500 q............................? 6 
 
42. Stabilimenti ed impianti per la 
produzione della carta e dei 
cartoni e di allestimento di 
prodotti cartotecnici in genere con 
oltre 25 addetti e/o con materiale 
in deposito o lavorazione 
superiore a 500 q............................6 6 
 
43. Depositi di carta, cartoni e 
prodotti cartotecnici nonche' depositi 
per la cernita della carta usata, 
di stracci di cascami e di fibre 
tessili per l'industria della carta 
con quantitativi superiori a 50 q.............4 6 
 
44. Stabilimenti ed impianti ove 
si producono, impiegano e/o 
detengono carte fotografiche, 
calcografiche, eliografiche e cianografiche, 
pellicole cinematografiche; 
radiografiche e fotografiche di sicurezza 
con materiale in deposito 
superiore a 100 q.............................5 6 
 
45. Stabilimenti ed impianti ove 
si producono, impiegano o 
detengono pellicole cinematografiche 
e fotografiche con supporto 
infiammabile per quantitativi 
superiori a 5 kg..............................5 3 
 
46. Depositi di legnami da costruzione 
e da lavorazione, di legna da ardere, 
di paglia, di fieno, di canne, 
di fascine, di carbone vegetale e 
minerale, di carbonella, di sughero, 
e di altri prodotti affini: 
- da 50 a 1.000 q; ............................2 6 
- superiori a 1.000 q..........................4 3 
 
47. Stabilimenti e laboratori per la 
lavorazione del legno con materiale 
in lavorazione e/o in deposito: 
- da 50 a 1.000 q;.............................4 6 
- superiori a 1.000 q..........................6 3 
 
48. Stabilimenti ed impianti ove 
si producono, lavorano e 
detengono fibre tessili e tessuti 
naturali e artificiali, tele cerate, 
linoleum e altri prodotti affini, 
con quantitativi: 
- da 50 a 1.000 q; ............................6 6 
- superiori a 1.000 q..........................9 3 
 
49. Industrie dell'arredamento, 
dell'abbigliamento e della 
lavorazione della pelle; calzaturifici: 
- da 25 a 75 addetti; .........................6 6 
- oltre 75 addetti.............................8 3 
 
50. Stabilimenti ed impianti per 
la preparazione del crine vegetale, 
della trebbia e simili, lavorazione della 
paglia, dello sparto e simili, lavorazione 
del sughero, con quantitativi in lavorazione 
o in deposito pari o superiori a 50 q..........6 6 
 
 
51. Teatri di posa per le riprese 
cinematografiche e televisive..................5 6 
 
52. Stabilimenti per lo sviluppo e 
la stampa delle pellicole 
cinematografiche...............................5 6 
 
53. Laboratori di attrezzature e 
scenografie teatrali...........................4 6 
 
54. Stabilimenti ed impianti per la 
produzione, lavorazione e rigenerazione 
della gomma, con quantitativi 
superiori a 50 q...............................4 6 
 
55. Depositi di prodotti della gomma, 
pneumatici e simili con oltre 100 q............3 6 
 
56. Laboratori di vulcanizzazione di 
oggetti di gomma con piu' di 50 q 
in lavorazione o in deposito...................2 6 
 
57. Stabilimenti ed impianti per la 
produzione e lavorazione di materie 
plastiche con quantitativi 
superiori a 50 q...............................6 3 
 
58. Depositi di manufatti in plastica 
con oltre 50 q.................................4 6 
 
59. Stabilimenti ed impianti ove si producono 
e lavorano resine sintetiche e naturali, 
fitofarmaci, coloranti organici e intermedi 
e prodotti farmaceutici con l'impiego di 
solventi ed altri prodotti infiammabili.........6 3 
 
60. Depositi di concimi chimici a 
base di nitrati e fosfati e fitofarmaci, con 
potenzialita' globale 
superiore a 500 q...............................5 6 
 
61. Stabilimenti ed impianti per 
la fabbricazione di cavi econduttori 
elettrici isolati...............................8 6 
 
62. Depositi e rivendite di cavi elettrici 
isolati con quantitativi 
superiori a 100 q...............................4 6 
 
63. Centrali termoelettriche....................8 3 
 
64. Gruppi per la produzione di energia 
elettrica sussidiaria con motori 
endotermici di potenza complessiva 
superiore a 25 kw...............................3 6 
 
65. Stabilimenti ed impianti ove si 
producono lampade elettriche, lampade e 
tubi luminescenti, pile ed accumulatori 
elettrici, valvole elettriche ecc...............8 6 
 
66. Stabilimenti siderurgici e stabilimenti 
per la produzione di altri metalli..............8 3 
 
67. Stabilimenti ed impianti per la 
zincatura, ramatura e lavorazioni similari 
comportanti la fusione di metalli 
o altre sostanze................................6 3 
 
68. Stabilimenti per la costruzione di 
aeromobili, automobili e motocicli..............9 6 
 
69. Cantieri navali con oltre 
cinque addetti..................................8 6 
 
70. Stabilimenti per la costruzione e 
riparazione di materiale rotabile 
ferroviario e tramviario con 
oltre cinque addetti............................8 6 
 
71. Stabilimenti per la costruzione di 
carrozzerie e rimorchi per autoveicoli 
con oltre cinque addetti........................8 6 
 
72. Officine per la riparazione di 
autoveicoli con capienza 
superiore a 9 autoveicoli; 
officine meccaniche per lavorazioni a 
freddo con oltre venticinque addetti............4 6 
 
73. Stabilimenti ed impianti ove si 
producono laterizi, maioliche, porcellane e 
simili con oltre venticinque addetti............6 3 
 
74. Cementifici.................................6 3 
 
75. Istituti, laboratori, stabilimenti e 
reparti in cui si effettuano, anche 
saltuariamente, ricerche scientifiche o 
attivita' industriali per le quali si 
impiegano isotopi radioattivi, apparecchi 
contenenti dette sostanze ed apparecchi 
generatori di radiazioni ionizzanti 
(art. 13 della legge 31 dicembre 1962, 
n. 1860 e art. 102 del D.P.R. 13 febbraio 
1961, n. 185)....................................4 6 
 
76. Esercizi commerciali con detenzione di 
sostanze radioattive (capo IV D.P.R. 
13 febbraio 1964, n. 185)........................4 6 
 
77. Autorimesse di ditte in possesso di 
autorizzazione permanente al trasporto 
di materie fissili speciali e di 
materie radioattive (art. 5 della 
legge 31 dicembre 1962, n. 1860, 
sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 
30 dicembre 1965, n. 1704).......................4 6 
 
78. Impianti di deposito delle materie 
nucleari, escluso il deposito in corso 
di spedizione....................................2 6 
 
79. Impianti nei quali siano detenuti 
combustibili nucleari o prodotti residui 
radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 
31 dicembre 1962, n. 1860........................4 6 
 
80. Impianti relativi all'impiego 
pacifico dell'energia nucleare ed 
attivita' che comportano pericoli di 
radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: 
- impianti nucleari: 
- reattori nucleari, eccettuati quelli 
che facciano parte di un mezzo di trasporto; 
- impianti per la preparazione o 
fabbricazione delle materie nucleari; 
- impianti per la separazione degli isotopi; 
- impianti per il trattamento dei combustibili 
nucleari irradianti...............................9 6 
 
81. Stabilimenti per la produzione 
di sapone, di candele e di altri oggetti di 
cera e di paraffina, di acidi grezzi, 
di glicerina grezza quando non sia prodotta 
per idrolisi, di glicerina raffinata e 
distillata ed altri prodotti affini...............6 3 
 
82. Centrali elettroniche per 
l'archiviazione e l'elaborazione di 
dati con oltre venticinque addetti................4 u.t. 
 
83. Locali di spettacolo e di 
trattenimento in genere con capienza 
superiore a 100 posti.............................6 6 
 
84. Alberghi, pensioni, motels, dormitori 
e simili con oltre 25 posti-letto.................6 6 
 
85. Scuole di ogni ordine, grado e tipo, 
collegi, accademie e simili per oltre 
100 persone presenti..............................6 6 
 
86. Ospedali, case di cura e simili 
con oltre 25 posti-letto..........................6 6 
 
87. Locali' adibiti ad esposizione e/o 
vendita all'ingrosso o al dettaglio con 
superficie lorda superiore a 400 mq 
comprensiva dei servizi e depositi................6 6 
 
88. Locali adibiti a depositi di merci 
e materiali vari con superficie lorda 
superiore a 1.000 mq..............................6 6 
 
89. Aziende cd uffici nei quali siano 
occupati oltre 500 addetti........................6 u.t. 
 
90. Edifici pregevoli per arte o storia 
e quelli dcstinati a contenere biblioteche 
archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque 
oggetti di interesse culturale 
sottoposti alla vigilanza dello Stato 
di cui al R.D. 7 novembre 1942, n. 1564...........6 u.t. 
 
91. Impianti per la produzione del calore 
alimentati a combustibile solido, liquido 
o gassoso con potenzialita' 
superiore a 100.000 kcal/h.......................3 6 
 
92. Autorimesse private con piu' di 9 
autoveicoli, autorimesse pubbliche, 
ricovero natanti, ricovero aeromobili............ 6 
- fino a 50 autoveicoli..........................3 
- con oltre 50 autoveicoli e fino a 300..........5 
- con oltre 300 autoveicoli, 
ricovero aeromobili..............................7 
 
93. Tipografie, litografie, stampa 
in offset ed attivita' similari con 
oltre cinque addetti.............................6 6 
 
94. Edifici destinati a civile abitazione 
con altezza in gronda superiore 
a 24 metri.......................................6 u.t. 
 
95. Vani di ascensori e montacarichi in 
servizio privato, aventi corsa sopra il 
piano terreno maggiore di 20 metri, 
installati in edifici civili aventi altezza in 
gronda maggiore di 24 metri e quelli 
installati in edifici industriali 
di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 
maggio 1963, n. 1497.............................2 u.t. 
 
96. Piattaforme fisse e strutture fisse 
assimilabili di perforazione e/o 
produzione di idrocarburi, di cui al 
D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886....................8 u.t. 
 
97. Oleodotti con diametro 
superiore a 100 mm...............................9 u.t.
    
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