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Rif. DV00288
Documento 19/07/1985 CIRCOLARE - XII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 6
Data 19/07/1985
Riferimento Protocollo CNI n. 3133 del 19/07/1985
Note
Allegati
Titolo GEOMETRI
Testo Questo Consiglio Nazionale, rilevando che in specifiche relazioni locali, si verificano tuttora violazioni dei limiti di competenza professionale dei geometri a scapito della categoria degli Ingegneri, ritiene utile riepilogare le norme, i criteri e le disposizioni giurisprudenziali che regolano la materia.

Tali limiti sono tuttora dettati dal r.d. 274 del 14.2.1929 che all'art. 16 precisa l'oggetto dell'esercizio di tale professionale. In particolare riferimento alla progettazione e direzione dei lavori, le lettere i ed m dell'articolo circoscrivono la competenza dei geometri nei termini che seguono:

i, progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per l'uso industrie agricole di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumita' delle persone;

m, progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili.

La successiva lettera q dispone poi che i geometri possono esercitare le mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza e che implicano la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.

L'ambito della competenza professionale dei geometri risulta ulteriormente definito dal r.d. 16 novembre 1939 n. 2229, concernente norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, il quale dispone all'art. 1 che "ogni opera di conglomerato cementizio semplice o armato, la cui stabilita' possa comunque interessare l'incolumita' delle persone, deve essere costruita in base a un progetto esecutivo firmato da un ingegnere ovvero da un architetto iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni,...".

Tale distribuzione di competenze non e' stata modificata dalla L. 5.11.1971 n. 1086, sulla disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica. In ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione di tali opere l'art. 2 della legge "deve avvenire in base a un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze", pero' dichiaratamente ribadisce la validita' dei criteri gia' esistenti (Cass., Sez. II, 28.4.1981, n. 2572).

Tale conclusione trova, poi, conferma nella circostanza che l'art. 2 della L. 7.1.1976 n. 3, richiama l'art. 1 del r.d. 16.11.1939 n. 2229, mostrando implicitamente di considerarlo in vigore.

In base alle sufferite disposizioni esulano pertanto dalla competenza professionale dei geometri la progettazione, direzione e vigilanza:

1, delle costruzioni civili, a meno che non siano di modeste dimensioni;

2, delle costruzioni industriali destinate ad uso diverso da quello agricolo e comunque di non limitata importanza;

3, delle opere in conglomerato cemetizio; a meno che non si tratti di piccole costruzioni accessorie a costruzioni rurali o ad industrie agricole che a) non richiedano particolari operazioni di calcolo; b) non interessino comunque la statica generale dell'edificio, c) non possano comunque implicare pericolo per l'incolumita' delle persone.

La giurisprudenza formatasi in materia ha espressamente chiarito che la modesta e limitata importanza della costruzione debbono essere a loro volta valutate in riferimento non solo all'entita' dell'opera, ma anche alla complessita' strutturale o tecnica della stessa e dalla capacita' professionale richiesta per superarla, alla stregua anche dei criteri fissati dalle norme del r.d. 2229/1939 sui conglomerati cementizi (Cass. 22.3.1972 n. 1570, Sez. VI pen. 30.5.1979, Cavanna; Cass., Sez. un. 13,5,1968 n. 1474; Sez. II, 20.12.1972 n. 3640 6.5.1972 n. 1388).

Come anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. VI pen., Sent., 8.7.1983 n. 906) il collegamento concettuale delle lettere i ed m del citato articolo implica che "se in una prima parte si esclude la possibilita' che il geometra possa progettare ed eseguire costruzioni in cemento armato, discende di conseguenza la conclusione che la lettera m gli da' la possibilita' di progettare costruzioni - questa volta anche per costruzioni civili e non agricole purche' siano di modesta entita', ma, naturalmente, in muratura continua".

In questi sensi si esprime anche la circolare min. lav. pubbl. n. 39646 del 21 dicembre 1967, nel senso che "e' confermata l'esclusione dalla competenza dei geometri delle costruzioni con ossatura in cemento armato, salvo l'eccezionale uso di pochi elemeti costruttivi delle modeste costruzioni civili". E tali elementi, sottolinea la ricordata sentenza della Cassazione "vanno appunto inseriti nelle costruzioni civili in muratura continua e non devono avere funzione portante ai fini della statica della costruzione stessa".

E' pacifica percio' l'affermazione che i geometri, ai sensi dell'art. 16 cit. regolamento professionale, possono eseguire progetti, siano essi di massima od esecutivo, solo per "modeste" costruzioni civili e a condizione che le relative opere non comportino l'impiego conglomerato cementizi - semplici o armati - in strutture statiche portanti suscettibili di arrecare pericolo per l'incolumita' delle persone.

Ne' e' sufficiente che un ingegnere esegua calcoli del cemento armato di una costruzione e diriga le relative opere per rendere legittima la progettazione, assumendosi la responsabilita' dei calcoli delle strutture armate (Cass., Sez. II, 8.6.1979 numero 3262; 22.5.1972 n. 1570; 6.5.1972 n. 1388; 15.4.1976 numero 1347; Sez. I, 19.10.1977 n. 821).

La locuzione "modeste costruzioni civili" si presenta, per altro, molto imprecisa e le discussioni da essa suscitate si sono da sempre incentrate su due punti: la definizione del concetto di "modeste costruzioni", la possibilita' o meno che nell'esecuzione di tali opere si faccia ricorso al cemento armato.
Circa il primo di questi punti, si osserva come sia pacifico, in giurisprudenza che non si possa fare riferimento a meri fattori quantitativi, come ad esempio al limite di 1500 mc, suggerito da un accordo locale fra ordini professionali, stipulato in epoca corporativa, e fatto proprio da una circolare del 1948 dal Ministero dei Lavori Pubblici (11931/61A).

Pur senza trascurare questo parametro cosi' come quello del valore dell'opera, si tende, giustamente, ad incentrare il discorso sui limiti della preparazione professionale dei geometri e dei periti edili e ad affermare che i diplomati possono curare opere cui li rende idonei il "curriculum" di studi compiuto.

Una corretta interpretazione delle norme giuridiche che regolano le attivita' professionali dei diplomati conduce, cioe', a dichiarare che questi professionisti possono fare cio' cui li rende idonei la loro preparazione scolastica, e dunque conduce alla necessita' di acquisire e valutare dati tecnici relativi a questa preparzione. Il Pretore di Siena nella sua sentenza 13 gennaio 1975, (Giur. merito, 1977, II, 137), ha cosi' affermato che il calcolo dei telai in cemento armato di una villetta, condotto secondo il metodo "KANI", "richiede l'uso di particolari applicazioni matematiche di scienza delle costruzioni e di tecnica delle costruzioni proprie di studi specialistici di ingegneria" e dunque fuoriesce dalle competenze dei geometri.

Consegue inoltre l'assoluta esorbitanza della competenza professionale dei geometri delle opere da eseguirsi nelle zone sismiche nel rispetto delle speciali norme tecniche di cui alla L. n. 64 del 1974. Ai sensi dell'art. 3 della stessa legge tali norme si applicano infatti nei confronti delle costruzioni "la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumita'", per le quali - come si e' visto - e' richiesta una preparazione professionale piu' completa e approfondita rispetto a quella dei geometri.

E' opportuno sottolineare che, in sede di approvazione dei singoli progetti di opere edilizie le pubbliche amministrazioni competenti devono ogni volta rigorosamente accertare, qualora si tratti di progetti sottoscritti da un geometra, se le opere stesse rispondano a quei caratteri di modestia e di semplicita' strutturale che, alla stregua dei surriferiti criteri, costituiscono necessari presupposti per la relativa competenza professionale. In assenza di specifica motivazione sul punto, l'atto amministrativo con cui si autorizza l'esecuzione del progetto e' percio' comunque viziato sotto il profilo dell'eccesso di potere (Consiglio di Stato, Sez. V, 23.10.1973 n. 714; 13.3.1978 n. 373; 17.3.1978 n. 327).

E' necessario ricordare che dalla inosservanza degli anzidetti precetti di legge, in ordine ai limiti posti all'attivita' dei geometri, deriva - a norma dell'art. 1418 C.C. in relazione all'articolo 2229 stesso codice - la nullita' assoluta del rapporto comunque costituitosi tra professionista e cliente, con l'ulteriore conseguenza che, in tali casi, il professionista non ha azione per il pagamento del compenso, come espressamente stabilito dall'art. 2231 Cod. Civ. (Cass. Civ. 15.4.1976 n. 1347; Cass. civ. 13.1.1979 n. 267; Cass. Civ. 19.5.1980 n. 3275).

I limiti imposti dalle leggi surriferite in ordine alle competenze professionali dei geometri operano indipendentemente dalla circostanza che il geometra, in sede di espletamento dell'incarico, si avvalga dell'ausilio di professionisti qualificati per tali opere (Cass. Civ. 25.5.1984 n. 3232; C.d.S. 29.7.77 n. 821).

Anzi tale circostanza implica la responsabilita' disciplinare dell'ingegnere che abbia sottoscritto e presentato come proprio un progetto di costruzione che il geometra abbia redatto al di la' dei limiti delle sue competenze professionali (CASS. Civ. 11.11.1982 n. 5932; Cass. Civ. 5.5.1983 n. 3081).

Per quanto attiene infine, l'aspetto della legittimazione attiva e della procedura e' opportuno ribadire che l'Ordine degli Ingegneri e' legittimato ad impugnare la concessione edilizia il cui progetto sia stato elaborato da un geometra in violazione dell'art. 116 lett. M) R.D. 11.2.29 n. 274 in quanto il ricorso e' volto a tutelare l'interesse della categoria, ed impedire cioe' l'abuso di quella professione e suo discapito (TAR Abruzzo 8.4.1982 n. 82; C.d.S. 29.7.77 n. 821).

Inoltre l'Ordine degli Ingegneri e' controinteressato al ricorso proposto da un collegio di geometri contro il provvedimento che nega a quest'ultima categoria di professionisti di firmare un determinato genere di progetti; pertanto e' inammissibile il ricorso proposto dal predetto collegio ove non sia stato notificato all'Ordine degli Ingegneri (C.d.S. 3.5.74 n. 309).

Di contro il ricorso proposto dall'Ordine degli Ingegneri contro il rilascio di una licenza edilizia sul progetto sottoscritto da un geometra, del quale si assume l'incompetenza professionale, non deve essere notificato anche al collegio dei geometri il quale non ha veste di contro interessato ma, semmai, puo' intervenire nel giudizio, in rappresentanza della categoria (C.d.S. 29.7.1977 n. 821).

Fermo restando quanto finora riportato in ordine agli effetti delle azioni amministrative, e' comunque necessario ricordare che chiunque l'eserciti abusivamente una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello stato, incorre inoltre nelle sanzioni previste dall'art. 348 del codice penale (abusivo esercizio di una professione).

Infine, alla luce della recente normativa dettata dalla legge 47/85 (cosidetto "condono edilizio") si sottolinea la conferma della vigenza dei limiti di competenza professionale dei geometri soprariferiti, con specifico riferimento al certificato di "collaudo statico" previsto dalla lettera b del terzo comma dell'art. 35 e da tale norma reso indispensabile ove "l'opera abusiva superi: 450 metri cubi".

Mentre la perizia relativa alle dimensioni dell'opera si ritiene possa essere redatta da qualunque professionista tecnico, il collaudo dovra' essere redatto da un ingegnere sia, come ovvio, quando si tratti di opera in cemento armato o a struttura metallica, sia in ogni caso in cui la costruzione non possa essere considerata "modesta".

Pur nella convinzione che quanto riportato possa essere gia' a conoscenza di molti Ordini, si ritiene tuttavia che la presente nota, per il carattere riepilogativo della materia, possa rappresentare uno strumento utile per una maggiore e sempre vigile tutela dei legittimi interessi degli ingegneri.


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