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Rif. DV00331
Documento 13/02/1985 CIRCOLARE - XI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 188
Data 13/02/1985
Riferimento Protocollo CNI n. 2140 del 13/02/1985
Note
Allegati
Titolo CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO - PROGETTO CNI - ART. 3 LEGGE 863/84 - TRASMISSIONE
Testo Si invia in all'egato (all.1) il progetto redatto dal C.N.I. ed al quale occorre attenersi nella stipula dei contratti di formazione e lavoro previsti dall'art. 3, comma 14, della legge in oggetto.

Il progetto e stato approvato dal Ministro del Lavoro previo parere favorevole della Commissione Centrale dell'impiego reso in data 6 febbraio 1984. Esso e' duque applicabile su tutto il territorio nazionale. Si sono cioe' felicemente superate le difficolta gia' incontrate a livello regionale.

In attesa della comunicazione ufficiale della avvenuta approvazione da parte del Ministro, onde avviare rapidamente l'iter attuativo, si forniscono le prime indicazioni.

Il piano consente agli ingegneri iscritti all'albo di assumere nominativamente giovani fra i 15 e i 29 anni (laureati, diplomati ed altri) da inserire nell'attivita' svolta nei relativi studi procfessionali.

Il rapporto di lavoro cosi' costituito presenta una serie di agevolazioni.

In particolare:

-la chiamata del giovane e' nominativa;

-il datore di lavoro non e' obbligato all'assunzione a tempo indeterminato allo scadere del contratto;

-esiste a favore di queste assunzioni un articolato sistema di sgravi fiscali (sul tema specifico seguira' una circolare piu' dettagliata);

-e' data inoltre la possibilita' di accedere a contributi regionali o dalla C.E.E.

Si segnala che il progetto di questo Consiglio e' il primo ad essere stato approvato dal Ministro del Lavoro e si prospetta dunque come indispensabile precedente per tutte le altre categorie professionali.

In concreto il professionista che intenda procedere a queste particolari assunzioni deve stilare un contratto di lavoro conforme a quanto prevedono la legge 863/84 e il progetto predisposto.

L'Ordine di appartenenza (o la Federazione regionale) esamina il singolo contratto e rilascia al professionista un "visto" con il quale dichiara la conformita' alla legge ed al progetto del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Salva la responsabilita' personale del datore di lavoro in caso di mancato rispetto del contratto, l'Ordine professionale si fa garante, rispetto al Ministero del Lavoro, della rispondenza del singolo contratto ai canoni indicati nel combinato disposto legge 863/84 - progetto C.N.I. - contratto collettivo nazionale per gli studi professionali.

Solo grazie a questo importante ruolo svolto dagli Ordini provinciali e' possibile evitarne la complessa procedura di approvazione di singoli progetti da parte dell'Ufficio regionale del collocamento.

Il professionista presenta al competente Ufficio di collocamento:

a) richiesta di nulla-aosta per l'assunzione nominativa ai sensi dell'art. 3 legge 19 dicembre 1984 (cfr. fac-simile allegato);

b) "visto" di conformita' dell'Ordine professionale.

Nella speranza di poter ancora una volta, attraverso la proficua collaborazione fra CNI ed Ordini, dimostrare quanto qualificata ed incisiva sia la presenza degli Ingegneri nella societa', si inviano cordiali saluti.



PROGETTO CNI

PREMESSA

Gli Ordini ed i Consigli Nazionali sono gli enti cui istituzionalmente e' demandato di presiedere all'ordinamento sezionale delle professioni.

Nonostante la estrema diversificazione delle modalita' di esplicazione dell'opera intellettuale, gli studi professionali rimangono importanti realta' operative in termini sia di qualita' che di consistenza numerica e rappresentano un utile strumento per l'inserimento di giovani nel mondo del lavoro, fornendo concrete possibilita' occupazionali.

Questo spiega il recente e positivo interesse verso gli Ordini professionali mostrato dall'utile legislazione in tema di occupazione giovanile.

La legge 863/84 recante "misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali" affida proprio agli Ordini professionali la redazione dei "progetti di formazione e lavoro" validi per l'assunzione di giovani con i contratti di cui all'art. 3 commi 1 e 14 della legge 19 dicembre 1984, numero 863.

Preliminarmente, questo Consiglio ritiene indispensabile, per equita' sostanziale e per comodita' organizzativa, predisporre un unico dettagliato progetto che i singoli Ordini provinciali si impegnano a recepire automaticamente, garantendo che gli iscritti terranno fede, alla luce dei principi deontologici, a quanto indicato nel progetto di formazione e lavoro.

Ai lavoratori interessati al presente programma di formazione e lavoro si applica quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da studi professionali (accordo di rinnovo siglato il 12 maggio 1983), ferme restando le norme sul praticantato.


CAPITOLO 1

La professione d'ingegnere si e' andata piu' di molte altre rapidamente evolvendo in conseguenza dell'incessante incalzare del progresso tecnologico e della necessita', per i tecnici, di utilizzare, nella conduzione della privata unita operativa (studio professionale uninominale od associato), anche e soprattutto complessi apparati strumentali.

L'uso di sistemi di elaborazione elettronica di dati, ad esempio, trova ormai applicazione in tutti i campi dell'ingegneria ed in tutti i settori dell'amministrazione (gestione archivi contabili, bibiografici, di legislazione tecnica, etc.).

Talche' quasi tutti gli studi professionali consentono ai giovani, a tutti i livelli, di prendere contatto con questa nuova imprenscindibile realta'.

Secondo quanto e' dato estrapolare dalla normativa che regola la professione di ingegnere e dalla sua costante evoluzione interpretativa, e' possibile indicare schematicamente i settori nei quali gli ingegneri liberi professionisti svolgono la loro attivita':

- PROGETTAZIONE DI OPERE

-costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative
-impianti industriali
-impianti di servizi generali
-impianti elettrici
-macchine isolate e loro parti
-ferrovie e strade
-impianti idrici
-ponti, manufatti isolati, strutture speciali

- ESECUZIONE DI OPERE

-direzione lavori
-collaudo
-liquidazione

- MISURA E CONTABILITA' DI LAVORI

-revisione prezzi
-perizie estimative
-inventari e consegne
-lavori topografici
-ricerche industriali, commerciali ed economiche
-tutte le operazioni afferenti la pianificazione fisica del territorio
-studi che riguardano la razionale organizzazione del lavoro

Gli ingegneri liberi professionisti in Italia sono oggi circa 35.000. Si stima, dunque, che i giovani da coinvolgere in questa operazione saranno all'incirca 16.000. Per 10.000 mila di questi si prevede la assunzione definitiva (cfr. tab.I).

I professionisti per realizzare gli incarichi assunti (per committenza pubblica o privata) utilizzano all'interno dei propri studi personale a volte estremamente qualificato.

In particolare, anche al fine di individaure la SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO si sottolinea che le assunzioni possono rivolgersi a giovani:

- A) LAUREATI

-ingegneri
-architetti
-geologi
-urbanisti
-fisici
-matematici
-etc.

- B) DIPLOMATI

-geometri
-periti
-di istituto artistico
-ragionieri
-segretari d'azienda
-traduttori ed interpreti

- C) QUALIFICATI CON TITOLO DI STUDIO INFERIORE AL DIPLOMA Dl SCUOLA MEDIA SUPERIORE

-dattilografi
-disegnatori
-grafici
-programmatori elettronici
-etc.

- D) PERSONALE D'ORDINE (SCUOLA DELL'OBBLIGO)


CAPITOLO 2

In tutti i casi in cui il giovane assunto partecipi concretamente al l'esplicazione di una attivita' professionale per la quale e' richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione, questa costituisce titolo ulteriore (rispetto al diploma di studio) per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro.

Nell'ambito del programma di formazione, in particolare per laureati e diplomati, il Consiglio Nazionale Ingegneri prevede l'organizzazione di "corsi in aula" organizzati dagli Ordini Provinciali o dalle Federazioni Regionali di concerto con le Regioni, cui possano partecipare tutti i giovani, assunti con contratto di formazione e lavoro nel territorio interessato, per i quali appaia utile l'aggiornamento sui temi oggetto delle lezioni. In tal caso i singoli Ordini o le Federazioni presenteranno istanza per i finanziamenti.

I datori di lavoro iscritti agli albi si impegnano ad accordare ai dipendenti i permessi occorrenti per la frequenza dei corsi citati la cui durata sara' inserita nel computo del monte-ore mensile da dedicarsi alla formazione teorica.

Il Consiglio Nazionale Ingegneri ritiene inoltre estremamente utile coordinare il varo di progetti, da organizzarsi a cura degli ordini e degli enti territoriali (Regioni e Provincie), finalizzati a studi di fattibilita' nel campo dell'ingegneria (indagini sullo stato del suolo, indicazioni per risolvere problemi di degrado ambientale, piani di tutela antisimica etc.) nei quali impiegare i giovani assunti.


CAPITOLO 3

A) LAUREATI

La durata del contratto di lavoro non puo' essere inferiore a 24 mesi.

La qualifica di assunzione non puo' essere inferiore ad una che comunque consenta l'inserimento nel II livello del contratto per gli studi professionali.

Il rapporto puo' trasfornarsi in rapporto a tenpo inderminato. In questo caso, qualora il giovane si trovi inserito nel II livello, l'assunzione definiti va dara' obbligatoriamente titolo all'incardinamento organico nel I livello.


Il lavoro svolto per la durata del contratto contempla la verifica concreta della fornazione universitaria acquisita con specifico riferimento all'attivita' dello studio che assume il giovane (nel campo edile, del restauro, dell'impiantistica, dell'estimo, della meccanica, della geotecnica, dell'urbanistica e in genere in quelle attivita' svolte dallo studio professionale).

Il lavoro consiste nella collaborazione, su cose prima modeste poi via via piu' complesse, allo sviluppo dei progetti, dei dettagli ed alla stesura di relazioni, capitolati, nonche' alla direzione dei cantieri sotto la diretta dipendenza (affiancamento) del titolare o dei titolari, anche con l'uso di elaboratori e macchine operatrici speciali.

Il livello formativo raggiunto dall'assunto alla fine dei 24 mesi consiste nell'aver ottenuto una sufficiente padronanza nei campi di applicazione della scienza ingegneristica ed architettonica che gli permetta di continuare il lavoro intrapreso alle dipendenze o di iniziare una propria autonoma attivita' professionale, con completa cognizione sulla complessa materia della professione.

Durante il periodo di formazione e lavoro, l'attivita' da svolgersi va cosi' suddivisa:

-70% alla attivita' manuale e pratica

-30% alla attivita' teorica integrativa delle discipline studiate per conseguire il diploma di laurea.


B) DIPLOMATI

Il contratto di formazione e lavoro non puo' essere inferiore a 24 mesi.

La qualifica iniziale deve comunque consentire l'inserimento nel III livello del contratto collettivo nazionale.

Al termine del periodo di formazione e lavoro il giovane potra' essere assunto a tempo inderminato con l'inserimento nel Il livello.

Il lavoro presso gli studi professionali consiste nello sviluppo di particolare costruttivi, nella stesura di contabili nella assistenza ai cantieri e nell' interpretazione e utilizzo di manuali tecnici etc.. Tutto cio' sia dal punto di vista grafico che amministrativo, con l'uso di tavoli da disegno, di fotografie, di grafiche normali e speciali con l'impiego di strumentazioni specifiche per le prove e le misure, nonche' con un graduale sviluppo nel tempo dell'impegno e, dunque, delle concrete capacita' operative.

Il livello formativo raggiunto, specifico per tipo di diploma e di attivita' svolta nello studio, consiste nella esecutivita' di lettura e di stesura di disegni, dell'uso di elaboratori, e di attrezzature e di strumenti per prove, ricerche e collaudi.

Anche qui le possibilita' sono quelle di continuare l'attivita' come dipendente o di intraprendere un autonomo lavoro.

Il lavoro formazione puo' essere cosi' suddiviso:

-70% alla attivita' manuale pratica
-30% alla attivita' teorica integrativa delle materie appronfondite durante il relativo corso di studi.


C) QUALIFICATI CON TITOLO Dl STUDIO INFERIORE AL DIPLOMA Dl SCUOLA MEDIA SUPERIORE

La durata del periodo di formazione e lavoro e' pari a 15 mesi.
Il lavoro consiste nella lucidatura e sviluppo di disegni, nella costruzione di plastici, di fotomontaggi od altro, nell'archiviazione magnetica di dati, capitolati od altro, nella redazione dattilografica della corrispondenza ordinaria etc..

Il livello formativo raggiunto specifico per tipo di impiego consiste nella avere assunto una piena padronanza delle tecniche grafiche, amministrative, manuali di riproduzione, delle macchine impiegate.

Il livello di inquadramento iniziale (IV) non corrisponde a quello relativo all'assunzione definitiva (trasformazione sempre possibile in rapporto a tempo inderminato). In questo caso verra' infatti riconosciuto l'inserimento nel Ill livello.

D) PERSONALE D'ORDINE (ECCETTO ADDETTI ALLE PULIZIE E SEMPLICI FATTORINI)

E' possibile assumere con contratto di formazione e lavoro anche giovani da adibirsi a mansioni d'ordine (centralinisti operatori meccanografici, perforatori e verificatori di schede, addetti di segreteria etc.) al fine di fare agli stessi acquisire un adeguato bagaglio di coonizioni pratiche.

Il contratto di formazione-lavoro in questo caso,ha durata semestrale.

L'inserimento di assunzione prevede l'inquadramento al IV livello del contratto per gli studi professionali.

La formazione teorica pari al 10% delle ore lavorative sara' impegnata dai diretti collaboratori del titolare dello studio ad illustrare al personale in questione il funzionamento di macchine (fotocopiatrice, centralini, macchine da scrivere) e la organizzazione del lavoro nello studio e negli altri uffici con cui e' necessario entrare in contatto.

L'attivita' pratica occupera' invece il 90% del tempo lavorativo, proprio perche' l'autonomia da raggiungersi in questi casi al termine del contratto e' meramente esecutiva.


CAPITOLO 4

Il datore di lavoro allo scadere del contratto di formazione e lavoro rilascia una dichiarazione nella quale attesta la natura ed i risultati dell'attivita' svolta dal giovane, indicando esattamente il grado di preparazione raggiunta e quali sono le immediate concrete possibilita' di applicazione delle esperienze acquisite. Della stessa da comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente competente.

Per quanto riguarda i giovani ingegneri, in base a questa dichiarazione l'Ordine di appartenenza rilascia un attestato di qualificazione professionale nel quale indica: - (per ambedue i contraenti) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, diploma di laurea e suo conseguimento, data di iscrizione alI'albo settore o settori nei quali si e' prevalentamente svolto il training - i lavori piu' importanti cui ha partecipato il giovane.

Il presente pro*etto si intende applicabile, ai fini della stipula dei contratti di formazione e lavoro a far data dal 1 aprile 1985 e comunque entro il 31-12-1985.


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