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Le norme tecniche per la progettazine, l'esecuzione ed il collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento previste dal D.M. 9 gennaio 1987 sono desitnate a colmare, con la loro entrata in vigore, fissata sei mesi dopo la loro pubblicazione del Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 19 giugno 1987, una vistosa lacuna della legislazione tecnica del nostro Paese.
Esse richiedono un maggiore impegno per i professionisti che operano nel settore e pongono, altresi', agli Ordini professionali alcune delicate questioni.
Il Consiglio Nazionale Ingegneri ritiene, percio', opportuno richiamare l'attenzione sull'argomento e soprattutto sui seguenti particolari aspetti connessi all'applicazione della nuova normativa relativa ai fabbricati in muratura:
a) definizione dei limiti di competenza dei tecnici diplomati;
b) onorario spettante agli ingegneri per la redazione dei requisiti dei prescritti calcoli di dimensionamento o verifica;
c) collaudo statico.
La prima questione nasce dalla concezione strutturale dell'edificio in muratura, come "struttura tridimensionale costituita da singoli sistemi collegati tra di loro e le fondazioni disposte in modo da resistere alle azioni verticali ed orizzontali, da dimensionare e verificare attraverso opportune calcolazioni, che esulano certamente dalle conoscenze dei tecnici diplomati.
Il pnto "a" si risolve, percio', agevolmente affermando che la competenza dei tecnici diplomati deve ritenersi limitata ai casi, contemplati dal D.M., per i quali e' consensita la omissione delle calcolazioni anzidette e percio' ai soli edifici per i quali e ammesso il dimensionamento semplificato (artt.2.1 e 3.1 del Titolo I), salvo piu' restrittive limitazioni prescritte da leggi speciali.
Per quanto concerne il punto "b" va immediatamente rilevato che le calcolazioni prescritte costituiscono una prestazione aggiuntiva rispetto a quelle finora richieste e che sono quelle tenute presenti dal legislatore all'epoca del concepimento della vigente tariffa professionale. Ne consegue, quindi, che per la redazione di supporto elaborato compete un compenso addizionale rispetto a quello dovuto per la progettazione corrente (classificabile nei casi correnti fra le opere delle classi I categoria "a", "b", "c").
I criteri per la definizione dell'entita' di tale compenso formano oggetto di una successiva circolare che terra' conto dei suggerimenti che perverranno dagli Ordini, degli approfondimenti che saranno detti dal Consiglio Nazionale Ingegneri e delle esperienze che saranno nel frattempo maturate; essa sara' inviata agli inizi del prossimo anno.
Resta infine da prendere in esame il collaudo statico introdotto dal capitolato IV^ del D.M. in questione.
Anche per tale prestazione puo' riconscersi un ambito di competenze di tecnici diplomati. Esso, per le ragioni inserite nel punto "a" deve ritenersi circoscritto agli edifici per i quali e' consentito il dimensionamento semplificato.
Naturalmente anche per il collaudo statico degli edifici in muratura andra' stabilito il compenso da corrispondere agli ingegneri chiamati a rendere tale prestazione.
Per le ragioni precedentemente esposte la questione sara' affrontata con la emananda circolare.
Infine va tenuto presente che le prestazioni professionisti relativa al consolidamento degli edifici in muratura, regolate dal titolo II del D.M., escluso, in ogni caso, dalle competenze dei tecnici diplomati.
Agli Ordini provinciali si raccomanda di diffondere il contenuto della presente ma soprattutto di richiamare l'attenzione degli ingegneri preposti all'istruttoria dei progetti nei Comuni e presso gli Uffici del Genio Civile ovvero impegnati nelle Commissioni edilizie perche' vigilino, con doverosa attenzione, al rispetto dei limiti di competenza come sopra evidenziato.
Analogo richiamo va fatto, sottolineando le responsabilita' civili e penali che diversamente assumono, ai Sindaci, ai Prefetti alle Autorita' regionali preposte al rilascio di concessioni, autorizzazioni, certificati di abitabilita' ed agibilita' relativi agli edifici in muratura.
Cordiali saluti.
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