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Come e' noto, con il Decreto dell'11 giugno 1987, n. 233, il Ministero di Grazia e Giustizia, di concerto con quello dei Lavori Pubblici, ha adeguato i compensi a percentuale previsti dalla vigente tariffa professionale con un ulteriore aumento del 20%, ad eccezione dei compensi per opere di importo superiore a cinque miliardi che rimangono fissati nella precedente misura.
La genesi della anzidetta decisione gia' illustrata nel corso della riunione dei Presidenti delle Federazioni del 24/1/1987 merita di essere chiarita anche agli Ordini,i quali, sicuramente, vorranno, poi, renderne edotti gli iscritti.
Cio' in quanto l'applicazione del criterio approvato denota palesi incongruenze.
Basta infatti osservare che l'onorario per una qualsiasi opera dell'importo di cinque miliardi coincide con quello di un'opera della stessa classe e categoria dell'importo di sei miliardi. Addirittura, per importi compresi fra cinque e sei miliardi il compenso risulta inferiore a auello relativo ad un importo di cinque miliardi.
Va percio' immediatamente ripercorso l'iter dell'adeguamento che ha condotto a cosi' palese anomalia.
Il C.N.I. ed il C.N.A. hanno avanzato, congiuntamente, con nota n. 3493 del 30.901985, le seguenti richieste:
a) rivalutazione dei compensi a percentuale del 20%;
b) rivalutazione dei compensi a vacazione del 97%.
Su questa proposta il Ministero dei lavori Pubblici manifestava il proprio punto di vista - di sostanziale contrarieta' al punto "a" - con nota n. 2182/153/L/S del 7 ottobre 1986 diretta al Ministero di Grazia e Giustizia ed allegato voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, V Sezione, n. 185 reso nell'adunanza del 20.5.1986, nei seguenti termini:
- rilevava una anomala evoluzione della tariffa nel tempo che attraverso il meccanismo di un ricorrente aumento percentuale indifferenziato (decreti di adeguamento del 1958, 1965, 1971, 1976 e 1981 ) avrebbe, a parere del Ministero medesimo, prodotto distorsioni a vantaggio delle opere di elevato importo. Cio' non sarebbe accaduto se si fosse tenuto conto per queste ultime che l'incremento tariffario avrebbe dovuto essere commisurato alla "modesta differenza fra l'aumento del costo della vita e quello del costo delle opere";
- conveniva "nella considerazione della necessita' di varare sollecitamente un aggiornamento, che il proposto aumento medio del 20% sia ad oggi accettabile, limitatamente pero' alle prestazioni relative ad opere di importo non superiore a quello minimo previsto dagli scaglioni attualmente in vigore, e cioe' cinque miliardi";
- sconsigliava "un aumento tariffario che modifichi gli attuali scaglioni senza adeguato approfondimento della materia e non in linea con la prassi" finora seguita;
- suggeriva per le opere di importo superiore a cinque miliardi che "la tariffa sia determinata in base ad accordi diretti fra le parti";
- accoglieva l'applicazione dell'aumento del 97% sui compensi a vacazione.
Il Ministero di Grazia e Giustizia con nota n. 7/59.6 /37618 del 5.11.1986 trasmetteva al C.N.I. ed al C.N.A. il suddetto parere del Ministero dei Lavori Pubblici ed a sua volta:
- esprimeva la propria contrarieta' ad accogliere il criterio suggerito dal Ministero dei Lavori Pubblici per le opere di importo superiore ai cinque miliardi, giacche' "sarebbe del tutto ripetitivo di quanto sancisce l'art. 2233 Cod.Civ. ai sensi del quale il criterio principale per la determinazione del compenso e' anzitutto l'accordo delle parti e, soltanto in subordine, la tariffa professionale: una tariffa pertanto che facesse riferimento al contratto, verrebbe a snaturare la sua natura che e' quella di regolomentazione normativa (e quindi autoritaria) dell'onorario";
- proponeva che la misura dei compensi a vacazione fosse quella "fissata di recente per altre categorie professionali" e cioe' di L.. 18.000 per il professionista incaricato, di lire 13.500 per l'aiuto iscritto all'Albo e di L.. 9.500 per l'aiuto di concetto, pari cioe' a quello che aveva gia' ottenuto la approvazione del Comitato Interministeriale Prezzi (C.I.P.) ai sensi dell'art. 14 della legge n. 887/1984.
Le eccezioni sollevate dai due Ministeri non potevano essere risolte in breve tempo in quanto afferenti a fondamentali questioni di principio, sulle quali erano ormai manifeste le divergenze fra gli stessi Ministeri, senza contare che talune di esse non potevano essere accettate, nemmeno in via di ipotesi, dalle categorie professionali. D'altra parte incalzava la necessita' di evitare ulteriori ritardi nell'emanazione del provvedimento di adeguamento dei compensi professionali, che le arcaiche procedure ministeriali col rito bizantino - purtroppo codificato - tendevano, invece, a ritardare.
I rilievi formulati dai due Ministeri presupponevano infatti la elaborazione e l'approvazione con legge di una nuova tariffa (quella gia' presentata da noi al Parlamento ed in corso di esame proprio da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, non sappiamo quando giungera' a conclusione) i cui tempi sono biblici od almeno l'estensione delle vigenti tariffe, da approvare con decreto, oltre cinque miliardi (che avrebbe comportato, come a suo tempo fatto con la Cassa per il Mezzogiorno, sensibili decrementi delle percentuali fra 5 e 200 miliardi, che avrebbero, percio', come e' facile verificare, vanificato l'ipotetico incremento del 20% su questi scaglioni), ed i cui tempi sarebbero comunque stati molto lunghi.
In ogni caso si trattava di avviare nuovi ed estenuanti confronti, accettare la formazione di complesse Commissioni, consapevoli che le posizioni gia' dichiarate dei due Ministeri avrebbero richiesto tempi lunghi ed avrebbero condotto a conclusioni incerte.
Dunque, non restava al C.N.I. ed al C.N.A. che conciliare i contrasti e le proposte ministeriali accettando l'immediata approvazione di quanto fosse vantaggioso alle due categorie professionali rappresentate, scongiurando ulteriori rinvii.
Ecco perche' con nota congiunta del 19.12.1986 numero 17367 i due Consigli Nazionali accettavano quanto poi sancito nel D.M. n. 233/87, impegnandosi parimenti a formulare proposte per correggere le incongruenze evidenziate.
In tal senso sono in corso opportune iniziative soprattutto presso il Ministero dei Lavori Pubblici, che potranno essere prese concretamente in esame appena formato il nuovo Governo.
Ad ogni modo, pero', si sottolinea che il D.M. di adeguamento va valutato positivamente sia perche' comporta, comunque, un sensibile miglioramento dei precedenti compensi a percentuale ed a vacazione, sia ancne perche', proprio per le opere di un certo rilievo, come devono ritenersi quelle di importo superiore ai cinque mliardi, consente (ricorrendo sovente, proprio per questi importi, l'applicabilita' del criterio di ripartizione del progetto in piu' classi e categorie, ai sensi dell'art. 14 della tariffa) di estendere i benefici molto al di la' di tale limite.
E' appena il caso di ricordare che l'applicazione dell'aumento del 20% si applica fino all'importo di cinque miliardi anche per i collaudi (tab. c), la misura e contabilita' (tab. F) e piu' in generale per tutti i compensi a percentuale previsti dalla tariffa.
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