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Rif. DV00550
Documento 14/07/1987 CIRCOLARE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 140
Data 14/07/1987
Riferimento Protocollo CNI n. 7671 del 14/07/1987
Note
Allegati
Titolo PREVENZIONE INCENDI - PRESTAZIONI EX LEGGE 818-84 - RILASCIO DEL NOP - INTEGRAZIONI ALLA DIRETTIVA CNI DEL 18-07-85
Testo Con circolare n. 5 del 18/7/1985 pubblicata anche sull'Ingegnere Italiano n. 163/1985, questo Consiglio indico' le linee guida di valutazione degli onorari per le prestazioni inerenti la legge 818/1984.

Le modificazioni introdotte al D.M. 16/02/1982 che hanno coinvolto alcune delle 97 attivita', nonche' le svariate precisazioni e chiarimenti a riguarduo eleborate in questi due anni dal competente Ministero dell'Interno in forza di circolari, hanno in parte variato e meglio precisato le misure urgenti ed essenziali nonche', di riflesso, anche alcuni contenuti delle prestazioni professionali degli ingegneri.

Con l'occasione, questo Consiglio, richiama ancora l'attenzione sulle specifiche caratteristiche delle prestazioni e delle competenze esplicate dal professionista incaricato, prestazioni finalizzate e volte ad ottenere per il titolare dell'attivita' il N.O.P. e quindi comprensiva, oltre che di tutte le documentazioni previste all'art. 2 del D.M. 08/03/1985, anche delle eventuali precisazioni e chiarimenti richiesti dal competente Comando Provinciale preposto al rilascio del N.O.P.-

Nel riconfermare pertanto nelle sue linee generali la direttiva del Luglio 1985, si precisano le seguenti integrazioni e puntualizzazioni con l'obiettivo di meglio ragguardare gli onorari alle reali prestazioni eseguite dal professionista.

Riferimento voce 3) valutazione dei compensi della Circolare n. 5 del 18/07/1985.

Per le attivita' di deposito va precisata la definizione di deposito e di serbatoio al fine della individuazione del parametro "S".

Viene definito "deposito" una qualsiasi zona coperta o all'aperto destinata al ricovero di materiali (Esempio: deposito di legnami, deposito di carta, deposito di materiale plastico, ecc.). Si definisce "serbatoio", o assimilabile a tale, un contenitore chiuso, completamente riempibile con materiali solidi, liquidi o gassosi (Es.: serbatoi per oli minerali, silos per cereali, ambienti chiusi riempibili completamente di segatura, trucioli alla rinfusa, ecc.).
per i depositi pertanto, il parametro "S" e' da intendersi pari alla superficie del deposito espressa in mq. dimezzata e moltiplicata per il parametro "q".
Per il serbatoio, il parametro di estensione e' uguale a:
- per serbatoi non interrati S = carico d'incendio/10.000
- per serbatoi interrati S = carico d'incendio/15.000
dove il carico d'incendio e' espresso in kcal/mq secondo la seguente formula:

Q = g . H
-------
A

dove:
Q = carico d'incendio
g = peso in kg del combustibile presente nel serbatoio
H = potere calorifico superiore in kcal/kg del combustibile presente nel serbatoio
A = proiezione orizzontale in mq. della superficie su cui insiste il serbatoio.

Per le attivita' 1), 2), 3), 4), 5), del D.M. 16/02/1982, la "S" calcolata secondo il metodo indicato, vale ai soli effetti della valutazione dell "S" da inserire nella formula: " h x S ".
Per le attivita' 7), 18), "S" deve intendersi per ogni colonnina di erogazione del conbustibile.
Quanto esiste solo l'attivita' 91), il compenso deve essere elevato fino al doppio, cosi' come previsto per N = 1.
Per l'attivita' 64) si puo' adottare il medesimo criterio previsto per la attivita' 91), considerando in kcal/h la potenza complessiva del generatore a pari al consumo orario in combustibile.
Per l'attivita' 94), per "S" si intende la somma delle superfici dei vari piani dell'edificio interessate a civili abitazioni.
Nell'ambito dello stesso compartimento antincendio delle caratteristiche di cui al D.M. 30/11/1983, in presenza di iu' attivita' di cui una prevalente, si dovra' fare riferimento esclusivamente a quest'ultima considerandola come unica per la valutazione della "S". Nel caso in cui, nell'ambito dello stesso compartimento antincendio, si abbia la presenza di piu' attivita', nessuna delle quali prevalente per estensione e le stesse siano ben localizzate, si dovra' considerare la superficie relativa alla singola attivita' per la valutazione della "S" e operando le maggiorazioni previste dalla direttiva guida.
Per il coefficiente di aggiornamento ISTAT va considerato quello vigente al momento dell'inacarico.

Rinnovo del C.P.I.

Per quanto riguarda il rinnovo del C.P.I. con la metodologia prevista dall'art. 4 della Legge 818/1984, e secondo le indicazioni contenute nella Circolare del M.I. n. 36 dell'11/12/1985 punto 15. (G.U. n. 296 del 17/12/1985), si individua la seguente direttiva di onorario da valutarsi sempre nell'ambito dell'art. 5 della tariffa (discrezionalita').
Si considera la formula binaria contenuta nella circolare del C.N.I. n. 5/1985 citata dove rimangono invariati i termini C, F, a.
La formula risulta essere: C = ( F + äri ) x a
dove :
r e' il compenso in lire relativo al singolo impianto. Tale valore e' tabellato in funzione del parametro "T" definito come di seguito
t = b x S

b = parametro indicante la tipologia dell'impianto che si assume
b = 0,2 per sistemi di evacuazione fumi
b = 0,2 per impianto ad idranti
b = 0,5 per impianto automatico ad acqua
b = 0,7 per impianto automatico non ad acqua, centralizzato
b = 1 per impianto automatico non ad acqua, non centralizzato
b = 0,7 per impianto di rivelazione

S = Parametro d'estensione, assunto pari alla superficie in mq effettivamente protetta dall'impianto.
i valori di "t" e di "r" coincidono rispettivamente con quelli di "m" e "p" di cui alla tabella dell'allegato A della circ. n. 5/1985 del C.N.I.
Nel caso la medesima stazione di pompaggio sia comune a impianti di tipo diverso, il compenso "r" andra' determinato per ogni impianto e ridotto per ciascun impianto, di una percentuale del 25%.
Il compenso "C" e' da intendersi per la redazione della perizia giurata nel caso di impianto perfettamente funzionante.
Invece nel caso l'impianto, o uno degli impianti, non sia perfettamente funzionante, il professionista dovra' fornire alla Committenza relazione dettagliata circa le carenze o le anomalie riscontrate. Il compenso sara' maggiorato di una aliquota commisurata alla entita' delle carenze o anomalie.
L'aliquota di maggiorazione, relativa al compenso "C" nel caso di unico impianto e relativa invece al compenso "r" nel caso di piu' impianti, anche se uno solo di essi carente, potra' essere fra il 10% ed il 50%.
Il professionista avra' diritto ad avere corrisposto l'importo relativo alla sola maggiorazione per la redazione della relazione dettagliata.
Al fine di una corretta elaborazione del contenuto della perizia giurata si precisa che la stessa dovra' riportare una descrizione dei luoghi protetti dall'impianto, la descrizione e composizione dell'impianto, il tipo e la risultanza delle prove eseguite, con riferimento alle modalita' e caratteristiche previste dalle disposizioni legislative o, in mancanza, da altre normative (ad esempio: Concordato Italiano Incendi, CTIMA, NFPA, ecc.).
Si ricorda poi, che la perizia giurata viene rilasciata da ingegnere iscritto negli elenchi di cui al D.M. 25/03/1985 e quindi particolarmente esperto nel settore.
Sono esclusi dal compenso:
- la eventuale progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere di adeguamento necessarie, da valutare a percentuale e secondo la tariffa vigente;
- i compensi accessori ed il rimborso spese.

Le presenti note hanno inteso cosi' rappresentare per gli Ordini e per gli iscritti, ulteriori elementi di indirizzo e di guida per la compilazione degli onorari, sempre valutabili secondo l'art. 5 della tariffa (discrezione), per tutte quelle prestazioni richietse ai professionisti e completate con l'ottenimento del N.O.P. o del rinnovo del C.P.I. da parte del titolare della attivita'.


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