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Rif. DV00463
Documento 05/06/1986 CIRCOLARE - XII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 62
Data 05/06/1986
Riferimento Protocollo CNI n. 5193 del 05/06/1986
Note
Allegati
Titolo POTERE TARIFFARIO - COLLAUDO STATICO - DETERMINAZIONE COMPENSI
Testo Premesso che la tariffa professionale disciplina la materia comprendendo le prestazioni in oggetto fra quelle il cui compenso e' da liquidare a discrezione (art.5 lett.a):

- gli Ordini esercitino il potere tariffario in modo articolato e, comunque, al momento non riconducibile ad una sintesi unitaria;
- molti Ordini applicano per i compensi in discussione la tabella C della tariffa con alcuni correttivi, altri hanno elaborato una tariffa apposita con percentuali da applicare all'importo delle opere, altri ancora si riferiscono ad alcune prestazioni comprese nella tabella B applicando percio' le corrispondenti percentuali della tabella A con o senza correttivi;
- il Consiglio Nazionale Ingegneri ha ritenuto con una precedente decisione superato il parere espresso sul tema il 19 ottobre 1963, che pure prevedeva la liquidazione dei compensi secondo la tabella C, in considerazione della successiva emanazione della legge 1086/1971 che ha ampliato notevolmente i compiti e le responsabilita' degli ingegneri per le prestazioni in discussione.

Considerato:

- che nello svolgimento delle operazioni di collaudo statico assumono rilevanza gli oneri connessi alle prove di carico ed a quelle sui materiali;
- che puo' essere richiesta la revisione dei calcoli statici;
- che in ogni caso le spese da rimborsare sono quelle previste dagli artt.4 e 6 della tariffa;
- che il Consiglio Nazionale ha affidato l'esame della materia ad una Commissione di studio appositamente costituita per decisione dell'Assemblea dei Presidenti degli Ordini degli Ingegneri tenutasi il 22 aprile 1984.

Tutto cio' premesso e considerato il Consiglio Nazionale, nella seduta del 18 e 19 aprile 1986, ha adottato la seguente deliberazione:
a) In attesa che la Commissione di cui in premessa rassegni le proprie conclusioni, gli Ordini potranno continuare a liquidare gli onorari per i collaudi statici a discrezione e, dunque, secondo i criteri da essi stabiliti in forza del proprio potere tariffario;
b) all'onorario definito secondo quanto espresso sub a), va aggiunto il compenso per le prove di carico e per le prove sui materiali, che si fossero eventualmente dimostrate necessarie; tale compenso va determinato a vacazione per le operazioni connesse alle prove ed a discrezione per la relazione integrativa delle stesse;
c) alla revisione dei calcoli statici puo' procedersi solo dopo aver illustrato al committente le motivazioni che la rendano necessaria ed in subordine all'ottenimento di specifica autorizzazione scritta; il compenso per la revisione va liquidato secondo quanto dispone l'art.23-c della tariffa;
d) i compensi accessori vengono, anche per le prestazioni in discussione, regolati dagli artt.4 e 6 della tariffa.


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