Testo
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Come noto nella G.U. del 5.1.1989, e' stata data pubblicazione al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilita'.
Con siffatte disposizioni viene introdotta una nuova procedura cui debbono essere sottoposte le categorie di grandi opere, individuate dal d.p.c.m. del 10 agosto 1988 la cui realizzazione puo' avere un impatto ambientale di notevole rilievo.
Per tale motivo il committente deve presentare al Ministero dell'Ambiente, competente per il rilascio del visto di compatibilita', una complessa documentazione, prevista dall'art. 2 del D.P.C.M.
Nel decreto in oggetto il comma 3 dell'art. 2 cosi' recita: "l'esattezza delle allegazioni e' attestata da apposita dichiarazione giurata dai professionisti iscritti agli albi professionali, ove esistenti, ovvero dagli esperti che firmano lo studio di impatto ambientale".
Il principio della firma allo studio dei professionisti iscritti agli albi e' sancita in forma imprecisa e quindi inaccettabile potendo, tra l'altro, essere interpretato in forma diversa.
Il Consiglio Nazionale Ingegneri pertanto ha riunito i Consigli Nazionali di tutte le professioni tecniche per esaminare la questione; si e' deciso di chiedere con urgenza un parere interpretativo ad un legale con il mandato di iniziare secondo le procedure attuabili, un'azione di opposizione legale.
Sul problema della V.I.A. si informa che lo schema tipo di corso di V.I.A., preparato dai cosi' detti "formatori", di intesa con il Consiglio Nazionale Ingegneri, e' stato inoltrato da tempo al Ministero dell'Ambiente per averne avallo e patrocinio; la risposta non e' ancora pervenuta perche' il Ministero vuole tener conto di quanto previsto sul decreto di cui sopra.
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