Testo
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Si trasmette la nota del Ministero della Giustizia pervenuta il 7 luglio u.s. in risposta ai quesiti posti da questo Consiglio in data 14.6.2010 e 23.6.2010.
Per maggiore comodità di lettura e inquadramento della problematica, si allegano anche i citati quesiti unitamente alle circolari:
- n. 231 del 28/05/2009 avente per oggetto “Trasmissione nota del Ministero della Giustizia Prot. 68324.U del 16.05.2009, in merito alla libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea ai sensi degli artt. da 9 a 15 del D.Lgs. 206/07 di recepimento della direttiva 2005/36/CE
- n. 337 del 17/05/2010 avente per oggetto “Interrelazioni fra le disposizioni del D.Lgs. 59/2010 che recepisce la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e il Dlgs. 206/2007 che recepisce la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali” e
- n. 341 del 14/06/2010 avente per oggetto “Trasmissione nota del Ministero della Giustizia Prot. 76495.U del 28.05.2010, in merito alla libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea ai sensi degli artt. da 9 a 15 del D.Lgs. 206/07 di recepimento della direttiva 2005/36/CE”
La nota del Ministero integra e in parte rettifica quanto comunicato da questo Consiglio agli Ordini, tramite circolare n. 337 del 17/05/2010, redatta su sollecitazione di alcuni Ordini provinciali, nelle more del regolamento interministeriale per la professione di ingegnere previsto dal D.Lgs. 59/2010, art. 48 nonché delle risposte del Ministero vigilante a fronte dei quesiti posti dal CNI.
Seguendo l’ordine dei suddetti quesiti come proposti nella nota CNI protocollo n. 2682 del 14.6.2010, si possono riassumere le conclusioni come segue:
In merito al quesito n. 1
L’art. 45 del D.Lgs. n. 59/2010 implica che una domanda di iscrizione all'Albo professionale presentata congiuntamente alla documentazione comprovante il possesso dei prescritti requisiti, si considera accolta qualora il Consiglio dell’Ordine non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda. Solo in caso di carenza dei requisiti d’iscrizione, il Consiglio dell’Ordine potrà assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni. Vista la delicatezza della questione, si invitano pertanto i Consigli dell’Ordine a provvedere sulle domande di iscrizione entro il termine di 2 mesi dalla presentazione delle stesse, evitando in tal modo che si formi il silenzio assenso in conseguenza dello scadere del termine senza l’adozione di un provvedimento espresso.
In merito al quesito n. 2
Il Ministero vigilante precisa che, poiché ai sensi dell’art.20, 3° comma del D.Lgs. n. 59/2010, le disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, restano ferme. L'ingegneria è quindi da considerarsi professione che rientra nella tipologia delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica anche per quanto afferisce l’intero D.Lgs. n. 59/2010. Ciò consente all’amministrazione competente di avvalersi, se del caso, di alcune deroghe alla direttiva 2006/123/CE.
In merito al quesito n. 3
Ogni cittadino italiano o straniero, che ha ottenuto l’abilitazione in Italia ed è in possesso di ogni altro requisito prescritto dal vigente ordinamento professionale, ivi compreso un domicilio professionale nella provincia se non è in essa residente, può fare domanda di iscrizione ad un Albo provinciale degli Ingegneri. Se il cittadino, italiano o straniero, non ha ottenuto l’abilitazione in Italia, deve esibire, in luogo della certificazione del superamento dell’Esame di Stato, il decreto di riconoscimento della qualifica professionale emesso in suo favore dal Ministero della Giustizia e, se del caso, la certificazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri attestante che ha superato le misure compensative a cui era subordinato il pieno godimento del decreto e quindi il riconoscimento della qualifica straniera. Ciò non esime il professionista dal possesso di tutti gli altri requisiti che l’ordinamento professionale italiano richiede come precisato al 2° comma, art. 6 del D.Lgs. n. 59/2010 secondo il quale "I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio delle professioni regolamentate”.
E' opportuno ricordare tuttavia che, nei casi di prestazione temporanea e occasionale di servizi, ai fini dell’iscrizione automatica e senza spese alla sezione speciale dell’Albo, non rientra obbligatoriamente l’indicazione di un domicilio professionale in Italia, ma è sufficiente l'indicazione di un recapito di riferimento che può trovarsi anche nel Paese d'origine del richiedente.
In merito al quesito n. 4
Molto più delicata anche sotto altri aspetti è la questione della prestazione occasionale di servizi, come si comprende dalla circolare CNI n. 341 di cui il Ministero con la sua nota Prot. 76495.U del 28.05.2010, pare avere recepito le perplessità ed inquietudini manifestate dal Consiglio Nazionale.
Per quanto attiene l’applicazione pratica della norma (Titolo II del D.Lgs. 206/07) si rimanda alla circolare CNI n. 321 del 28/05/2009 e relativa nota allegata. La nota ministeriale trasmessa con la presente circolare, si limita a chiarire che la data di iscrizione automatica e senza spese all’Albo, coincide con la data della dichiarazione preventiva resa dal prestatore con titolo professionale straniero.
Detta nota fa tuttavia rilevare, in merito alla legittimità della prestazione occasionale effettuata dal professionista nel caso in cui il Ministero procedente non rispettasse i termini previsti per il procedimento (art. 11, D.Lgs. 206/07), che la prestazione di servizi può essere effettuata comunque anche senza una decisione del Ministero competente e quindi senza che l’Ordine provinciale competente per territorio abbia potuto provvedere all’iscrizione nella sezione speciale, in difetto di notifica da parte del Ministero.
E’ pertanto auspicabile che gli appositi regolamenti previsti dall’art. 48 del D.Lgs. n. 59/2010 siano emessi al più presto, sia per adeguare la regolamentazione vigente in materia di esercizio delle professioni regolamentate ai principi comunitari, sia per garantire maggiore trasparenza e sicurezza alla prestazione occasionale e temporanea di servizi di ingegneria su tutto il territorio dell’Unione.
Sarà cura di questo Consiglio Nazionale sollecitare in tal senso l’ufficio legislativo del Ministero vigilante.
Allegati:
Allegato 1: Nota del Ministero della Giustizia prot. 91772.U del 2.7.10
Allegato 2: Quesito al Ministero della Giustizia, prot. 2682 del 14.06.2010
Allegato 3: Sollecito risposta a quesito di cui sopra, prot. 2782 del 23.06.2010
Allegato 4: Circolare CNI n. 231/XVII Sess. prot. n. 2868 del 28/05/2009
Allegato 5: Circolare CNI n. 337/XVII Sess. prot. n. 2284 del 17/05/2010
Allegato 6: Circolare CNI n. 341/XVII Sess. prot. n. 2683 del 14/06/2010
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