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Rif. DV10271
Documento 08/07/2010 CIRCOLARE - XVII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 350
Data 08/07/2010
Riferimento PROT. CNI N. 350
Note
Allegati

DV09538

DV10272

DV10273

DV10274

Titolo POSSIBILITÀ DI DUPLICE ISCRIZIONE NELLE SEZIONI A E B DELL’ALBO IN SETTORI DIFFERENTI – POSSIBILITÀ DI ISCRIZIONE ALLA SEZIONE B DELL’ALBO DEI LAUREATI IN ARCHITETTURA E PRODUZIONE EDILIZIA – RICHIESTA PARERE – RISPOSTA DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – RIEPILOGO DEL QUADRO NORMATIVO
Testo Con la presente si trasmette a tutti gli Enti in indirizzo l’importante pronunciamento della Direzione Generale per l’Università del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, datato 8 giugno 2010 e pervenuto in risposta alle sollecitazioni del Consiglio Nazionale sulla annosa questione della possibilità o meno di contemporanea duplice iscrizione nelle sezioni A e B dell’albo in settori differenti di colui che abbia maturato i relativi requisiti (v. allegati).

Come noto, fin dal 2006 il Consiglio Nazionale – nel silenzio del DPR 328/2001 sul punto – aveva richiesto ai Ministeri competenti di esprimere autorevole parere sull’estensione del divieto di doppia iscrizione.

Il Ministero della Giustizia, con nota prot. DAG 110777 del 24/10/2006 (v. circolare CNI n.39 del 6/11/2006), aveva infatti sancito il divieto per il professionista, iscritto in un settore della sezione B dell’albo, di iscriversi al corrispondente settore della sezione A, mantenendo la precedente iscrizione.
Rimaneva da chiarire se il divieto di doppia iscrizione dovesse valere anche per la differente ipotesi dell’eventuale istanza di duplice iscrizione alle due sezioni dell’albo ma in settori diversi (v. richiesta di parere CNI datata 4/12/2006, allegata).

Su tale problematica per lungo tempo le Autorità competenti non si sono pronunciate in via definitiva.

Soltanto nel 2009 il Ministero della Giustizia, nella nota datata 16/06/2009, prot. DAG 81583.U – indirizzata al Ministero dell’Università –, accogliendo la tesi del Consiglio Nazionale, ha per la prima volta affermato che “la possibilità di una duplice iscrizione non appare in contrasto con il dato normativo.. e pare, inoltre, ragionevole, non ravvisandosi motivi per non consentire al professionista che abbia conseguito un titolo abilitativo di poter poi procedere allo svolgimento effettivo dell’attività conseguente”, ravvisando comunque la necessità di un pronunciamento comune e di arrivare ad una soluzione condivisa con il Dicastero dell’Università (v. circolare CNI n.244 del 3/07/2009).

Successivamente il Ministero dell’Università, con nota interlocutoria datata 14/01/2010, indirizzata all’Ufficio Legislativo e al Ministero della Giustizia, aveva espresso l’avviso che la duplice iscrizione “comporterebbe una inammissibile duplicazione del diritto di voto in sede di elezione dei consigli nazionali e territoriali, dal momento che ad uno stesso professionista verrebbero attribuiti due voti” (v. circolare CNI n. 307 del 12/02/2010).

Adesso, con un parziale revirement, la Direzione Generale per l’Università del MIUR informa che l’Ufficio Legislativo del Ministero, investito della questione sulla possibilità di una duplice iscrizione nelle sezioni A e B dell’albo degli Ingegneri in settori differenti “ha espresso un parere concorde a quello indicato nella nota 1583 in data 16/06/2009 del Ministero” della Giustizia.

In particolare l’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Università ha affermato che l’iscritto nella sezione B dell’albo che passa al corrispondente settore della sezione A non può mantenere l’iscrizione nella sezione B, perché ciò sarebbe fonte di ingiustificate prerogative (quali, per esempio, quelle in materia elettorale), mentre - nel caso che qui interessa – l’iscritto ad un dato settore, che chiede di essere iscritto ad un diverso settore di un’altra sezione, può mantenere la precedente iscrizione, “non esistendo preclusioni normative in tal senso e dovendosi in tal caso ritenere del tutto giustificate le prerogative derivanti dalla duplice iscrizione”.

In sostanza il Ministero dell’Università fa proprio il parere legale espresso dall’Ufficio Legislativo e con ciò, innovando la propria posizione sul punto, definitivamente e in via ufficiale riconosce la possibilità, ai sensi del DPR n.328/2001, di iscrizione in due differenti settori dell’albo, sia che si tratti di un diverso settore della stessa sezione, sia che si tratti di un diverso settore di un’altra sezione.

Riguardo, poi, la possibilità di svolgere l’esame di Stato attraverso una prova semplificata per coloro che sono già iscritti in un settore e richiedano l’iscrizione in un diverso settore dell’altra sezione, l’Ufficio Legislativo del MIUR – confermando quanto già sostenuto nel parere ministeriale datato 14/01/2010 – riconosce l’inapplicabilità dell’art.5, comma 2, DPR 328 al caso di specie e ritiene necessario un apposito intervento normativo, di integrazione del suddetto Regolamento, per giungere a questo risultato.

Rimane adesso da attendere una eventuale presa d’atto del Ministero della Giustizia sulle conseguenze in materia di diritto di voto di questa soluzione, tenendo presente che l’Ufficio Legislativo del MIUR una indicazione – in verità assai sbrigativa – in questa direzione l’ha già fornita col parere allegato.

Per il momento, comunque, è possibile tracciare un riepilogo del quadro normativo vigente in tema di duplice iscrizione, a seguito delle determinazioni ministeriali succedutesi nel tempo :

I) L’iscritto ad un dato settore della sezione A dell’albo può esercitare anche le attività proprie del corrispondente settore della sezione B dell’albo (senza necessità – ed essendo anzi vietato – di iscriversi alla sezione B) ;

II) L’iscritto in un settore di una sezione può essere iscritto in un diverso settore della medesima sezione, ove sia in possesso del necessario titolo di studio e abbia conseguito la relativa abilitazione mediante il superamento di un apposito esame di Stato cd semplificato, ex art.3, comma 4, DPR 328/2001 (v. parere Ministero della Giustizia del 16/06/2009) ;

III) L’iscritto ad un settore di una sezione, in possesso del necessario titolo di studio e della relativa abilitazione, può essere iscritto in un diverso settore dell’altra sezione, mantenendo la precedente iscrizione (ad es., un iscritto al settore c) dell’informazione della sezione B dell’albo, avendone ottenuto i requisiti, può iscriversi al settore a) civile e ambientale, della sezione A dell’albo).
Su tale terza ipotesi occorrerà attendere il pronunciamento del Ministero della Giustizia, per quanto riguarda le sue ricadute sulla materia elettorale.

* * *

La stessa nota ministeriale si pronuncia su di un’altra richiesta di parere inoltrata dal Consiglio Nazionale al MIUR.

L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Mantova, su sollecitazione del Politecnico di Milano, Polo Regionale di Mantova, aveva infatti chiesto al Consiglio Nazionale di sapere se i laureati in Architettura e produzione edilizia (laurea triennale) possono iscriversi alla sezione B dell’albo, pur in mancanza di indicazioni espresse in tal senso nel DPR 328/2001, alla luce del fatto che il decreto ministeriale 26 luglio 2007 ha sancito la corrispondenza tra la classe L 23- Scienze e tecniche dell’edilizia (cui appartiene il corso di laurea in Architettura e produzione edilizia) e la classe di laurea 4- Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile (di cui al DM n.509/1999), quest’ultima espressamente indicata dalla norma tra quelle che consentono l’iscrizione alla sezione B dell’albo degli Ingegneri.

Il Consiglio Nazionale aveva ritenuto che fosse il Ministero dell’Università l’Autorità competente a esprimersi in materia (v. richiesta CNI del 12 maggio 2010, allegata).

E nello stesso senso si era pronunciato il Ministero della Giustizia (v. allegati).

Adesso, la Direzione Generale per l’Università del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – con una nota avente valenza generale – precisa che “costituiscono titoli validi ai fini dell’ammissione all’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere iunior non soltanto i titoli accademici espressamente previsti dalle norme contenute nel DPR 328/2001, ma anche quelli conseguiti sotto la vigenza dell’ordinamento di cui al DM 270/2004 e ritenuti dall’Allegato 2 del decreto ministeriale 26 luglio 2007 corrispondenti a quelli conseguiti sotto la vigenza dell’ordinamento di cui al DM 509/1999”.

E poiché la laurea nella classe L 23 (Scienze e tecniche dell’edilizia), di cui fa parte il corso di laurea in Architettura e produzione edilizia – ai sensi del citato Allegato 2 – è corrispondente alla classe di laurea 4 (Scienze dell’architettura e dell’ingegneria civile), il MIUR esprime l’avviso che “la laurea in Architettura e produzione edilizia sia titolo idoneo a consentire l’accesso all’esame di Stato di Ingegnere per l’iscrizione nella sezione B, settore civile e ambientale”.

Ovviamente questa indicazione e questo autorevole chiarimento risulta di utilità non soltanto per il Politecnico di Milano, ma per tutte le Università italiane e per gli Ordini provinciali.

E’ con soddisfazione, dunque, che il Consiglio Nazionale trasmette il parere del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca datato 8 giugno 2010, in quanto si confida possa costituire l’ultimo tassello di una vicenda – quella relativa alla possibilità di contemporanea duplice iscrizione nelle sezioni A e B dell’albo per settori differenti, senza quindi perdere diritti e competenze acquisite - che da anni attendeva una sistemazione, per consentire ai Consigli degli Ordini di deliberare sulle istanze di iscrizione ai diversi settori dell’albo in un quadro di certezze giuridiche, evitando l’insorgere di contestazioni e ricorsi giurisdizionali.

A tal fine si invitano gli Ordini provinciali a darne ampia diffusione nel proprio ambito territoriale di riferimento, a beneficio di tutti gli operatori interessati, professionisti e Università.

Per quanto riguarda invece le conseguenze della anzidetta duplice iscrizione sul diritto di voto spettante all’iscritto, è intenzione del Consiglio Nazionale di chiedere al Ministero della Giustizia di esaminare la questione nella sua complessità, dando senza indugio le necessarie indicazioni agli Ordini provinciali su come comportarsi, in quanto non è altrettanto chiaro – e non appare analizzato dal parere del MIUR con la compiutezza che la delicatezza della materia richiede – quali siano le ripercussioni sul diritto di elettorato attivo e passivo, in sede di rinnovo dei Consigli degli Ordini provinciali, della affermata possibilità di doppia iscrizione nelle due sezioni dell’albo.

Sarà cura di questo Consiglio Nazionale, non appena si otterrà risposta sull’importante questione, di trasmetterla immediatamente agli Enti in indirizzo.

Allegati:

1)Richiesta parere CNI del 4/12/2006 ;
2)Richiesta parere CNI del 12/05/2010 ;
3)Parere Ministero della Giustizia del 19/05/2010, prot. 71304.U ;
4)Parere Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 8/06/2010, prot. 2365.
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