Testo
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Si richiama l'attenzione di codesto spettabile consiglio dell'Ordine sulla delibera n. 46 adottata dal C.N.I. in data 6-9-83, gia' pubblicata sul numero 141/83 della rivista "L'ingegnere Italiano".
In tale decisione si precisa quanto segue:
L'iscritto che, operando al di fuori della provincia del proprio Ordine, non rispetti le norme deontologiche proprie dell'ordine nel cui ambito territoriale compie prestazioni professionali, e di cui sia stato posto in condizione di venirne a conoscenza, compie illecito deontologico ai sensi del'art. 43 del R.D. n. 23537/25.
In campo etico gli ordini hanno il potere dovere, nell'ambito della propria provincia, di vigilanza e di valutazione sulle violazioni deontologiche compiute dagli ingegneri, ovunque iscritti, i quali sono sempre obbligati ad operare con "probita' e diligenza" (art. 37 R.R. 2537/25) ed a tenere "una specchiata condotta morale" (art. 2 legge 897/38). Gli Ordini, pertanto, accertate le violazioni, possono assumere il ruolo di parte, ai sensi dell'art. 43 del regolamento, ricorrendo all'Ordine di appartenenza dell'incolpato.
Nei confronti delle decisioni prese dall'Ordine giudicante o dal C.N.I., l'Ordine ricorrente, ove lo ritenga opportuno, puo' esporre la propria valutazione di dissenzo al Procuratore della Repubblica giurisdizionalmente competente, abilitato in materia disciplinare a ricorrere al C.N.I. contro le deliberazioni dell'Ordine ed alla cassazione contro quelle del C.N.I.(art. 4 e 17 del regolamento).
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