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Rif. DV10584
Documento 26/04/2011 CIRCOLARE - XVII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 418
Data 26/04/2011
Riferimento PROT. CNI N. 1955
Note
Allegati

SZ10585

Titolo COMPETENZE PROFESSIONALI DI INGEGNERI E ARCHITETTI – CONSIGLIO DI STATO 31 MARZO 2011 N.1965 – CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO CHE LIMITA LA PARTECIPAZIONE SOLTANTO AGLI ARCHITETTI – COMPETENZA ANCHE DEGLI INGEGNERI - ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO DI GARA
Testo Con la presente si trasmette in allegato l’importante sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 31 marzo 2011 n.1965, in tema di competenze professionali di Ingegneri ed Architetti, che ha visto accolte le rivendicazioni delle rappresentanze istituzionali degli Ingegneri.

Anche se il giudice amministrativo di secondo grado ha ritenuto di non affrontare la questione di ordine generale inerente la vigenza e la compatibilità con i principi costituzionali e comunitari dell’art.52, comma 2, del RD 25 ottobre 1925 n.2537, per quanto riguarda la cd discriminazione a rovescio tra cittadini italiani e cittadini comunitari, si tratta di un pronunciamento particolarmente rilevante, perché è una delle prime volte che una sentenza apre la strada all’intervento degli Ingegneri nell’ambito di un concorso di idee per la riqualificazione urbanistica di un centro storico.

Un iscritto, appoggiato dal suo Ordine provinciale e dall’intervento ad adiuvandum del Consiglio Nazionale, aveva presentato ricorso avverso le previsioni di un bando di concorso di idee di livello nazionale, indetto dal Comune di Oleggio e aperto alla partecipazione dei soli Architetti, avente ad oggetto la riqualificazione urbanistica e la valorizzazione del centro storico del Comune.

Il giudice amministrativo di primo grado respingeva il ricorso, ritenendo che le attività oggetto del bando fossero attività riservate agli Architetti, ai sensi dell’art.52, secondo comma, del RD 2537/1925, mentre il giudice d’appello ha manifestato diverso avviso.

Secondo il Consiglio di Stato la gara “non aveva ad oggetto opere di rilevante carattere artistico o il restauro e il ripristino di edifici vincolati”, ma riguardava la riqualificazione e il recupero funzionale delle vie, della piazza e delle aree attigue del centro storico.

Poiché la riqualificazione del centro storico includeva una serie di aspetti del tutto estranei rispetto alle competenze che l’art.52 cit. riserva agli Architetti, il giudice d’appello ha dichiarato l’illegittimità della limitazione ai soli Architetti della partecipazione al bando di gara, con conseguente annullamento del bando stesso.

Viene quindi espressamente stabilito che anche gli Ingegneri sono pienamente legittimati ad intervenire e a partecipare ad un concorso di idee avente per oggetto la riqualificazione di vaste aree del centro storico di un Comune, e questo nonostante la presenza nell’area di immobili assoggettati a vincolo.

Si invitano gli Ordini provinciali a diffondere i contenuti della sentenza 31 marzo 2011 n.1965 del Consiglio di Stato nel proprio ambito territoriale, a beneficio di tutti gli iscritti.

Allegato : Consiglio di Stato, V Sezione, 31/03/2011 n.1965.
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