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Rif. DV00632
Documento 09/07/1993 CIRCOLARE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero
Data 09/07/1993
Riferimento Protocollo CNI n. 2015 del 09/07/1993
Note
Allegati
Titolo PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INGEGNERE - IN ASSENZA DI PARTITA IVA - LEGITTIMITA' - LIMITI
Testo In merito all'oggetto a margine si espone quanto appresso.

1. Gli artt. 1 e 5 del D.P.R. 633/1972 e ss.mm., nel delineare i presupposti (soggettivo ed oggettivo) dell'imposta sul valore aggiunto, dispone:

art. 1. "L'imposta si applica (...) sulle (...) prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni (...)"

art. 5. "Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di societa' semplici o di associazioni senza personalita' giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attivita' stesse".

2. Si deve trattare:

a) di attivita' di lavoro indipendente (intellettuale o non), con esclusione, quindi, dalla sfera di imponibilita' di ogni attivita' di lavoro subordinato;

b) di attivita' svolta "per professione abituale", ancorche' non esclusiva, nel senso che la stessa, pur non dovendo essere svolta in via permanente e senza interruzioni, deve essere caratterrizzata da stabilita', sistematicita', professionalita' (e non gia' di sporadicita' o occasionalita').

3. E' evidente che non esistono confini precisi fra una serie di prestazioni che essendo scoordinate possono ancora definirsi "non abituali e le stesse prestazioni (o anche un numero minore) che pero', in quanto realizzate nell'ambito di un disegno globale, integrano l'"attivita' professionale". In effetti "l'attivita' professionale" e si composta da una serie di oerazioni, ma non si misura tanto in termini di numero o di importo delle prestazioni quanto in relazione alla sussistenza di una "disponibilita' stabile" (pur non essendo richiesta una specifica organizzazione). In altre parole puo' esistere un soggetto passivo di imposta ("professionista") che in un anno realizza compensi inferiori a quelli conseguiti - in via precaria - da un prestatore (di volta in volta) "occasionale".

Tuttavia, sotto il profilo pratico, il conseguimento di compensi reiterati a fronte di prestazioni - di per se' e autonomamente considerate -"occasionali" finisce, quando le stesse siano state ricondotte nell'ambito di un "sistema unitario", per configurare quella "attivita' professionale" che - tra l'altro - il legislatore individua non sulla scorta delle intenzioni del soggetto agente, ma della realta' oggettiva ed estrinsica.

4. In definitiva: ancorche' la qualifica di "soggetto passivo d'imposta" debba essere verificata caso per caso e avuto riguardo all'aspetto "qualitativo" dell'attivita', esercitata non puo' negarsi che la consistenza quantitativa rappresenta spesso un indizio piu' che rilevante della configurazione di una attivita', dapprima magari occasionale, poi precaria, per infine assumere le caratteristiche della sistematicita'.

Inutile aggiungere che, nonostante posizioni contrarie (per tutte: Commisslone Tributaria Piacenza, 12.12.1985, n. 406 in Boll. Trib. Inf. 1986, pag. 930) l'attivita' di consulenza resa da un dipendente - pubblico o privato, che sia o meno iscritto in Albi o elenchi - con continuita' (nel senso che ha la "disponibilita'" ad accettare incarichi da committenti diversi) realizza l'ipotesi prevista dall'art. 5, co. 1 e pertanto il presupposto soggettivo.

5. Completamente diverso sarebbe il discorso laddove l'attivita' venisse esercitata nell'ambito di una collaborazione coordinata e continuativa.

L'art. 5, co. 2 del D.P.R. 633 stabilisce infatti che se le prestazioni ("paraprofessionali") sono rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attivita' di lavoro autonomo (e che in relazione a queste ultime non sono "soggetti passivi Iva") non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni: e quindi sono esclusi da IVA. E'pero' necessaria la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 49 del D.P.R. 917/1986, che - in stretta sintesi - possono essere indicate in: mancanza di subordinazione; svolgimento a favore di uno o pochi soggetti predeterminati; svolgimento unitario e continuativo nella sua durata (non spezzettato); mancato utilizzo di propri mezzi organizzativi; retribuzione periodica e prestabilita.

Si confida di aver delineato alcuni tratti della disciplina normativa in esame, ribadendo ancora una volta la necessita' di analisi "caso per caso" per valutare la sussistenza - o meno - della soggettivita' tributaria ai fini IVA, quale risulta delineata dai predetti articolo 1 e 5 del DPR 633/1972 e.s.m..



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