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Rif. DV10478
Documento 26/01/2011 CIRCOLARE - XVII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 383
Data 26/01/2011
Riferimento PROT. CNI N. 367
Note
Allegati
Titolo TITOLO ACCADEMICO E TITOLO PROFESSIONALE – INFORMAZIONI DA RIPORTARE SUL TIMBRO – CONTINUE RICHIESTE DI CHIARIMENTO – INDICAZIONI CIRCA LA DISTINZIONE E LA CORRETTA DIZIONE CON CUI CHIAMARE GLI ISCRITTI ALLE SEZIONI A E B DELL’ALBO – RIEPILOGO DELLA DISCIPLINA
Testo Continuano a giungere numerose richieste da parte degli Ordini provinciali di chiarimento su due profili in passato già analizzati dal Consiglio Nazionale con pareri e circolari : l’esatto titolo professionale spettante agli iscritti alle sezioni A e B dell’albo degli Ingegneri e le indicazioni che è possibile/doveroso riportare sul timbro professionale.

Spesso, poi, le richieste di parere mostrano di confondere titolo accademico e titolo professionale, mentre una corretta distinzione tra titolo accademico (laurea o laurea magistrale) e titolo professionale è presupposto indispensabile per orientarsi correttamente sulle istanze provenienti dagli iscritti e per ribattere a talune inconferenti ed errate lamentele degli stessi.

Anche se sull’argomento del titolo accademico il Consiglio Nazionale si era già espresso con la circolare CNI 31/07/2006 n.16 (che qui si conferma in toto), rinvenibile sul sito Internet dell’Ente, si ritiene opportuno, pertanto, al fine di soddisfare le richieste degli Ordini, operare un riepilogo aggiornato della disciplina che sia di guida nello sciogliere ogni dubbio al riguardo, ad evitare – come ancora accade – equivoci e fraintendimenti.

TITOLO ACCADEMICO E TITOLO PROFESSIONALE

La disciplina del titolo accademico spettante ai neolaureati è contenuta nel DM 22/10/2004 n.270 (“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”).

Secondo l’art.3, comma 1, del DM cit. (“Titoli e corsi di studio”) le Università rilasciano i seguenti titoli : LAUREA (L) e LAUREA MAGISTRALE (LM).

In base al secondo comma dell’art.8 del decreto (“Durata dei corsi di studio”) “la durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea magistrale è di ulteriori due anni dopo la laurea”.

Secondo l’art.13, comma 7, del DM cit. “A coloro che hanno conseguito…la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete altresì a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999 n.509”.

Ne deriva che il soggetto che consegue la laurea triennale secondo il nuovo ordinamento ottiene il titolo accademico di dottore, mentre i possessori della laurea specialistica o magistrale e della laurea secondo il vecchio ordinamento hanno il titolo accademico di dottori magistrali.

Occorre inoltre avvisare che in base alla recentissima riforma universitaria (Legge 30 dicembre 2010 n.240 : “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”),“i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del DPR 10 marzo 1982 n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990 n.341, purché della medesima durata” sono equipollenti alla laurea di primo livello e ai relativi diplomati “compete la qualifica accademica di dottore, prevista per i laureati di cui all’articolo 13, comma 7, del DM 22 ottobre 2004 n.270” (art.17 L. n.240/2010 cit).

Fermo restando – come già riportato nella circolare CNI n. 16/2006 citata – il suggerimento di evitare, per quanto possibile, abbreviazioni o sigle nell’utilizzo del titolo posseduto, per non creare possibili equivoci e confusione, la corretta dicitura con cui chiamare il laureato triennale in Ingegneria, abilitato ma non iscritto all’albo, è, pertanto, “Dottore in Ingegneria civile (o per l’ambiente ed il territorio, biomedica, ecc.)”.

Allo stesso modo, la corretta dizione con cui chiamare il laureato quinquennale, in possesso di laurea magistrale o specialistica ma non iscritto all’albo, è “Dottore magistrale in Ingegneria civile (o per l’ambiente e il territorio, biomedica, chimica, ecc.).

Ogni altra denominazione è, per i meri laureati od abilitati, preclusa.

Non essendo iscritti all’albo essi non possono, infatti, fregiarsi del titolo (professionale) di Ingegnere.

Al contrario, il titolo professionale che si acquisisce con l’iscrizione alla sezione A o alla sezione B dell’albo è quello riportato e indicato – rispettivamente – nell’art.45, comma 2, del DPR 5 giugno 2001 n.328 oppure nell’art.45, comma 3, del medesimo DPR.

Così gli iscritti alla sezione A, settori a), b), c), saranno chiamati, rispettivamente, : Ingegnere civile e ambientale, Ingegnere industriale, Ingegnere dell’informazione ; mentre quelli appartenenti alla sezione B, settori a), b) e c), si chiameranno – rispettivamente - : “Ingegnere civile e ambientale iunior”, “Ingegnere industriale iunior”, “Ingegnere dell’informazione iunior”.

Questo e solo questo è il titolo professionale utilizzabile per chiamare gli iscritti alla sezione A o B dell’albo, perché così dispone la legge.

Tale dizione non può, ovviamente, essere modificata o corretta dall’interessato a proprio piacimento.

Deve quindi essere ribadito a tutti gli interessati che né la laurea né la mera abilitazione permettono di vantare il titolo professionale di Ingegnere, in quanto il titolo professionale di Ingegnere (o di Ingegnere iunior per gli iscritti alla sezione B dell’albo) si consegue unicamente con l’iscrizione all’albo professionale.

Senza iscrizione all’albo vi sarà possesso del titolo accademico, ma giammai possesso del titolo professionale di Ingegnere (o Ingegnere iunior).

Così, ad esempio, non è corretto chiamare la persona laureata e abilitata (ma non iscritta) “Dott. in Ingegneria Iunior..”, perché, come detto, il titolo professionale di Ingegnere iunior spetta soltanto agli iscritti all’albo (in questo caso nella sezione B), ai sensi e per gli effetti del DPR 328/2001.

Allo stesso modo (visto che molti continuano a sbagliare) occorre segnalare a tutti i soggetti interessati che in base alla legge la corretta dicitura della parola IUNIOR è, appunto, “iunior”, con la i e non con la j (v., ad es., l’art.45 DPR 328).

Trattandosi di un errore in cui continuano ad incorrere vari Consigli degli Ordini, viene qui segnalato in modo da correggere e modificare ogni eventuale documento contenente la dizione sbagliata.

Riepilogando :

I) coloro che non sono iscritti all’albo professionale possono vantare soltanto (avendone i requisiti) il titolo accademico di dottore (laurea triennale o vecchio diploma universitario) / dottore magistrale (laurea specialistica o magistrale e laurea ante DM. n.509/1999) in Ingegneria ;

II) coloro che, oltre ad avere conseguito titolo accademico e relativa abilitazione, si iscrivono all’albo, possono fregiarsi del titolo professionale riportato, rispettivamente, nell’art.45, secondo comma, del DPR 328/2001 per gli Ingegneri e nell’art.45, terzo comma, DPR 328/2001 per gli Ingegneri iuniores, ovvero

per la sezione A :

a) Agli iscritti al settore civile e ambientale spetta il titolo professionale di Ingegnere civile e ambientale
b) Agli iscritti nel settore industriale spetta il titolo professionale di Ingegnere industriale
c) Agli iscritti nel settore dell’informazione spetta il titolo professionale di Ingegnere dell’informazione

per la sezione B :

a) Agli iscritti al settore civile e ambientale spetta il titolo professionale di Ingegnere civile e ambientale iunior
b) Agli iscritti al settore industriale spetta il titolo professionale di Ingegnere industriale iunior
c) Agli iscritti al settore dell’informazione spetta il titolo professionale di Ingegnere dell’informazione iunior

III) ne deriva che la dizione/abbreviazione “Dott. Ing.” (o “Dott. Ing. Iunior”), tante volte utilizzata nella prassi, è un ibrido, nel senso che il termine Dott. è – come visto – riferito al titolo accademico, mentre Ing. fa riferimento al titolo professionale di Ingegnere, utilizzabile soltanto – come tante volte qui ripetuto - da chi è iscritto all’albo degli Ingegneri.

Detto in altre parole, Dott. sta per dottore in Ingegneria, titolo accademico del laureato (mentre il laureato con laurea specialistica andrebbe qualificato “Dott. magistrale in Ingegneria…”), invece Ing. sta per Ingegnere, titolo professionale dell’iscritto alla sezione A dell’albo (l’iscritto alla sezione B dell’albo va invece chiamato, seguendo questo schema, “Dott. Ing. iunior”).

E’ evidente che con l’introduzione del nuovo ordinamento degli esami di Stato, per cui il laureato tout court è il laureato triennale, si rischia di fare confusione con la precedente dizione (affermatasi quando esisteva un unico percorso accademico per la laurea in Ingegneria), in cui con l’espressione “Dott.Ing.” si faceva riferimento al laureato quinquennale.

Oggi, come detto (art. 13, comma 7, DM 270/2004), Dott. è la qualifica accademica spettante a chi consegue la (nuova) Laurea, per cui – più correttamente – i nuovi laureati quinquennali (e i vecchi laureati antecedentemente alla riforma) vanno chiamati – come titolo accademico – Dottori magistrali (abbreviato, Dott. magistrale).

IL TIMBRO PROFESSIONALE

Altra questione oggetto spesso di richieste di parere al CNI è quella relativa alla forma e ai contenuti del timbro professionale, con riguardo alla sezione A e alla sezione B dell’albo.

Occorre qui in primo luogo ribadire a chiare lettere che – a differenza di altri ordinamenti - la legge professionale degli Ingegneri non contempla espressamente il timbro professionale, il cui utilizzo quindi – non essendo né previsto né regolato dalla legge – non è obbligatorio per il professionista.

(Questione diversa sarebbe se l’Ordine provinciale, nell’ambito della propria autonoma valutazione, a fini di tutela della professione, ne avesse imposto l’utilizzo ai propri iscritti tramite apposita, esplicita e motivata norma deontologica).

Vero è che si è affermata da tempo, tra gli Ordini provinciali, la prassi di dotare i nuovi iscritti di tesserino e timbro, per la propria attività professionale.

Nessun problema quindi ad utilizzare – a fini informativi/ identificativi – un timbro rilasciato dall’Ordine nei rapporti con i terzi e la clientela, purché i dati e le informazioni ivi riportate siano corrette, veritiere e chiare, ovvero non equivoche.

Non essendo previsto per legge, ogni decisione sulla sua forma e sui suoi contenuti, peraltro, – nel rispetto della verità e di una corretta informazione verso l’esterno – è rimessa all’autonoma valutazione del Consiglio dell’Ordine provinciale (v. anche la circolare CNI 28/10/2002 n.237).

Qui si può solo rilevare che rientra nella sfera di valutazione discrezionale del singolo Consiglio dell’Ordine decidere se differenziare o meno, nella forma, i timbri per la sezione A e per la sezione B, così come stabilire se inserirvi soltanto il titolo professionale (es. : “Ingegnere civile e ambientale”, “Ingegnere civile e ambientale iunior”, ecc.) oppure anche il titolo accademico.

Come più volte ripetuto, se si decide di inserire anche il titolo accademico, però, occorre fare particolare attenzione a non inserire una dizione impropria o sbagliata (v. sopra).

L’importante, in ogni caso, è che vi sia una chiara indicazione di tutti gli elementi utili per una precisa identificazione delle competenze del professionista e, quindi, dell’appartenenza alla sezione A o B dell’albo e a quale/i settore/i.

Quanto qui affermato per il timbro vale anche per il tesserino, la carta intestata e ogni altro documento avente rilevanza esterna in cui è riportato il titolo posseduto dal professionista.

Come scritto nella citata circolare CNI n.16/2006, pertanto, è consigliabile evitare l’utilizzo – nei rapporti con i terzi - di sigle, abbreviazioni od omissioni che potrebbero dar luogo a fraintendimenti e confusione sul reale titolo professionale posseduto.

Così, ad esempio, non appare corretto e risulta poco chiaro ed equivoco utilizzare l’abbreviazione “Ing. Ir.” per identificare gli Ingegneri iuniores : ad evitare fraintendimenti nei rapporti con i terzi e le pubbliche amministrazioni (che leggendo tale sigla potrebbero essere indotti a credere di trovarsi di fronte un Ingegnere quinquennale) è bene che l’Ingegnere iunior si firmi e si qualifichi sempre (senza originali abbreviazioni), appunto, “Ingegnere iunior”.

Infatti, a parere del Consiglio Nazionale, pare necessario fare esatta e completa menzione del titolo professionale (anche attraverso il timbro) nei rapporti ufficiali e professionali, mentre non sembra si creino particolari problemi se – nei rapporti informali – gli iscritti nella sezione A vengono chiamati, per brevità, Ingegneri e gli iscritti alla sezione B, Ingegneri iuniores, senza specificare il relativo settore.

Allo stesso tempo occorre adottare lo stesso carattere per indicare il titolo professionale, di modo che tutta la qualifica spettante abbia la medesima evidenza, sia per quanto riguarda la sezione, sia per quanto concerne il settore/i settori di iscrizione (es. : Ingegnere civile e ambientale/Ingegnere civile e ambientale iunior, e NON Ingegnere civile e ambientale/Ingegnere civile e ambientale iunior).

L’importante, in ogni caso, è che un iscritto alla sezione B dell’albo non si qualifichi all’esterno (ad es., nella carta intestata) come Ingegnere, omettendo la parola iunior, perché in tal caso commetterebbe una scorrettezza e un abuso di titolo professionale.

Non appare la stessa cosa, infatti, tralasciare di menzionare l’attributo “iunior” - che identifica gli iscritti alla sezione B dell’albo - e trascurare invece di menzionare il particolare settore di iscrizione, all’interno della sezione di spettanza.

Come detto, comunque, ogni errore ed ogni conseguenza pregiudizievole possono essere evitati se l’iscritto – sia se appartenente alla sezione A, sia se appartenente alla sezione B dell’albo – si abitua ad utilizzare sempre ed, in particolare, nei rapporti ufficiali e professionali, il proprio titolo professionale completo e per esteso.

***

Confidando di aver fornito i chiarimenti necessari per una adeguata comprensione della rilevante tematica e per permettere agli Ordini di orientarsi correttamente sulle istanze e sulle richieste di parere provenienti dagli iscritti, nell’auspicare la massima diffusione dei contenuti della presente circolare, si inviano distinti saluti.
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