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Rif. DV10531
Documento 13/04/2011 CIRCOLARE - XVII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 417
Data 13/04/2011
Riferimento PROT. CNI N. 1732
Note
Allegati

SZ10532

Titolo COMPETENZE PROFESSIONALI DEI GEOMETRI – CASSAZIONE CIVILE 21 MARZO 2011 N.6402 – COSTRUZIONI COMPORTANTI L’IMPIEGO DEL CEMENTO ARMATO – INCOMPETENZA ASSOLUTA DEL GEOMETRA – NON SANATA DALLA CONTROFIRMA DI UN INGEGNERE O DAL FATTO CHE UN INGEGNERE ESEGUA I CALCOLI DEL CEMENTO ARMATO
Testo Con la presente si trasmette in allegato l’importante sentenza della Cassazione civile, II Sezione, 21 marzo 2011 n.6402, in tema di competenze professionali dei geometri sul cemento armato.

Un geometra aveva ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Ancona che non gli aveva riconosciuto alcun compenso per le prestazioni professionali svolte in ordine al progetto di un edificio industriale prefabbricato, avendo egli compiuto un’attività professionale riservata dalla legge agli ingegneri.

Nel rigettare le pretese del geometra e confermare quanto statuito dalla Corte territoriale, la Corte di Cassazione compie una approfondita e condivisibile analisi della normativa sulle competenze professionali dei geometri, ribadendo con forza una serie di principi, utili ad orientare l’azione di imprese e Pubbliche Amministrazioni.

Da un lato, la competenza del geometra doveva essere esclusa per le caratteristiche del progetto, che riguardava un edificio industriale, con palazzina uffici, quindi una struttura architettonica complessa, costituita da un capannone prefabbricato con un piano destinato a laboratorio e due piani nella parte destinata agli uffici, progetto che aveva comportato anche l’esecuzione di calcoli del cemento armato ed uno studio dei minimi particolari costruttivi (fondazioni, pilastri, travi, ecc.).

Dall’altro, l’art.16 del RD 11 febbraio 1929 n.274 - afferma la Corte di legittimità, conformemente al noto precedente costituito da Cassazione civile, II sez., 7 settembre 2009 n.19292 – limita la competenze dei geometri alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione anche parziale di strutture in cemento armato (e ammettendo una competenza dei geometri, in via di eccezione, soltanto con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell’ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che non comportino pericolo per l’incolumità delle persone). Una corretta lettura di detta disciplina, non modificata dalla legge 5 novembre 1971 n.1086, secondo la Corte di Cassazione, “implica che ai geometri non possa comunque essere affidata la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni comportanti l’impiego del cemento armato”.

Alla giustificazione del geometra, secondo cui l’ingegnere non si era limitato a controfirmare o vistare il progetto, ma aveva provveduto alla sua redazione e ad effettuare la direzione lavori, con espressa assunzione di responsabilità, il giudice replica che la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri sono illegittime, cosicché a rendere legittimo un progetto redatto da un geometra “non rileva che esso sia stato controfirmato o vistato da un ingegnere, ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione”.

Ne risulta confermato che dalla normativa sulle competenze professionali di geometri ed ingegneri emerge un criterio non generico ed idoneo a differenziare le attribuzioni dei geometri rispetto a quelle degli ingegneri : quello secondo cui “è esclusa, in ogni caso, la competenza dei geometri nel campo delle costruzioni civili, sia pure modeste, ove si adottino strutture in cemento armato, per cui ogni competenza è riservata agli Ingegneri ed architetti iscritti nell’albo”.

Si tratta, come detto, di principi già affermati altre volte in giurisprudenza (v., da ultimo, l’esemplare sentenza Cassazione civile, II sez., 7 settembre 2009 n.19292, allegata alla circolare CNI 4/11/2009 n.277), ma che è bene siano stati ribaditi di fronte ai tentativi dei geometri – anche recenti - di sminuire il dato letterale dell’art.16 del RD n.274/1929, sostenendone una interpretazione “evolutiva”, priva di ogni appiglio nella normativa sulle competenze professionali.

A questi fini, risulta particolarmente importante l’affermazione della Cassazione, secondo cui deve essere il professionista competente ad assumersi la responsabilità dei calcoli delle strutture armate, per cui l’incompetenza del geometra non può essere sanata dalla circostanza che l’ingegnere direttore dei lavori abbia eseguito i calcoli del cemento armato e abbia diretto le relative opere.

Si invitano gli Ordini provinciali ad una vasta diffusione dei contenuti della sentenza 21 marzo 2011 n. 6402 della Corte di Cassazione nel proprio ambito territoriale.

Allegato: Sentenza Corte di Cassazione 21/03/2011 n.6402.
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