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Rif. DV10528
Documento 06/04/2011 CIRCOLARE - XVII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 415
Data 06/04/2011
Riferimento PROT. CNI N. 1613
Note
Allegati

dv09864

DV10529

Titolo ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI ARCHITETTI DI UN LAUREATO IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA – PARERE DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ DEL 12/11/2008 – ATTIVITÀ DELL’INGEGNERE NEL CAMPO DELL’ARCHITETTURA
Testo Questo Consiglio, su sollecitazione di alcuni Ordini provinciali, ha richiesto parere ai Ministeri competenti sulla possibilità per un Ingegnere laureato in Ingegneria Edile-Architettura di sostenere l’esame di Stato da Architetto.

Per ottenere un pronunciamento ufficiale sul punto, il CNI ha interpellato il Ministero dell’Università, Autorità competente per gli esami di Stato.

La risposta ministeriale, prot. 2310 del 12 novembre 2008, allegata alla presente circolare (v. allegato 1), è stata oggetto di disamina per fornire un ampio e approfondito contributo, non solo esplicativo della risposta in sé, ma anche di tematiche che riguardano il DPR 5 giugno 2001 n.328 e la valenza della direttiva 2005/36/CE, trasposta nel decreto legislativo 9/11/2007 n. 206, per la parte che riguarda il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali.

Per l’applicazione agli Ingegneri della direttiva 2005/36/CE è di chiarimento anche la precedente nota dello stesso Ministero dell’Università (v. allegato 2).

Sulla base delle suesposte considerazioni si ritiene di esporre quanto segue.

La nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per l’Università – Ufficio IX, prot. 2310 del 12 novembre 2008, riporta: “In base a legge nazionale il diploma di laurea in Ingegneria edile/architettura consente l’accesso all’Esame di Stato per la professione di Ingegnere” e “In base a legge nazionale l’Ingegnere opera nel campo dell’architettura”. Tale legge nazionale riunisce le disposizioni legislative in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, stabilite dalla normativa già vigente prima del DPR 5 giugno 2001, n.328 , nonché le attività del settore “Ingegneria civile ed ambientale” dello stesso DPR 328 cit. .

Per quanto attiene alle innovazioni introdotte dal DPR 5 giugno 2001, n.328, si richiama il suo art. 17, che subordina l’iscrizione nella sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine degli architetti al superamento di apposito esame di Stato e per l’ammissione all’esame di Stato richiede il possesso della laurea specialistica in ben determinate classi, in relazione all’iscrizione in ciascuno dei quattro distinti settori della sezione A.

Per la classe 4/S, occorre precisare ulteriormente che l’art.17 DPR 328/2001 cit. ne prevede il possesso quale laurea specialistica “classe 4/S – Architettura e ingegneria edile” per l’ammissione all’esame di Stato per i seguenti tre settori della sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine degli architetti, nella sua nuova denominazione di Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, e precisamente :

- per l’iscrizione nel settore “pianificazione territoriale”;
- per l’iscrizione nel settore “paesaggistica”;
- per l’iscrizione nel settore “conservazione dei beni architettonici ed ambientali” ;

mentre viene specificato il possesso della laurea specialistica “classe 4/S – Architettura e ingegneria edile – corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE” per l’iscrizione nel settore “architettura” dello stesso Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.

L’art.47 DPR 328/2001, invece, subordina l’iscrizione nella sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine degli ingegneri al superamento di apposito esame di Stato e per l’ammissione all’esame di Stato richiede il possesso della laurea specialistica in ben determinate classi in relazione all’iscrizione in ciascuno dei tre distinti settori della sezione A.

Il surrichiamato art. 47 del DPR 328/2001 prevede il possesso della laurea specialistica “classe 4/S – Architettura e ingegneria edile” per l’iscrizione nel solo settore a) “civile e ambientale” dell’albo dell’Ordine degli ingegneri.

La stessa nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per l’Università – Ufficio IX, del 12.11.2008, riporta che “La laurea specialistica in Ingegneria edile/architettura, classe 4/S, consente in Italia l’accesso all’esame di Stato per iscriversi all’Albo degli Architetti e l’accesso all’esame di Stato per iscriversi all’Albo degli Ingegneri” (sezione A, settore Ingegneria civile e ambientale).

Il parere del MIUR indica dunque il tipo di laurea specialistica necessaria per accedere in Italia all’esame di Stato per le finalità precisate. Ciò può, quindi, essere evidenziato in relazione alle innovazioni apportate dal DPR 5 giugno 2001 n.328 ed alle quali è stato fatto cenno.

Il citato parere ministeriale, inviato al CNI, prosegue, riferendosi all’esercizio della professione in altri Paesi europei, che “L’ingegnere in possesso del diploma di laurea in Ingegneria edile/architettura utilizza la direttiva Architetti per l’esercizio della professione di Architetto negli altri Paesi della Unione Europea, attesa la presenza del suo titolo accademico nella apposita Comunicazione della Commissione europea”.

Questa affermazione è di stretta competenza del Ministero dell’Università, quale Autorità competente per la cooperazione amministrativa e le competenze, secondo l’art. 56 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Infatti per “autorità competenti” si intende qualsiasi autorità o organismo abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui alla presente direttiva”.


Lo stesso d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (“Attuazione della direttiva 2005/36/Ce relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”), all’art. 56, (“Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri”), sancisce che “Ai fini del riconoscimento in altri Stati dell’Unione europea o negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, il Ministero dell’università e della ricerca certifica il valore abilitante all’esercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia”.

Il pronunciamento citato del Ministero dell’Università, in termini certificatori del “valore abilitante all’esercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia”, ha consentito di disporre una esauriente presentazione del profilo dell’ingegnere civile e ambientale, in possesso della laurea specialistica in Ingegneria edile/architettura, classe 4/S, ai fini della mobilità nell’Unione Europea.

Ovvero, il profilo di un ingegnere che - per essere individuato come “Ingegnere civile e ambientale” - è un Ingegnere iscritto alla sezione A dell’Albo degli ingegneri, con attività professionale che forma oggetto della professione nel settore “Ingegneria civile e ambientale”(art.46 DPR 328 cit.), grazie alle propedeutiche condizioni, consistenti nell’originario possesso della laurea specialistica in Ingegneria edile/architettura, classe 4/S, necessaria per potere sostenere l’esame di Stato da architetto, ed al successivo superamento dello stesso esame di Stato, può essere iscritto nell’albo degli Architetti.

Nell’ultimo comma, infatti, il parere ministeriale, inviato al CNI con la detta nota del 2008, riporta: “ Ai fini della mobilità in Europa l’Ingegnere civile e ambientale, in possesso della laurea specialistica in Ingegneria edile /architettura, classe 4/S, purchè tale titolo sia presente nell’apposito elenco della direttiva 2005/36, utilizza la direttiva, art. 46 e segg., ai fini dell’esercizio della professione di Architetto nei Paesi dell’Unione Europea”.

Resta salvo quanto trasposto dalla precedente normativa comunitaria nella direttiva 2005/36/CE per quanto riportato nel suo Allegato VI che riguarda, come noto, gli Ingegneri civili che potevano già usufruire dell’abrogata direttiva 85/384/CE per svolgere la professione di Architetto.


Tutto quanto sopra riportato rappresenta una esplicazione commentata dei pareri resi dal Ministero competente, che si trasmettono in allegato per opportuna conoscenza.

Allegati:

1) parere Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 12/11/2008;
2) parere Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 16/10/2007.


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